l'analisi giuridica privacy

Cosa non convince del super green pass: i nodi applicativi e privacy

Con il decreto-legge 172 del 26 novembre scorso sono stati introdotti il super green pass e ulteriori misure per contrastare l’aumento dei contagi da SARS-CoV-2, non senza problemi applicativi e seri rischi in materia di protezione dei dati personali. Vediamoli nel dettaglio

Pubblicato il 01 Dic 2021

Lorenzo Giannini

Consulente legale privacy e DPO

green pass illecito privacy

Con il decreto-legge n. 172 dello scorso 26 novembre, che introduce – tra le altre cose – il cosiddetto super green pass, si arricchisce il “parterre de rois” di restrizioni in vista delle festività natalizie, soprattutto a seguito delle crescenti preoccupazioni su scala globale per la diffusione della variante “Omicron” del virus SARS-CoV-2.

Il provvedimento, in parte, appare ancora “acerbo” sotto il profilo interpretativo e quanto mai bisognoso di ricevere il soccorso delle FAQ dell’esecutivo, immancabili protagoniste di questa fase emergenziale, con buona pace delle fonti giuridiche.

Prescindendo, in questa sede, dalla dissertazione sulla presunta efficacia e utilità delle nuove misure, nonché delle relative questioni di proporzionalità – oggetto, piuttosto, di una valutazione rimessa al libero giudizio del lettore e, cosa più importante, da esaminare con un’analisi ex post sull’andamento dei contagi – soffermiamoci sulle principali novità che possono avere un impatto in ambito aziendale, non senza dar conto dei molti nodi critici che connotano il provvedimento.

Obbligo Green pass in Italia, le novità sul filo della costituzione

Green Pass a seguito di vaccinazione: validità ridotta a nove mesi

L’articolo 3 del decreto-legge prevede la riduzione della validità delle “Certificazioni verdi Covid-19” ottenute a seguito del completamento del ciclo vaccinale (o della terza dose), anche con riferimento alla fattispecie introdotta dal decreto-legge 127/2021 di “avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo”. Dall’attuale validità di dodici mesi, si passa così a una durata massima di nove mesi dalla somministrazione.

Ora, considerata la possibilità per il lavoratore di richiedere la consegna del proprio green pass al datore di lavoro al fine di essere esonerato dai relativi controlli per il periodo di validità della certificazione (novità introdotta in sede di conversione del D.L. 127/2021 nella legge 165/2021, a far data dallo scorso 21 novembre), ne discende come il datore, ai fini dell’organizzazione dei controlli, dovrà tenere in debita considerazione la riduzione temporale introdotta dal provvedimento.

Se questa circostanza ha scarso valore nel momento in cui scriviamo, dato che dallo scorso 27 novembre il D.L. 172/2021 è in vigore e, quindi, è ragionevole presumere che il dipendente comunichi al datore la data di scadenza del proprio green aggiornata tenendo conto dei rinnovati termini di validità, diverso è il caso dei numerosi contesti lavorativi che hanno già provveduto a raccogliere i green pass dei propri dipendenti (senza tuttavia poterne conoscere il presupposto alla base del rilascio) all’indomani della conversione in legge del D.L. 127/2021. In tale condizione e nel caso di certificazioni ottenute a seguito di vaccinazione, il periodo di validità valevole ai fini dell’esonero dai controlli sarà, in sostanza, da ridurre di tre mesi.

Dietro al velo della mera operazione aritmetica questa circostanza cela una ben più rilevante conseguenza. Il lavoratore che adesso si trova costretto a dover rettificare, ai già menzionati fini di esenzione, il termine di validità del proprio green pass, andrebbe di fatto a rivelare lo status di soggetto vaccinato e, quindi, le proprie scelte in ordine alla profilassi vaccinale.

Invero, attualmente è il lavoratore l’unico che potrà fornire questa indicazione al datore di lavoro: ad oggi l’applicazione “VerificaC19”, principale metodo utilizzato nell’ambito delle verifiche[1], non fornisce informazioni ulteriori rispetto all’esito del controllo, all’identità del soggetto e alla sua data di nascita.

Per quanto il caso ora esaminato possa apparire soltanto come un esempio astratto, limitato al ristretto arco temporale intercorso tra la conversione del D.L. 127/2021 e l’entrata in vigore del D.L. 172/2021, occorre invece ricordare come siano già stati molti i contesti lavorativi in cui lavoratori e datori di lavori hanno fin da subito accolto con favore questa possibilità, nel reciproco interesse di snellire le attività di controllo.

D’altronde, su come il meccanismo della raccolta delle certificazioni in ambito lavorativo costituisse terreno fertile per criticità meritevoli di approfondimenti ulteriori, l’Autorità Garante privacy aveva già espresso perplessità al Parlamento e al Governo[2] a seguito del voto favorevole di Palazzo Madama per la conversione in legge del D.L. 127/2021[3]. Una segnalazione, tuttavia, accompagnata da un assordante silenzio prima dell’esame del provvedimento in seconda lettura e alla quale non è stato dato ancora riscontro.

“Super Green Pass” solo per vaccinati e guariti

La seconda principale novità del D.L. 172/2021 è senz’altro costituita dall’introduzione del “green pass rafforzato” (o “super green pass”), il nuovo strumento in grado di ottriare diritti individuali ai soli possessori di certificazioni ottenute a seguito di vaccinazione e guarigione, ma non di tampone negativo (sia esso molecolare o antigenico rapido).

In via incidentale appare opportuno chiarire come, attualmente, siano diversi i nodi da sciogliere sotto il profilo sia interpretativo, sia con riferimento alle modalità applicative.

Partendo dal primo, occorre mettere a fuoco l’ambito di impiego del “super green pass” che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 172/2021, a far data dallo scorso 29 novembre consente ai suoi possessori di accedere a servizi e attività, nonché gli spostamenti altrimenti limitati nelle zone gialle e arancioni. Inoltre, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2021, anche in zona bianca il “super green pass” sarà richiesto per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni” (art. 6, D.L. 172/2021).

Gli interrogativi

È soprattutto quest’ultima previsione a suscitare i maggiori interrogativi.

In primo luogo, per l’incoerenza rispetto al presupposto che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, ndr) vincolare l’impiego delle “Certificazioni verdi Covid-19”, ossia lo stato di emergenza, ad oggi formalmente previsto fino al prossimo 31 dicembre 2021. Al di là delle ovvie considerazioni circa l’esito scontato di una sua proroga, si nota come il nuovo provvedimento nella sostanza disponga già per un uso del “super green pass” oltre tale data.

In secondo luogo, occorre considerare come gli ambiti riportati sia nel recente comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48[4], sia nelle FAQ[5], siano limitati a “spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche” mentre, come visto, l’art. 6 contiene un riferimento più ampio, se consideriamo l’insieme delle attività per le quali “in zona gialla sono previste limitazioni”, rinvenibili negli articoli 8 e seguenti del DPCM 2 marzo 2021 (prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2021 dall’art. 12, comma 2 del D.L. 105/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 126/2021).

Pertanto, delle due l’una: o la formulazione dell’articolo 6 poteva essere più specifica (nel caso in cui gli ambiti siano quelli effettivamente indicati allo stato attuale nelle FAQ), oppure è quanto mai necessario un ulteriore chiarimento dalle fonti governative, auspicabile peraltro in tempi brevi dato che l’introduzione del “super green pass” nella zona bianca è ormai imminente.

Anche sotto il profilo delle modalità operative la situazione non appare migliore se consideriamo come non sia ancora chiaro, nella sostanza, in che modo l’app “VerificaC19” sarà in grado di riconoscere quando al QR code scansionato corrisponda un green pass “base” piuttosto che uno di tipo “rafforzato”. Potrebbe essere di volta in volta il verificatore, in base al contesto nel quale si trova a operare, ad impostare una differente modalità di verifica. Ad ora, tuttavia, siamo nel campo delle ipotesi.

L’impatto del super green pass sulla privacy

Ciò che appare certo è che in Friuli-Venezia Giulia, che si trova in zona gialla e, dunque, dove il controllo della “super certificazione verde” ha già preso avvio, il colpevole ritardo negli adeguamenti da apportare ai sistemi digitali di verifica vada a discapito della tutela alla riservatezza: prevedendo, infatti, la possibilità di verificare il “possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo”, il secondo comma dell’art. 5 del D.L. 172/2021 consente al verificatore di conoscere la condizione di soggetto guarito o vaccinato che ha dato origine al rilascio della certificazione.

Con riguardo all’ambito aziendale, non sembrano esserci dubbi invece sull’esclusione del “green pass rafforzato” come precondizione di accesso alle mense aziendali. Sia con riferimento alle zone gialle e arancioni (art. 5), sia alla zona bianca (art. 6), il provvedimento è chiaro nell’estromettere dall’obbligo i “servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, [le] mense e catering continuativo su base contrattuale”. In ragione dell’utilizzo di un’espressione ampia, che fa riferimento alle “mense” in generale, appare indubbio dovervi includere anche quelle di tipo aziendale.

Conclusioni

Per concludere, una riflessione. Prendiamo ad esempio il caso di un’azienda che opera nel settore vitivinicolo. Poniamo che, al suo interno, siano presenti un corner shop, un ristorante e un’area per la degustazione al chiuso, nonché una parte della struttura adibita a bed and breakfast.

In base agli attuali obblighi e a quelli sul “super green pass”, che a far data dal prossimo 6 dicembre interesseranno tutto il Paese, l’azienda dovrà:

  • Non procedere ad alcuna verifica per l’accesso al negozio (corner shop), ad oggi escluso da qualsiasi obbligo di possesso della certificazione verde;
  • Procedere alla verifica del green pass “base” nei confronti dei lavoratori interni ed esterni, nonché per i clienti della parte ricettiva (in virtù dell’obbligo di green pass “base” introdotto ex art. 4 D.L. 172/2021);
  • Procedere alla verifica del green pass “rafforzato” per consentire l’accesso al ristorante al chiuso, nonché all’area degustazione (la degustazione è riconducibile a un’attività di ristorazione).

Soprattutto in un contesto del genere, connotato da attività eterogenee circa i diversificati obblighi in tema di green pass, appare evidente come i menzionati problemi di ordine interpretativo e applicativo che il “super green pass” porta attualmente con sé dovranno trovare celere soluzione, al fine di non gravare ulteriormente sugli oneri di verifica già previsti nel contesto aziendale.

Note

  1. Sugli ulteriori metodi di verifica del green pass, cfr. Lavoro e Green Pass: tutti i modi per verificarlo – Cyber Security 360.
  2. Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di… – Garante Privacy.
  3. Decreto green pass lavoro: cosa cambia per le aziende con la conversione in legge – Cyber Security 360.
  4. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 | www.governo.it
  5. Cfr. nello specifico, alla sezione “Informazioni generali” la domanda “Che cos’è il green pass rafforzato?”.

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