social e diritti

TikTok, il problema non è solo la privacy: la denuncia dei consumatori

L’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha presentato un reclamo ufficiale contro TikTok per presunte violazioni del Diritto europeo dei consumatori. L’Organizzazione, rivolgendosi alla Commissione Ue e alla rete di autorità per la protezione dei consumatori, ha di nuovo puntato i riflettori contro il social network

Pubblicato il 08 Apr 2021

Stefano Cafiero

Avvocato specializzato in Consumer Law e Data Protection: Legal Officer in Lussemburgo

tiktok

A seguito di indagini, l’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha rilevato che TikTok sarebbe autore di molteplici violazioni dei diritti dei consumatori europei, con particolar riferimento al pubblico più giovane. Dopo che l’attenzione delle autorità nazionali garanti della privacy è stata attratta dal controverso funzionamento del social network, come avvenuto in Italia, i “Termini e le condizioni contrattuali” dell’applicazione offrono adesso non pochi spunti di riflessione.

Indice degli argomenti

Il caso

L’organizzazione dei consumatori ha difatti sottolineato che molti dei termini sarebbero da considerare iniqui, ambigui, non chiari, con il presunto intento di compromettere una relazione contrattuale già sbilanciata in favore della piattaforma e a discapito dei suoi utenti. L’asimmetria sarebbe causata dalla mancanza di informazioni precontrattuali limpide, dalla presenza di alcune clausole abusive e da numerosi interrogativi circa la legalità dell’autorizzazione offerta dai consumatori per il sistema di pagamento in-app. Inoltre, come anche sottolineato dalla BEUC nel suo report di indagine su TikTok,[1] ad oggi i Termini e le Condizioni dell’applicazione sarebbero disponibili solo in alcune delle lingue degli Stati membri, compromettendo l’effettiva conoscenza del loro contenuto da parte degli utenti di alcune nazioni. Inoltre, il reclamo indica l’incapacità di TikTok nel proteggere bambini e adolescenti dalla pubblicità nascosta e da contenuti potenzialmente ingannevoli presenti sulla piattaforma. Le offerte di marketing delle aziende che desiderano fare pubblicità sull’app contribuirebbero dunque alla proliferazione del cosiddetto “marketing occulto”.

A ciò si aggiungerebbero “condizioni di copyright” oltremodo sbilanciate che conferiscono alla piattaforma un diritto irrevocabile di utilizzare, distribuire e riprodurre i video pubblicati dagli utenti, senza alcun compenso riconosciuto per gli user.

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Il diritto

A fronte di quanto presentato dall’Organizzazione europea dei consumatori, ne consegue una chiara violazione da parte del Social Network dell’Articolo 6[2] della Direttiva 2011/83 (c.d. “Direttiva sui diritti dei consumatori”) e dell’Articolo 7[3] della Direttiva 2005/29 (c.d. “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”).

La legislazione dell’Unione europea in materia di protezione dei consumatori impone alti standard mirati anche alla salvaguardia degli utenti digitali più vulnerabili, considerando l’età dei contraenti e l’effettiva conoscenza delle informazioni contrattuali. A tal proposito, la Direttiva 2005/29 identifica in maniera chiara il fenomeno: “Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valutato nell’ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi opportuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all’acquisto”.[4]

Nel delineare i vincoli per l’operatore economico propedeutici alla stipula di un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, la più recente Direttiva 2011/83[5] sottolinea l’obbligo di fornire informazioni precontrattuali chiare, anche in considerazione dell’età del consumatore: “Nella fornitura di tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori che sono particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, la presa in considerazione di tali esigenze specifiche non dovrebbe condurre a discrepanze nei livelli di tutela dei consumatori”.[6]

La necessità di informazioni dall’indubbio significato risulta una componente imprescindibile nella legislazione europea, in particolare nel caso in cui tali applicazioni siano offerte in maniera dichiarata a un pubblico giovane.

Inoltre, l’Organizzazione dei consumatori evidenzia il diritto rivendicato da TikTok di modificare arbitrariamente il tasso di cambio tra le monete e gli articoli virtuali, distorcendo potenzialmente la transazione finanziaria a proprio favore. Non solo: quando gli utenti inviano “regali virtuali” (oggetti digitali acquistabili dagli utenti) a fornitori di contenuti, il valore del regalo inviato viene visualizzato solo in Monete TikTok, senza ulteriore corrispondenza nella valuta reale (euro o altra valuta nazionale). Secondo l’indagine dell’Organizzazione dei consumatori, tale meccanismo, abbinato alla configurazione dell’applicazione (emoji, colori accattivanti, disegni), sarebbe progettato per garantire che gli utenti dimentichino di utilizzare effettivamente denaro reale sulla piattaforma.

La struttura del metodo di pagamento violerebbe dunque l’Articolo 3 della Direttiva 93/13 e alcuni punti del suo allegato: “L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive: clausole che hanno per oggetto o per effetto di j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso; k) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire”.

Conclusioni

La lista delle violazioni elencate dalla BEUC si riferisce ad altrettanti punti controversi nel funzionamento di TikTok. Si presume che questa sia solo la prima delle indagini svolte dall’Organizzazione, la quale ha chiaramente invitato le autorità nazionali poste a protezione dei diritti dei consumatori ad avviare indagine istruttorie sulle politiche messe in atto dalla piattaforma. In ogni caso, l’azienda deve uniformarsi al dettato legislativo europeo, elaborando adeguatamente i dati dei consumatori ed astenendosi dall’imporre clausole abusive e pratiche sleali ai propri utenti. In particolare, risulta essenziale proteggere in maniera puntuale bambini e adolescenti dalla continua esposizione ad un marketing occulto, contenuti inappropriati e termini contrattuali ingannevoli.

________________________________________________________________________________

  1. Cf. https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-012_tiktok_without_filters.pdf .
  2. (1) (e) “Il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo”.
  3. (4) (c) “Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore”.
  4. Considerando 18 della Direttiva 2005/29.
  5. Sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  6. Considerando 34 della direttiva 2011/83.

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