DOMANDA
La mia compagna svolge l’attività di guida turistica in regime Forfettario con operazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’Art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Nell’anno 2019 dal 1 gennaio al 31 dicembre ha:
- emesso fatture per complessivi 22.052 euro
- Del fatturato del 2019 ha incassato con bonifici nello stesso anno 20.953 euro
- Del fatturato del 2018 ha incassato con bonifici nell’anno 2019 3.078 euro
- Totale incassato con bonifici nell’anno 2019: 24.031 euro.
come risulta dichiarato nel modello Unico 2020 rigo LM22. Nell’anno 2020:
- dal primo gennaio al 31 dicembre ha emesso fatture per complessivi 1.175 euro
- Del fatturato del 2020 ha incassato con bonifici nell’anno 2020 1.175 euro
- Del fatturato del 2019 ha incassato con bonifici nell’anno 2020 1.099 euro
- Totale incassato con bonifici nell’anno 2020 2.274 euro
somma da dichiarare nel modello Unico 2021 al rigo LM22.
Quindi è giusto o no che le somme da prendere in considerazione per il calcolo della perdita di fatturato sono 24.031 euro per l’anno 2019 e 2.274 euro per l’anno 2020? Inoltre le vorrei chiedere, poiché ha ricevuto dall’INPS- Gestione Separata, il Modello CU 2021, che certifica l’indennità di maternità, e questa somma va aggiunta al rigo LM22 ai fini dei redditi dell’anno 2020, questa Indennità va anche tenuta presente ai fini del calcolo del calo di fatturato dell’anno 2020 oppure si tiene conto delle sole fatture emesse?
Pino Greco
RISPOSTA
Il contributo di maternità rappresenta un provento conseguito in sostituzione di redditi, e, in quanto tale, costituisce reddito della stessa natura di quello sostituito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo Unico delle Imposte sui redditi. Per questa ragione va sommato agli altri proventi incassati nell’esercizio dell’attività e confluisce nel rigo LM22 della dichiarazione dei redditi. Il contributo di maternità, oltre a concorrere alla formazione del reddito, concorre altresì al calcolo per la riduzione del fatturato per la determinazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 41/2021. Per il calcolo delle somme che confluiscono nel rigo LM22 occorre considerare l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1 comma 64 legge 190/2014). Quindi i conteggi da Lei effettuati sono corretti.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome