In una recente nota di commento, relativa all’individuazione dello spazio d’intervento per l’Autorità nazionale antitrust con l’obiettivo di rimuovere o di limitare le ricadute negative sul mercato e sui consumatori delle criticità riscontrabili nel settore digitale[1], si era ricordato della relativa competenza all’applicazione della disciplina consumeristica in materia di pratiche commerciali sleali.
Quale espressione di tale potere si era segnalato che, con provvedimento del novembre 2018, l’AGCM aveva accertato la sussistenza di due distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere da Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd (in seguito, anche “Facebook” o “FB”), ad oggetto la raccolta, lo scambio con terzi e l’utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti-consumatori, incluse le informazioni sui loro interessi on line.
Antitrust e big tech: azioni, strumenti e funzioni per le nuove sfide della digital economy
Le pratiche commerciali scorrette di Facebook
La prima era scaturita dall’aver adottato, nella fase di prima registrazione dell’utente sulla Piattaforma FB (sito web e app), un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in riferimento alla propria attività di raccolta e utilizzo, a fini commerciali, dei dati dei propri utenti (c.d. pratica ingannevole).
La seconda, invece, dall’aver applicato, in relazione ai propri utenti registrati, un meccanismo di autorizzazione al trasferimento dei dati degli utenti dalla piattaforma (sito web/app) del social network ai siti web/app di terzi e viceversa in modalità c.d. opt-out (cosiddetta pratica aggressiva).
Nel contesto si era accennato alla circostanza che con le sentenze nn. 260/2020 e 261/2021, rispettivamente relative a Facebook Ireland e Facebook Inc., il Tar del Lazio aveva confermato la legittimità dell’accertamento della pratica sub a)[2], annullando l’accertamento della pratica sub b).
Immediatamente dopo il commento sono intervenute le sentenze n. 2631/2021 e 2630/2021 del Consiglio di Stato, che si sono espresse sulla querelle avente ad oggetto i rapporti tra i dati personali e il Codice di consumo, confermando le citate pronunzie del Tar del Lazio.
Tali decisioni presentano alcuni passaggi che appaiono più significativi, con specifico riguardo a questi tre aspetti:
- rapporto tutela della privacy-tutela del consumatore;
- insussistenza della pratica commerciale aggressiva;
- cosiddetta Parental Liability.
Rapporto tutela della privacy-tutela del consumatore
Sul tema della non commerciabilità dei dati personali e, quindi, della non riconducibilità del loro trattamento con riguardo al diritto consumeristico, il Consiglio di Stato, nel confermare l’accertamento dell’Autorità relativo alla pratica sub a), ha stabilito che, “diversamente da quanto ritenuto dalla società appellante, la disciplina della tutela della privacy e il Codice del consumo presentano ambiti operativi differenti e non contrastanti”, intercorrendo tra le previsioni recate dalla direttiva 2005/29 e quelle contenute nel GDPR un rapporto (non di esclusione reciproca ma) di complementarietà.
A questa conclusione il Consiglio di Stato giunge all’esito di un articolato iter argomentativo, di cui si richiamano i principali passaggi:
- anzitutto, secondo il Collegio, ove anche non si volesse cedere all’assunto della “patrimonializzazione” sic et simpliciter del dato personale, “la patrimonializzazione del dato personale, che nel caso di specie avviene inconsapevolmente (ad avviso dell’Autorità nel momento in cui accusa una informazione ingannevole nell’esercizio della pratica in questione), costituisce il frutto dell’intervento delle società attraverso la messa a disposizione del dato – e della profilazione dell’utente – a fini commerciali”.
- dal che deriva, secondo il Consiglio di Stato, l’impossibilità di accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui non essendoci un corrispettivo economico – e dunque un interesse economico dei consumatori da tutelare – gli obblighi di cui si contesta la violazione riguarderebbero il diverso profilo del trattamento dei dati personali degli utenti, disciplinato dal regolamento UE 2016/679 che, in virtù del principio di specialità, assorbirebbe la condotta.
- occorre, invece, “garantire «tutele multilivello» che possano amplificare il livello di garanzia dei diritti delle persone fisiche, anche quando un diritto personalissimo sia «sfruttato» a fini commerciali, indipendentemente dalla volontà dell’interessato-utente-consumatore”.
Il riconoscimento del valore economico del dato
La ricostruzione così operata e la conclusione raggiunta appaiono conformi al diritto dell’Unione ed agli interventi tanto dell’AGCM che della giurisprudenza comunitaria.
Occorre ricordare, quanto al primo aspetto, che la Direttiva n. 2161, approvata il 27 novembre 2019 ed entrata in vigore il 7 gennaio 2020 (cosiddetta Direttiva Omnibus), ha riformato il quadro legislativo europeo a tutela degli interessi economici dei consumatori[3], aggiungendo tra l’altro il comma 1 bis all’art. 3 con estensione dell’ambito di applicazione della Dir. 2011/83/UE a quei contratti per la fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali che non prevedano il pagamento del prezzo da parte del consumatore, bensì la comunicazione dei dati personali.
Ebbene, tale novella pare confermare un approdo ormai consolidato della Commissione UE e ripreso dall’AGCM, volto a riconoscere il “valore economico de facto” delle informazioni personali, delle preferenze e degli altri contenuti generati dagli utenti-consumatori, che “vengono venduti a terzi” [4].
In sostanza, il dato costituisce un elemento di valore economico perché idoneo a consentire la profilazione dell’utente e a indirizzare, di conseguenza, i messaggi pubblicitari di cui farne destino. Tema di chiara interferenza con il mercato della pubblicità digitale, che richiama la materia della tutela della concorrenza in un settore dominato dai grandi operatori.
In definitiva, il dato non più visto come rappresentazione della persona, ma anche come “bene” dotato di un valore e quindi scambiabile con altri beni o servizi ed il relativo trattamento definito anche in chiave economica e di mercato.
Va segnalato, al riguardo, che a fronte di una posizione espressa nel 2017 dal Garante europeo per la protezione dei dati, che criticava l’idea che le persone possano disporre dei propri dati alla stregua del denaro, e di confinare un diritto fondamentale come quello alla protezione dei dati personali alla stregua di una merce d’interesse del consumatore[5] la dottrina più avvertita, condivisa nell’interpretazione resa dalle pronunzie in commento, ha piuttosto evidenziato come si versi nell’ambito di un fenomeno complesso, a più chiavi di lettura, ricostruibile sia in termini “garantistici”, di protezione dell’identità individuale di ciascuno, sia in termini “patrimonialistici”, di liberalizzazione della circolazione dei dati personali[6].
Insussistenza della pratica commerciale aggressiva
Nelle decisioni in commento il Consiglio di Stato censura, invece, la pratica commerciale aggressiva accertata dall’Autorità nella seconda parte del provvedimento, relativa al meccanismo di trasmissione dei dati degli utenti, a fini di profilazione e commerciali, da Facebook ai siti di terze parti e viceversa, senza preventivo consenso: “Non si presenta verosimile che l’esistenza di una «pre-attivazione» della piattaforma, in ragione di un meccanismo di «opt-in» preimpostato, impedirebbe all’utente di comprendere la modalità e finalità di utilizzo, sia da parte dei terzi che da parte di Facebook, dei dati raccolti a seguito dell’integrazione tra piattaforme”.
Il Collegio, in particolare, dopo aver richiamato la trama normativa inerente alle pratiche commerciali scorrette, e precisati i limiti della pratica commerciale aggressiva alla luce dell’art. 24, d.lgs. 206/2005 – che “necessita di un quid pluris che provochi una sorta di manipolazione concreta o anestetizzi abilmente la volontà dell’utente” – conviene con la valutazione operata dal giudice di primo grado, ribadendo che “la «pre-attivazione» della piattaforma Facebook (vale a dire la “preselezione” delle opzioni a disposizioni) non solo non comporta alcuna trasmissione di dati in modo diretto ed immediato dalla piattaforma di FB a quella di soggetti terzi, ma è seguita da una ulteriore serie di passaggi necessitati, in cui l’utente è chiamato a decidere se e quali dei suoi dati intende condividere al fine di consentire l’integrazione tra le piattaforme”.
Muovendo da tale presupposto, il Consiglio di Stato arriva alle stesse conclusioni in ordine alla contraddittorietà dell’istruttoria condotta dall’Autorità nella parte in cui afferma, da un lato, che la piattaforma di Facebook era “automaticamente attivata con validità autorizzativa generale”, dall’altro (punto 66 del provvedimento) che “in base a quanto rappresentato dalla stessa FB quando la Piattaforma è “disattiva”, l’utente che tenti di collegare il proprio account con un servizio offerto da terzi, avrà, infatti, sempre e comunque, la possibilità di effettuare l’integrazione/scambio attivando la Piattaforma in questione”. A dire del Collegio, l’Autorità avrebbe “nella sostanza, preso pubblicamente atto che il professionista abbia dimostrato, durante il procedimento, «che la piattaforma non rappresenta un mezzo attraverso cui gli utenti forniscono il consenso al trasferimento dei dati, dal momento che ciò avviene in un momento successivo, su base granulare per ogni singola “app/sito web» (così, testualmente, a pag. 18 della sentenza qui oggetto di appello)”.
La conclusione a cui giunge il Collegio, in verita, suscita qualche perplessità, perché non considera che il meccanismo di preselezione, nel rapporto di consumo, è ex se scorretto, e determina così un arretramento della tutela del consumatore sul punto.
Cosa si intende per “pratiche commerciali scorrette”
Sembra utile ricordare che l’espressione “pratiche commerciali scorrette” designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall’art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, n. 2005/29/Ce.
La finalità perseguita dalla direttiva Europea, a termini del suo considerando 23, era di garantire un elevato livello comune di tutela dei consumatori procedendo ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, ivi compresa la pubblicità sleale, nei confronti dei consumatori.
Per “pratiche commerciali” si intendono tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente “correlati” alla “promozione, vendita o fornitura” di beni o di servizi a consumatori, e posti in essere prima, contestualmente o anche in seguito all’instaurazione dei rapporti contrattuali. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali o anche semplici omissioni.
Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno “scorretta”, l’art. 20, comma 2, del Codice del consumo stabilisce, in termini generali, che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo se la pratica commerciale è diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Ebbene, costituiscono categorie delle pratiche commerciali scorrette quelle ingannevoli e quelle aggressive. Entrambe le fattispecie integrano un “illecito di pericolo”, con la conseguenza che per verificare se esse siano integrate occorre compiere un giudizio pronostico ex ante, con riguardo alla potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso[7].
La “pratica commerciale aggressiva”
Mentre la categoria giuridica dell’ingannevolezza già esisteva grazie alle direttive sulla pubblicità ingannevole, recepite in Italia dal d.lgs. n. 74 del 1992, solo con la Dir. 05/29, invece, la pratica aggressiva viene inquadrata come categoria distinta rispetto alla prima.
E quest’ultima appare configurabile se – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento – limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore, tanto da indurlo a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
Si tratta, in altre parole, di un’attività commerciale che, attraverso varie modalità, più o meno coattive, limiti o sia in grado di limitare la libertà del consumatore in modo determinante (elemento “funzionale” della fattispecie).
Del resto, l’articolo 8 della direttiva 2005/29 definisce la nozione di «pratica commerciale aggressiva» segnatamente sulla base del fatto che tale pratica limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto. Ne consegue che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore. Ciò presuppone, in particolare, che l’informazione comunicata dal professionista al consumatore sia chiara e adeguata.[8]
Ciò posto, rimane ancora in dubbio se il comportamento del consumatore medio sia correttamente tutelato e consapevole rispetto ad una piattaforma che contiene i propri dati e che ne comporti il trasferimento, pur se attraverso un consenso reso in momenti successivi alla preattivazione della piattaforma stessa, nel momento in cui l’utente tenti di collegare il proprio account con un servizio offerto da terzi.
Sulla “Parental Liability”
Le sentenze del Consiglio di Stato risultano peraltro interessanti per aver confermato la legittimità del provvedimento e la correttezza della sentenza del Tar che ha ritenuto responsabile della condotta anche Facebook Inc, ovvero la controllante di Facebook Ireland Ltd., in ossequio all’istituto della cd. Parental Liability.
Nel provvedimento l’Autorità ha indicato gli elementi fattuali autonomamente in grado di fondare la imputabilità delle condotte anche a Facebook Inc. (capogruppo di Facebook Ireland Ltd.), accertando come “(…) in ogni caso, Facebook Inc ha omesso di vigilare sull’operato della società figlia, contribuendo con il proprio contegno alla realizzazione delle pratiche commerciali scorrette” avendo altresì “(…) beneficiato delle condotte scorrette di Facebook Ireland, avendo le stesse incrementato la dimensione del social network, così aumentando il valore del network Facebook”.
La responsabilità di Facebook Inc è stata ad essa attribuita per il proprio coinvolgimento diretto alla realizzazione delle condotte illecite: essa ha infatti omesso di vigilare sull’operato della società figlia Facebook Ireland.
Sul punto è nota la consolidata giurisprudenza amministrativa per cui è rilevante la culpa in eligendo o vigilando ai fini dell’imputabilità delle pratiche commerciali scorrette accertate di cui Facebook Inc. era certamente consapevole[9].
In secondo luogo, a confermare la responsabilità consumeristica di Facebook Inc (proprietaria del marchio Facebook), è anche la sua chiara cointeressenza economica in quanto essa beneficiato ampiamente delle condotte di Facebook Ireland.
Il Giudice ha dunque escluso che la responsabilità si sia fondata esclusivamente sulla nozione di “parental liability”, ossia la presunzione per la quale la capogruppo risponde della condotta delle controllate allorché sia dimostrato che la stessa ha esercitato una influenza determinante sulla condotta di mercato delle stesse.
L’Autorità ha, infatti, individuato anche una forma di responsabilità autonoma di Facebook Inc., da omissione “in vigilando”, che si affianca al diretto interesse economico, poiché essa beneficiato delle condotte di Facebook Ireland.
In ogni caso, il Consiglio di Stato non smentisce il Tar del Lazio che aveva respinto le censure di Facebook volte a contestare la piena cittadinanza del principio della parental liability all’interno della disciplina consumeristica.
Al riguardo giova evidenziare che Facebook è pacificamente la controllante totalitaria di Facebook Ireland e la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che “nella materia antitrust […] in presenza di una società che detiene il 100% del capitale sociale di un’altra società, si presume che la società controllante eserciti un’influenza determinante nello svolgimento dell’attività della controllata, tale da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest’ultima materialmente realizzati (Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 novembre 2012, n. 9001, che richiama Corte di Giustizia, 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags AB V. Commissione, C 286/98 P, punto 29). La richiamata giurisprudenza va pure condivisa laddove individua le ragioni per le quali il principio per il quale la controllante risponde dell’illecito antitrust posto in esser dalla controllata deve essere applicato anche in materia di sanzioni per pratiche commerciali scorrette. La segnalata diversità dei due pacchetti normativi (antitrust e tutela del consumatore) non elide la matrice e la ratio comune degli stessi, che, quand’anche sotto diversi angoli visuali, attengono, per entrambi, alla tutela dell’endiade costituita dal mercato e dalla libertà di concorrenza. Di talché una diversa graduazione delle modalità attuative dei relativi strumenti sanzionatori, quale quella auspicata dalla ricorrente, che vedrebbe, nello specifico, meno attrezzata proprio la normazione destinata alla protezione del consumatore, ovvero del soggetto che si profila nello scenario comune di riferimento dei due citati ordinamenti di settore quale attore più debole, e nei confronti del quale l’esigenza di tutela deve, quindi, trovare più marcata considerazione, non risulta sorretta da alcuna ragionevole motivazione” (Tar Lazio, Roma, sez. I, n. 9001/2012, cit.)”. (cfr. Tar Lazio, 16 ottobre 2017, n. 10360, passata in giudicato).
Come è noto, le finalità sottese al principio della parental liability in materia antitrust risiedono nell’evitare che le imprese formino degli assetti societari vuoti (cosiddette scatole vuote) cui imputare la responsabilità giuridica per gli illeciti antitrust in nome o comunque nell’interesse dei primi connessi. Tale necessità trova ingresso e pari dignità giuridica all’interno della disciplina consumeristica e non costituisce un portato esclusivo della materia antitrust.
Al contrario, ove così fosse, si legittimerebbe un contesto illegittimamente discriminatorio nei confronti delle imprese verticalmente integrate le quali, a differenza delle imprese che hanno optato per la pratica delle scatole vuote, si vedrebbero sempre (e giustamente) addebitare la responsabilità per le condotte delle proprie imprese verticalmente integrate.
Quanto alla asserita estraneità di tale principio alla materia della tutela del consumatore in quanto consolidatosi originariamente solo in materia antitrust, va osservato come il giudice amministrativo ha affermato da tempo [10] che pure un altro principio, correlato a quello della parental liability, ovvero quello della “continuità economica e funzionale”, anch’esso relativo all’imputabilità delle condotte a fini sanzionatori, (solo) apparentemente confliggente con il principio di personalità della responsabilità ed elaborato inizialmente in materia antitrust sia invece pienamente applicabile anche con riferimento alle sanzioni per illeciti consumeristici.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 14 gennaio 2019, n. 320, ha di recente stabilito che “non vi sono ragioni per escludere che detti principi, elaborati nell’ambito delle violazioni della disciplina antitrust, possono trovare applicazione anche in materia di pratiche commerciali scorrette”.
In effetti, atteso che la ratio dell’istituto ora in discussione è la stessa in entrambi i plessi normativi e che, come si è visto, il giudice amministrativo si è già pronunciato sul punto, non si vede come il principio della parental liability non debba trovare pacifica applicazione anche in relazione alla disciplina consumeristica.
- Cfr. nuovamente sulle intersezioni concorrenza, privacy e dati Wasastjerna, Maria, Competition, Data and Privacy in the Digital Economy: Towards a Privacy Dimension in Competition Policy? In International Competition Law Series, Kluwer Law International, 2020. ↑
- Si legge nella sentenze del TAR “Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network””.Il riconoscimento della “patrimonializzazione del dato” era comunque avvenuto anche da parte del Consiglio di Stato, che, con riferimento ad analoga vicenda, aveva affermato che: “il consumatore non poteva esimersi dal cedere al professionista la mole di dati personali inseriti nel portale all’atto della registrazione e dall’autorizzarlo al loro trattamento” e che “le informazioni acquisite risultavano del tutto ultronee ed estranee all’esigenza di consegnare il premio richiesto, essendo invece funzionali ad arricchire la base dati dei clienti per finalità̀ strettamente commerciali” (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, 27 febbraio 2020, n. 1425). ↑
- La nuova direttiva (UE) 2019/2161, meglio conosciuta come direttiva “Omnibus” modifica una serie di normative europee in materia di protezione dei consumatori, quali la direttiva 93/13 CEE del Consiglio (clausole abusive) e le direttive 98/6 CE (indicazioni sui prezzi), 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (diritti dei consumatori). L’obiettivo della direttiva è quello di una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, anche tramite l’adeguamento delle norme attuali all’evoluzione degli strumenti digitali.La riforma ha interessato la Direttiva sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE); la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la c.d. consumer rights (2011/83/UE). ↑
- AGCM, 11 maggio 2017, Decisione Whatsapp I, in Dir. inf., 2017, 2, 382-383, con nota di Codiglione, I dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comunicazione elettronica e la “consumerizzazione” della privacy; Documento di lavoro dei servizi della Commissione recante orientamenti per l’attuazione/applicazione della Dir. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, SWD (2016) 163 final, cit., 28. In dottrina Ricciuto, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, in Dir. inf., 2018, 4-5, 689 ss. ↑
- European Data Protection Supervisor, Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content, 14 marzo 2017, in https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf, 3. ↑
- Ricciuto, op. cit., 711, che a sua volta rinvia a Resta – Zeno Zencovich, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 2, 416-417. ↑
- Così Cons. Stato Sez. VI, 27/02/2020, n. 1428 G.R. s.r.l. c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e altri ↑
- Così Corte giustizia Unione Europea Sez. VI, 03/02/2021, n. 922/19S.W. c. M. Quanto ad una lettura dell’atteggiamento piscologico del consumatore a fronte di una pratica aggressiva in dottrina si vedano Caronna, Tackling aggressive commercial practices: Court of Justice case law on the UCPD ter years on, cit., p. 880 – 903; Caterina, Psicologia della decisione e tutela del consumatore, cit., p. 6; Fusi, Pratiche commerciali aggressive e pubblicità manipolatoria, in Rivista di diritto industriale, 2009, I, p. 5-28; Sibony, Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights? An Analysis of the Unfair Practices Directive, in ERPL, 2014, 6, p. 901 – 942; Trzaskowski, Behavioural Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial Practices Directive, cit., p. 384 ss; Id., Lawful distorsion of consumer economic behaviour, in European Business Law Review, 2016, Vol. 27, I, pp. 25 – 48; Id., Behavioural Innovations in Marketing law, in Handbook of Research Methods in Consumer Law, ed. by Micklitz, Sibony, Esposito, 2018, Cheltenham, p. 296-333. p. 314 ss.; Willett, Fairness and Consumer Decision Making under the Unfair Commercial Practices Directive, in J. Cons. Pol., 2010, p. 260 ss ↑
- cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 25 giugno 2019, n. 4357; Consiglio di Stato, 3 aprile 2017, parere n. 793; Consiglio di Stato, 2 agosto 2018, n. 8699; Consiglio di Stato, 21 marzo 2018, n. 1820; Tar Lazio, 6 settembre 2017, n. 9607, passata in giudicato; Tar Lazio, 12 aprile 2017, n. 4522, passata in giudicato). ↑
- Tar Lazio, I, 9 maggio 2012, n. 4201 ↑