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Cos’è il 5 per mille: ecco come si assegna e a quale registro iscriversi

Un sistema di finanziamento che permette allo Stato di ripartire fondi in supporto alle realtà che svolgono attività rilevanti per la società: scopriamo tutto sul 5 per mille, capendo come indicarlo nella dichiarazione dei redditi

Pubblicato il 04 Mag 2021

Davide Bedini

commercialista

fattura elettronica forfettari

Approfondiamo meglio cosa sia il 5 per mille, come sia possibile destinarlo e tutti i requisiti per accedere nel caso in cui il lettore sia un ente od un’organizzazione che intenda fare domanda. Nello specifico, si analizzeranno i requisiti formali, le istituzioni di riferimento per l’istanza nonché le prossime scadenze da segnare sul calendario per ottenere il riparto del 5 per mille.

Cos’è il 5 per mille

Il 5 per mille è un sistema di finanziamento che consente, allo Stato Italiano, di ripartire risorse ad enti e/od organizzazioni che svolgano attività rilevanti per la società. Tale sistema è stato introdotto con la Legge Finanziaria del 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), che trattava per l’appunto la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

Come funziona il 5 per mille

Il sistema funziona in modo molto semplice: tutti i soggetti che siano soggetti passivi IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), possono decidere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una percentuale delle tasse versate allo stato ad una macrocategoria di enti oppure ad un ente specifico come di seguito indicato.

In quali ambiti opera il 5 per mille

Gli ambiti di applicazione del 5 per mille sono molteplici, di seguito ne sono citati la gran parte:

  • Sostegno del volontariato o delle organizzazioni non lucrative (ONLUS);
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti del terzo settore (il D. Lgs. N.111/2017 ha individuato quali soggetti beneficiari del 5 per mille anche gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”;
  • Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;
  • Finanziamento della ricerca sanitaria;
  • Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche;
  • Finanziamento delle attività di tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

Se il lettore ritiene che uno tra i punti sopra elencati sia meritevole di finanziamenti ulteriori e destinati specificatamente a quel settore, può, nella prossima dichiarazione dei redditi, provvedere a destinare il 5 per mille personalmente o informando il suo commercialista.

Come si può destinare, nella pratica, il 5 per mille

La modalità di destinazione è davvero semplicissima. In sede di dichiarazione di redditi, infatti, basterà effettuare una delle due opzioni:

  • Apporre la firma nel riquadro corrispondente, di modo che il proprio 0,5 per cento dell’IRPEF sia destinato a tutti i partecipanti di quella categoria;
  • Oppure, scegliendo una apposita organizzazione/ente riportando il codice fiscale di quest’ultimo nel riquadro corrispondente.

N.B. immagine a titolo puramente esemplificativo sul 5 per mille nel modello 730.

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Requisiti formali per iscrizione

Finora si sono analizzate tematiche relative al contribuente, ma dal lato degli enti e delle organizzazioni, come ci si può muovere? Quali sono le istituzioni di riferimento? Vediamole insieme. È opportuno dare evidenza, anzitutto, ai requisiti formali per iscriversi. Questi ultimi sono stati stabiliti in maniera organica dalla Legge di Bilancio 2015, per la quale non tutte le organizzazioni si possono iscrivere per l’accreditamento del 5 per mille e che ha stabilito quanto segue:

  • Nell’ambito della Ricerca scientifica e universitaria, si possono iscrivere Enti ed istituzioni di istruzione, istituti universitari e di ricerca, la cui istituzione competente risulta essere il Ministero dell’Università;
  • Nell’ambito del volontariato e delle Onlus, possono iscriversi, appunto, Onlus (incluse le cooperative sociali), fondazioni e associazioni che agiscono negli ambiti di riferimento delle onlus, nonché enti ecclesiastici, la cui istituzione competente risulta essere il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, possono iscriversi esclusivamente le ASD, la cui istituzione competente risulta essere il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  • Nell’ambito della ricerca sanitaria, possono iscriversi per l’accreditamento gli enti che siano destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, la cui istituzione competente si ritrova nel Ministero della Salute;
  • Nell’ambito delle attività sociali del comune di residenza, sono legittimati a formulare domanda i comuni italiani, per i quali, per ovvi motivi, non vi sono istituzioni di riferimento;
  • Nell’ambito delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali / paesaggistici, possono iscriversi per l’accreditamento gli istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale, nonché enti di promozione o valorizzazione dei beni suddetti. Ovviamente, l’istituzione di riferimento in questo caso è il MIBACT.

Le istanze di iscrizione, per quanto concerne gli enti del terzo settore, devono fare riferimento a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, è l’istituzione di riferimento in attesa del momento di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Tale data, si apprende, dovrebbe oscillare tra marzo ed aprile. Mancherebbero dunque pochi giorni per l’operatività del Registro.

Come iscriversi al riparto del 5 per mille

A livello pratico, invece, per l’iscrizione dell’ente o dell’organizzazione possiamo osservare quanto segue. Per l’anno 2021, a differenza degli scorsi precedenti, si potrà fare una istanza di accreditamento che già contenga anche l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Si tratta di un intervento volto a snellire la procedura.

Quanto alla tempistica, per quest’anno l’istanza di accreditamento deve pervenire entro il 12 aprile (lunedì) 2021. Il DPCM ha previsto il 10 aprile ma, cadendo di sabato, la procedura si riferisce al 12 aprile. Per l’istanza basterà rivolgersi al proprio CAF o commercialista. Diversamente, si può fare anche autonomamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate in via telematica. Di seguito, il calendario provvisorio delle prossime scadenze:

  • Entro il 10 aprile (quindi 12 aprile) scadenza del termine per presentare istanza di accreditamento;
  • Entro il 20 aprile elenco provvisorio degli iscritti;
  • Pubblicazione elenco aggiornato degli iscritti entro il 10 maggio.

Come sapere gli importi destinati negli anni precedenti

Sarà l’Agenzia delle Entrate a pubblicare, come ogni anno, l’elenco degli enti e delle organizzazioni beneficiarie del contributo, nonché l’importo relativo e il numero di scelte espresse dai contribuenti circa lo specifico ente.

Piano dei pagamenti

Durante l’anno solare 2020 sono stati pagati i beneficiari relativi agli anni 2018 (nella prima metà dello scorso anno) e 2019. Il pagamento viene fatto in collaborazione tra Agenzia delle Entrate, che predispone l’ordinativo di pagamento, e il Ministero del Lavoro che emana il decreto di pagamento. Per i pagamenti del 5 per mille del 2020, dunque, sembra di debba attendere ancora.

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