L'approfondimento

Startup e PMI innovative, la detrazione del 50% per gli investimenti: come fare

Il DL Rilancio ha introdotto un’agevolazione per gli investimenti in startup e PMI innovative che consiste in una detrazione del 50%: vediamo come funziona e a chi spetta, ma anche i fronti critici

Pubblicato il 23 Apr 2021

Paolo Anselmo

Presidente Iban

Virginia Arcoraci

Dottore Commercialista, Senior Tax Specialist, KPMG

Nicola Campisi Frascà

Dottore Commercialista, Senior Tax Manager, KPMG

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Da ormai diversi anni è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica in materia di Startup e PMI innovative. In tempi recenti, da ultimo con il Decreto Rilancio del 2020, si è assistito a un potenziamento delle iniziative già in essere e all’introduzione di nuove misure rivolte all’ecosistema dell’innovazione. Le principali leve utilizzate per incentivare e favorire lo sviluppo delle imprese citate possono essere individuate nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici, negli incentivi in tema di gestione del personale, nella concessione di finanziamenti agevolati e in agevolazioni fiscali rivolte agli investitori. Tra queste, è inclusa la detrazione pari al 50% del capitale investito in startup e PMI innovative.

Agevolazioni per gli investitori prima del DL Rilancio

Concentrandoci sugli incentivi fiscali rivolti agli investitori, il principale riferimento è l’art. 29 del Decreto Legge n.179/2012 che già a partire dal 2013 ha previsto una detrazione IRPEF ed una deduzione IRES per gli investimenti in startup innovative. L’art. 4 del Decreto Legge n.3/2015 ha poi richiamato tali agevolazioni prevedendone l’applicazione anche per le PMI innovative, così come definite e disciplinate dallo stesso Decreto.

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Ad oggi le norme citate prevedono una detrazione per i soggetti IRPEF pari al 30% del capitale investito, con un limite annuo di investimento detraibile di euro 1.000.000 e, per gli investitori soggetti IRES, una deduzione pari al 30% degli investimenti, con limite annuo di 1.800.000 euro. In entrambi i casi l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dell’agevolazione e il conseguente obbligo di restituzione del beneficio indebitamente ottenuto maggiorato degli interessi legali.

Ogni startup o PMI innovativa potrà ottenere conferimenti ammissibili per un totale di euro 15.000.000 e dovrà produrre apposita certificazione da consegnare all’investitore entro 60 giorni dall’investimento per attestare di non aver superato tale limite, oppure specificando l’ammontare agevolabile in caso di sforamento parziale. Per startup e PMI Innovative si intendono le società di capitali residenti in Italia iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e che quindi rispondono a determinati requisiti in termini dimensionali, di forza lavoro, contenuto innovativo, ecc.

La detrazione del 50%: come funziona

Al fine di rafforzare ulteriormente l’ecosistema delle startup e PMI innovative, dal punto di vista fiscale l’art. 38 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una nuova agevolazione sulla scia degli incentivi già in essere nel nostro ordinamento, ma parallela e del tutto autonoma. L’agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF e prevede una detrazione pari al 50% del capitale investito in startup e PMI innovative, purché l’investimento sia mantenuto per almeno 3 anni.

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati successivamente al 1 gennaio 2020 e a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Al contrario di quanto previsto per le agevolazioni ordinarie, la detrazione del 50% introdotta dal Decreto Rilancio spetta esclusivamente in caso di investimenti diretti da parte di soggetti IRPEF, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup o PMI innovative (OICR). Non è dunque possibile beneficiare della detrazione al 50% in caso di investimenti tramite veicoli costituiti sotto forma di società di capitali.

Un’indicazione importante da considerare perché chiude le porte ad uno dei principali strumenti di investimento utilizzato dai business angels organizzati in club deals con la costituzione di società veicolo.

I limiti dell’agevolazione

Se a una prima lettura le nuove misure sembrano essere particolarmente favorevoli, è però necessario considerare anche i limiti che pongono, senza dimenticare che gli investitori si sono già visti negare l’annunciato incremento delle percentuali di detrazione per gli investimenti in startup e PMI Innovative dal 30% al 40% mai ratificato dalla Commissione Europea. Primo tra tutti il limite quantitativo, notevolmente ridotto rispetto agli incentivi ordinari, per cui l’investimento massimo agevolabile annuo non potrà superare, per ciascun investitore, euro 100.000 nel caso di startup ed euro 300.000 nel caso di PMI. A questo si aggiunge la previsione per cui il beneficio fiscale ottenuto dall’investitore (50% dell’investimento) rientrerà, per la startup o PMI, nel novero dei c.d. aiuti in regime de minimis.

Infine, il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2020, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 38 del Decreto Rilancio, ha previsto una serie di obblighi comunicativi a carico delle startup e PMI Innovative al fine di garantire il rispetto dei citati limiti de minimis.

Che cosa è il regime de minimis

Il regime c.d. de minimis, disciplinato dal Regolamento UE n. 1407/2013, prevede un particolare meccanismo di deroga che permette agli Stati membri di erogare alle imprese residenti aiuti di modico importo evitando il complesso iter di notifica alla Commissione Europea previsto per la concessione di Aiuti di Stato (cui sono stati sottoposti invece gli incentivi ordinari, che pertanto non ricadono nel regime).

L’importo massimo di aiuti in de minimis concedibili nel corso di tre esercizi finanziari è di 200.000 euro per ciascuna Impresa Unica (intesa come l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola statutaria di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima).

Oltre al limite annuo posto in capo all’investitore ci si trova dunque di fronte ad un ulteriore massimale da rispettare, in questo caso in capo alla startup o PMI, e più in generale alle imprese del gruppo cui la stessa appartiene. Supponendo infatti che l’impresa non abbia beneficiato di aiuti de minimis di altro tipo (è bene ricordare infatti che nel regime de minimis ricadono diverse categorie di aiuti concessi alle imprese, come contributi per la formazione del personale, sgravi contributivi INPS, ecc.), per non sforare il tetto di euro 200.000, gli investimenti agevolabili al 50% potranno attestarsi su un massimo di euro 400.000 per ciascun triennio (sulla parte eventualmente eccedente sarà comunque possibile beneficiare delle detrazioni ordinarie al 30%, alternative rispetto alle nuove disposizioni).

Gli obblighi comunicativi per startup e PMI innovative

Al fine di assicurarsi che i limiti di cui sopra siano rispettati, il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2020 ha previsto una serie di obblighi comunicativi da adempiere in via preventiva rispetto all’effettuazione dell’investimento. In deroga a quanto appena descritto gli investimenti effettuati nel 2020 e nelle more del decreto attuativo saranno comunicati ex-post, entro e non oltre il prossimo 30 Aprile 2021.

In particolare, startup e PMI dovranno predisporre un’istanza online accedendo alla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative” messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Tale istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovrà contenere indicazioni in merito a: elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’investitore e, nel caso di investimento indiretto, dell’OICR; ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare; ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Una volta predisposta e inoltrata l’istanza, il MiSE provvederà a verificare il rispetto dei massimali de minimis tramite il Registro Nazionale degli aiuti di stato, notificando l’esito sia all’impresa beneficiaria che all’investitore. Un eventuale esito negativo preclude la possibilità di fruire delle agevolazioni in esame, ma se dalla verifica risulta un utilizzo solo parziale dei massimali de minimis, l’impresa, al fine di beneficiare di investimenti agevolabili per la quota ancora disponibile, sarà tenuta a presentare una nuova istanza.

Con riferimento all’investitore, la comunicazione della detrazione ricevuta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si considera effettuato.

Troppa complessità rischia di diventare un deterrente

Se da una parte la nuova agevolazione incentiva l’investimento in startup e PMI innovative, soprattutto da parte dei piccoli investitori (considerando i ridotti limiti quantitativi), dall’altra la complessità di gestione del regime de minimis e degli obblighi comunicativi richiesti a startup e PMI rischia di agire da deterrente, precludendo agli investitori la possibilità di beneficiare delle detrazioni potenziate.

È bene precisare infatti che l’impresa beneficiaria può decidere se utilizzare il massimale di aiuti de minimis per concedere agli investitori la detrazione del 50%, oppure conservare lo stesso per incentivi di altro tipo. L’investitore dovrà quindi assicurarsi che sia intenzione dell’impresa concedere la possibilità di usufruire della detrazione al 50%, nonché assicurarsi che la stessa abbia abbastanza plafond disponibile rispetto ai 200.000 previsti dal regime de minimis nel corso di ogni triennio. A tutti gli effetti un ribaltamento della situazione in cui è l’investitore che sceglie l’impresa in cui investire, e non viceversa. Per questo IBAN ha avviato un dialogo con le istituzioni e il Ministero dello sviluppo economico per fare in modo che siano gli investitori a determinare, con il loro investimento, la detrazione del 50% e che non sia l’impresa a decidere per loro, come accade con l’attuale impianto normativo.

Per l’investitore è dunque consigliabile effettuare in via preventiva i dovuti accertamenti al fine di assicurarsi la possibilità di raggiungere i propri obiettivi di ottimizzazione fiscale (facendosi consegnare idonea documentazione a supporto tra cui bilancio d’esercizio, visura camerale, ecc.), mentre per la startup o PMI innovativa risulta fondamentale avvalersi di esperti in grado di supportare al meglio la gestione degli obblighi comunicativi connessi al regime de minimis, in modo da poter garantire ai propri investitori trasparenza e chiarezza.

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