Direttiva Ue

Diritto d’autore nell’era digitale, l’Italia verso una legge per un mercato equo e pro-investimenti

Via libera al recepimento della direttiva Ue sul diritto d’autore. Dal compenso delle big tech ai giornali alla responsabilità delle piattaforme, passando per le nuove eccezioni e al rapporto con gli autori: questi i temi principali che il Governo dovrà regolare. Il punto di vista dell’industria culturale

Pubblicato il 12 Mag 2021

Innocenzo Cipolletta

presidente Confindustria Cultura Italia

diritto d'autore - copyright - videoregistrazione da remoto - ARCOM

Il Parlamento italiano ha dato semaforo verde al recepimento della direttiva europea sul diritto d’autore approvando la legge di delega europea 2019-2020 che, all’articolo 9, prevede l’attuazione della normativa sul copyright e mira ad aggiornare il quadro normativo di riferimento in tema di tutela del diritto d’autore in base all’evoluzione delle tecnologie digitali.

Dal compenso che le big tech devono pagare ai giornali, alla responsabilità delle piattaforme, passando per le nuove eccezioni al diritto d’autore e al rapporto con gli autori: questi i principali aspetti su cui il Governo è chiamato a intervenire traslando entro giugno i principi e i criteri stabiliti nella legge di delegazione europea e arrivando a una sintesi capace di fare del digitale uno strumento di crescita, tutelando il lavoro creativo, gli autori e tutti gli attori del comparto.

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La direttiva copyright dal punto di vista dell’industria culturale

Nei lunghi mesi del lockdown abbiamo visto un particolare e intenso impiego delle piattaforme online di streaming già esistenti, con crescite a doppia cifra per contenuti audiovisivi e musicali, e l’emergere di nuove piattaforme che ci hanno permesso di partecipare virtualmente a mostre e visite guidate nei musei, a concerti, eventi e fiere. Questo connubio tra contenuti culturali e digitale ha in realtà radici lontane. L’industria culturale ha da sempre visto il digitale come un’opportunità su cui puntare per investire in nuovi modelli di business e di fruizione e mai come un nemico da combattere.

Certo è che ogni mercato ha bisogno di regole certe per potersi sviluppare in modo equo e corretto e incentivante per gli investimenti e l’attuale situazione economica generata dalla pandemia avrà effetti di lungo periodo, pertanto è fondamentale che le opportunità del digitale compensino le difficoltà in cui si dibatte l’intero settore culturale.

Le eccezioni

La direttiva introduce quattro nuove eccezioni al diritto d’autore e un meccanismo di licenze per la gestione delle opere fuori commercio.

  • La prima eccezione (art. 3) consente agli enti di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare riproduzioni ed estrazioni, per scopi non commerciali di ricerca scientifica, di testo e dati dalle opere a cui hanno legalmente accesso (ad esempio in abbonamento o tramite licenze ad accesso aperto), al fine di armonizzare e promuovere l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ausilio alla ricerca scientifica.
  • L’articolo 4 estende la possibilità di applicare le tecniche di text and data mining a qualunque soggetto e per qualsiasi scopo, anche commerciale, a meno che tale utilizzo non venga espressamente riservato dagli aventi diritto. Nel caso dei contenuti liberamente accessibili sul web, la riserva dei diritti per il text and data mining potrà essere effettuata tramite strumenti “machine readable”, stringhe di codice presenti nei siti che possano essere interpretati automaticamente da applicazioni software.
  • La terza eccezione (art. 5) consente l’utilizzo digitale di parti di opere per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti dello scopo non commerciale perseguito, purché l’utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nella didattica in presenza o in quella a distanza, tramite un ambiente elettronico sicuro, accessibile solo ad alunni e docenti del corso in cui il brano è utilizzato, purché sia indicata la fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò sia impossibile.
  • Infine, l’articolo 6 consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, ma anche archivi e musei) di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini della conservazione di lungo periodo.

La Direttiva prevede altresì un complesso meccanismo per consentire a biblioteche e altri istituti culturali di digitalizzare e rendere accessibili online le opere delle proprie collezioni, prima che siano in pubblico dominio, purché siano fuori commercio e i titolari dei diritti non si oppongano.

Non sempre l’eccezione rappresenta la giusta soluzione quando c’è un problema di gestione dei diritti. E quando sono previste è necessario valutare attentamente le modalità e i limiti che queste devono avere. Se per l’eccezione che consente il text and data mining da parte di enti di ricerca per scopi non commerciali sarà fondamentale stabilire in sede di recepimento della direttiva che le copie effettuate dovranno essere conservate in modo sicuro e per un tempo necessario allo scopo e non illimitato, per quella di cui beneficerà qualunque soggetto e per qualsiasi scopo, anche commerciale, sarà importante, per evitare incertezze e possibili contenziosi, prevedere che le modalità di riserva dei diritti da parte dei titolari dei diritti siano facilmente applicabili, non onerose e comunicate chiaramente. Sarà dunque importante lavorare sugli standard di comunicazione tra titolari di diritti e miners, come ben illustrato qui da Giulia Marangoni lo scorso 9 marzo.

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L’eccezione in ambito didattico ha l’obiettivo di facilitare l’utilizzo di opere protette nella didattica a distanza, nel rispetto dei principi generali del diritto d’autore che prevedono che nessuna eccezione può autorizzare utilizzi che siano in concorrenza con il normale sfruttamento delle opere da parte dei titolari dei diritti. La legge di delega approvata in Parlamento ha scelto di utilizzare la facoltà concessa della Direttiva di escludere l’applicazione dell’eccezione laddove, per gli stessi usi, siano facilmente reperibili sul mercato licenze offerte dagli aventi diritto che rispondano alle esigenze degli istituti di istruzione. Tale scelta potrà stimolare l’innovazione tecnologica e di business nei rapporti tra produttori di contenuti da un lato e scuole e università dall’altro, innovazione già in corso e che sarebbe stata inibita dalla presenza di un puro regime di eccezione. Le soluzioni di mercato, infatti, consentono di tener conto nel tempo delle evoluzioni tecnologiche, modificando i modelli di licenza in un contesto competitivo.

L’ultima eccezione consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di digitalizzare qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte ai fini della conservazione di lungo periodo. Si vogliono così rimuovere possibili ostacoli di carattere legale che limitino lo svolgimento del prezioso ruolo di conservazione della memoria culturale di biblioteche, musei ed archivi, anche se – va ricordato – i problemi legati alla conservazione in digitale sono più economico-finanziari, per la carenza di fondi disponibili, che di diritto d’autore. Questa eccezione non è pertanto destinata ad aumentare l’accesso alle opere da parte dei cittadini, compito che dovrebbe invece svolgere il meccanismo di licenze. Nel caso in cui un istituto di tutela del patrimonio culturale sia interessato a mettere a disposizione del pubblico una copia digitale di un’opera fuori commercio dovrà far ricorso alle norme di cui agli artt. 8-11 della Direttiva.

In conclusione in sede di recepimento si dovrà trovare un giusto equilibrio tra due obiettivi principali: incentivare l’innovazione nella gestione dei diritti d’autore, facendo quindi ricorso a principi generali e strumenti regolatori in grado di adattarsi velocemente alle evoluzioni tecnologiche; definire meccanismi in grado di assicurare la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni per consentire agli operatori di operare in un contesto certo, stabile e ridurre il rischio di contenziosi. L’innovazione è poi strettamente correlata a un assetto di mercato concorrenziale, in cui le eccezioni, declinate in modo chiaro, trovano spazio solo in caso di bottleneck e fallimenti di mercato.

Il diritto connesso per la pubblicazione online delle opere giornalistiche

L’articolo 15 della direttiva prevede che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione siano adeguatamente tutelati i diritti degli editori e degli autori.

La ratio è quella di facilitare la concessione delle licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni di carattere giornalistico nell’ambiente digitale, offrendo in questo modo agli editori di giornali una maggiore possibilità di remunerare gli investimenti effettuati.

Dovrà essere definito il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni e definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi.

In questo contesto non si possono non citare alcune iniziative intraprese da piattaforme come Google con i principali editori volte a raggiungere accordi che di fatto consentono di individuare soluzioni che integrano le previsioni comunitarie prima dell’effettiva adozione di normative nazionali. Ciò non toglie che quanto previsto dall’articolo 15 rappresenta un passaggio epocale per il settore dell’editoria, in una fase di transizione al digitale come quella in corso.

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La responsabilità delle piattaforme per violazioni del diritto d’autore

In tema di responsabilità delle piattaforme viene chiesto di definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza.

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Come è noto, l’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino:

a) di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione;

b) di aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;

c) in ogni caso, di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

Il legislatore delegato è chiamato a recepire quanto richiamato alle lettere a), b) e c), condizioni necessarie a ottenere lo scarico di responsabilità da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore.

Questo articolo ha una posizione centrale nella riforma del diritto d’autore in quanto va a colmare una lacuna normativa che negli anni ha permesso ad alcune tipologie di servizi di godere di un regime di esenzioni di responsabilità introdotto dalla direttiva sul commercio elettronico che le ha poste in una posizione di vantaggio negoziale, obbligando i titolari dei diritti ad accettare le condizioni senza alternativa.

È necessaria quindi una trasposizione quasi letterale, cosiddetta “verbatim”, della direttiva, una tendenza preferita anche dagli altri Stati membri. Il testo dell’articolo 17, frutto già di una lunga e difficile negoziazione, affronta in modo esauriente tutti gli aspetti della sua applicazione, ed è perciò già pronto all’uso. Onde mantenere questo corretto bilanciamento si ritiene a questo punto che sia preferibile lasciare ai giudici nazionali e comunitari il compito di risolvere ulteriori ed eventuali questioni interpretative.

Il Rapporto con gli autori

Il Capo III (artt. 18 -23) della direttiva punta a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei contratti e di revoca con gli autori e gli artisti per lo sfruttamento delle loro opere. Nel recepire le disposizioni della direttiva, è necessario indirizzare il ragionamento nell’ottica del generale principio della libertà contrattuale, operando un bilanciamento coerente e ragionevole tra diritti e interessi. Dovranno inoltre essere messi in evidenza gli elementi già esistenti da anni, in ambito nazionale, a garanzia di un’equa remunerazione di autori e interpreti nonché tener conto delle buone pratiche esistenti e di eventuali accordi intercategoriali stipulati in alcuni settori con l’obiettivo di migliorare quindi le norme già presenti nel nostro ordinamento.

Conclusioni


Il testo comunitario dà il giusto riconoscimento al valore dell’industria culturale e mette il Governo italiano nelle condizioni di dare al nostro Paese regole capaci di fare del digitale uno strumento di crescita per tutti tutelando il lavoro creativo, gli autori e tutti gli attori del comparto. In quest’ottica è necessario uno sforzo rapido per rendere efficaci il prima possibile in Italia le regole approvate in Europa, anche alla luce della sempre maggiore rilevanza dei contenuti online nell’offerta ai consumatori e al ruolo che le piattaforme digitali dispongono sul fronte della protezione dalle violazioni su questi contenuti.

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