la giurisprudenza

Ricettazione e riciclaggio nei reati di pirateria audiovisiva: il caso “Fieg contro Telegram”

Come si può dimostrare che il gestore di una piattaforma digitale abbia commesso i reati di ricettazione e riciclaggio dei proventi pubblicitari a esso derivanti dai canali gestiti da terzi utenti che mettano a disposizione del pubblico contenuti protetti di provenienza illecita? Il punto dal caso Fieg vs Telegram

Pubblicato il 28 Mag 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

Le violazioni di Whatsapp sotto la lente di EDPB

Una denuncia di Fieg ha portato, lo scorso anno, al sequestro conservativo della piattaforma Telegram. Oltre alla violazione di contenuti protetti gli inquirenti hanno ravvisato violazioni alle disposizioni punitive della ricettazione e del riciclaggio.

L’incremento esponenziale dei reati commessi in violazione delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti patrimoniali altrui commessi attraverso l’accesso e la rivendita di dati, informazioni riservate o addirittura secretate, è sotto ai nostri occhi quotidianamente.

Rimozione contenuti illeciti e limiti territoriali: gli effetti del caso Telegram-Agcom

Sul piano giuridico, per fronteggiare fattispecie criminose sempre più articolate, si elaborano da parte del legislatore e si interpretano da parte dei magistrati norme giuridiche capaci di colpire i gangli delle differenti e sempre più complesse architetture criminali create da organizzazioni di hacker, esperti informatici e imprenditori “disinvolti” che dispongono di ingenti capitali.

In questo ambito in alcuni casi sono coinvolte anche alcune categorie di consumatori, i quali per ottenere risparmi di spesa o benefici di altro genere, non si sottraggono dall’alimentare con la loro partecipazione – il più delle volte passiva – questi apparati delittuosi.

Ricettazione e riciclaggio, il caso Telegram

Avuto riguardo ai crimini informatici, ha fatto notizia il fatto che il 24 aprile 2020 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, abbia disposto il sequestro conservativo della piattaforma di social network Telegram, sulla base dell’art. 321 del codice di procedura penale, ordinando alle forze dell’ordine di provvedere al blocco del DNS della piattaforma in Italia. Tale decisione, che trae origine da una denuncia della FIEG e dei suoi associati, ha costretto Telegram a rimuovere immediatamente il contenuto di alcuni canali che danno accesso ai contenuti dei giornali sottratti ai legittimi titolari. Come noto i giornali e le pubblicazioni a stampa in generale rientrano fra le opere collettive di proprietà degli editori e dei co-autori dell’opera per cui la loro comunicazione abusiva al pubblico da parte di terzi ha provocato la reazione degli editori e, di conseguenza, ha causato una massiccia azione di contrasto da parte delle Forze dell’Ordine, con il susseguente avvio dell’azione penale verso i responsabili dei diversi reati contestati. L’ordinanza in questione ha fondato l’azione di sequestro preventivo penale sul presupposto dell’esistenza di numerosi reati commessi dagli uploader e dagli amministratori di Telegram tra cui – oltre alla violazione del diritto d’autore (Art. 171-ter LDA) – sono stati contestati l’accesso abusivo (Art. 615-ter C.P.) ai siti web che distribuiscono le pubblicazioni giornalistiche al fine di acquisirne i contenuti, la frode in commercio (Art. 515 C.P.), la ricettazione (Art. 648 C.P.) e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita (Art. 648-ter C.P.).

Si tratta dell’applicazione di fattispecie criminali nient’affatto nuove rispetto a quelle che normalmente riguardano le violazioni commesse per il tramite della rete telematica, non tanto avuto riguardo ai reati di accesso abusivo, di frode e di violazione delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, quanto in riferimento alle violazioni di contenuti protetti messi a disposizione del pubblico su canali privati postati sul portale Telegram, per le quali sono state ravvisate dagli inquirenti violazioni alle disposizioni punitive della ricettazione e del riciclaggio di denaro proveniente da delitto, attribuendo tali illeciti ai fornitori dei servizi di hosting del suddetto portale che hanno sede a Dubai.

Si tratta, quindi, in questa sede, di comprendere e valutare sinteticamente quale sia l’ambito di applicazione delle norme sulla ricettazione e sul riciclaggio, in termini generali, e poi di stabilire in che misura tali norme possano rilevare nel più specifico contesto delle violazioni online.

Ricettazione e violazione del diritto d’autore: la giurisprudenza

Andando per ordine nell’esame delle due fattispecie criminose sopra ricordate, vale la pena di evidenziare che il reato di ricettazione presuppone nella sua astratta formulazione normativa che per la sua perpetrazione il responsabile debba agire con il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistando, ricevendo od occultando denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero intromettendosi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Circa l’ammissibilità di un concorso fra il reato di ricettazione e quello di violazione dei diritti d’autore, che qui più ci interessa, si evidenzia che sul punto si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza 3233/21, Terza Sezione Penale, depositata il 27 gennaio 2021. Con questa decisione i giudici hanno statuito che si configura tale concorso di norme “nel caso in cui l’agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga al fine di commercializzazione”. La medesima decisione richiama i principi già enucleati nel precedente arresto delle Sezioni Unite (Sent. n. 47164/05 del 20-23 dicembre 2005, Pres. Padapia, Marino) nel quale si era statuito che “l’applicazione del principio di specialità impone senza dubbio di ammettere il concorso tra le condotte di ricettazione (art. 648 c.p.) e quelle di immissione in circolazione (art. 171 ter L. 633/41), perché le fattispecie sono indiscutibilmente diverse dal punto di vista strutturale”.

Se questo primo passo ci permette di dare per assodato che la ricettazione sia un reato potenzialmente concorrente con la contraffazione e con le violazioni in materia di diritto d’autore, si ritiene di dovere superare anche l’eccezione sollevata in sede giudiziaria da taluni secondo cui le cose provenienti da altro delitto (es. i supporti audiovisivi oggetto di violazione) per configurare il reato debbano essere necessariamente suscettibili di apprensione fisica, dovendosi trattare di “cose” provenienti da reato, alla stregua della disposizione di legge.

Su questo punto è di recente nuovamente intervenuta a dirimere la questione la suprema corte, la quale – con due distinte decisioni (Sent. 13 aprile 2020 n. 11959, Sez. II e Sent. 7 maggio 2020 n. 13950, Sez. II) ha chiarito che sono “cose” mobili quelle che possono essere oggetto di “fisica detenzione, sottrazione, impossessamento o appropriazione e che a loro volta possono spostarsi da un luogo ad un altro perché possono essere trasportate da un luogo ad un altro o, ancorché non mobili ab origine, rese tali da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione o enucleazione”.

Se ci riferiamo quindi ai file digitali, in essi inclusi i contenuti audiovisivi o i giornali online, possiamo ritenere alla luce del ragionamento dei più alti gradi della magistratura che essi siano da considerare “cose” anche ai sensi delle disposizioni penali sulla ricettazione, in quanto – come suggerisce la Cassazione – il file in sé considerato “rappresenta una cosa mobile definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di essere trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo”.

Di conseguenza, il caso che è stato preso in considerazione dalla Procura della Repubblica di Bari da cui abbiamo preso le mosse è certamente allineato, avuto riguardo alla contestazione del reato di ricettazione, a quanto sopra accennato.

Riciclaggio e diritto d’autore

Diverso e più complesso nell’analisi risulta l’esame che concerne la possibilità di riconoscere con certezza la sussistenza del reato di riciclaggio nelle ipotesi delittuose della violazione dei diritti d’autore commessi attraverso l’impiego di canali che sono disponibili sui portali web che offrono servizi di messaggistica e di frequente consentono agli utenti di disporre di canali portatori di contenuti abusivi, di origine certamente illecita. Se – secondo l’esempio da noi preso da spunto e che ci permette di fare questi ragionamenti – un soggetto (o piuttosto un’organizzazione), si appropria del contenuto di più testate giornalistiche attraverso la violazione delle chiavi di accesso che proteggono i siti web dei giornali, per poi offrirli, quasi in tempo reale, agli utenti di una piattaforma, ci troviamo certamente dinanzi a una molteplicità di delitti. Questi individui compiono in concorso fra loro più reati che, come sopra visto, includono l’accesso abusivo ai sistemi informatici, la violazione dei diritti d’autore / diritti connessi e, a fronte del loro ritorno in termini pubblicitari o di altre utilità, la ricettazione.

Affinché ricorra in tali ipotesi il reato di riciclaggio (Art. 648-bis C.P.) dobbiamo ora comprendere in quale modo esso si configuri ponendosi in concorso con i reati sopra descritti.

Per dipanare questa complessa “matassa” giuridica, dobbiamo esaminare il dispositivo della norma di cui all’Art. 648-bis C.P., norma che punisce “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il reato di riciclaggio si perfeziona quindi con il trasferimento di denaro di illecita provenienza che viene in tal senso “ripulito” dalla sua fonte illecita confluendo, nel caso oggetto di questa analisi, nei conti correnti dei gestori della piattaforma che si trovano all’estero i quali in tal maniera li occultano.

Una riflessione che va da subito svolta sulla scorta dell’esame della disposizione di legge, ai fini del perfezionamento del reato, riguarda la necessità (o meno) che gli agenti nel riciclaggio debbano avere certezza circa la provenienza delittuosa del denaro trasferito di cui essi impediscano o rendano difficile l’accertamento della provenienza illecita. In senso affermativo, cioè per la presenza necessitata di tale consapevolezza si è espressa la Cass. Pen. con Sent. 1422 del 14 dicembre 2012, Sez. II, resa in una fattispecie relativa al versamento ai famigliari di assegni circolari provento di illecito. Anche in un procedimento per “phishing[1] giudicato dalla Cassazione (Sent. 25960 del 1° luglio 2011 Sez. II), gli ermellini hanno stabilito che la coscienza e volontarietà di commettere il reato sia connaturata al riciclaggio, pur ammettendo che tale elemento soggettivo possa assumere anche la forma del dolo eventuale. Ma affinché il dolo eventuale sussista, ha stabilito la Corte, non è sufficiente il mero sospetto del dolo, essendo necessario che l’agente si ponga verso il compimento dell’illecito non in un atteggiamento di assoluta certezza dell’evento voluto, ma su un gradino immediatamente più alto del semplice sospetto. Nel caso delle truffe online (in quella fattispecie rappresentate dal phishing), i giudici hanno considerato che, trattandosi di una ipotesi di reato non disciplinata specificamente da una norma di legge, la carenza della prova del c.d. “dolo di partecipazione” comportasse l’insussistenza del reato di riciclaggio e il venire meno della punibilità degli imputati.

Il concorso dei reati di ricettazione e riciclaggio

Fermo restando che nell’ipotesi delle violazioni afferenti il diritto d’autore vi sono precise norme di riferimento che puniscono tali crimini, merita un approfondimento in questa sede la distinzione riguardante i reati di ricettazione e di riciclaggio, così da verificare se un concorso fra tali delitti si ponga come il possibile e ragionevole rimedio per contrastare talune fattispecie delittuose quali quelle prese qui in esame, stante anche la gravità della pena edittale da tali norme prevista.

Anzitutto, la sentenza della Cassazione n. 8473 del 26 febbraio 2019, Sez. II Penale ha stabilito su quali basi si debbano differenziare i due reati di riciclaggio e di ricettazione: questo passaggio del provvedimento ci fornisce una visione nitida di tale distinzione: “integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte a impedire in modo definitivo o anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità”.

La ricettazione si pone invece come reato comune volto a punire chiunque acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, al pari di coloro i quali, per il tramite di una condotta di mera “intromissione”, aiutino altri a commettere le azioni illecite sopra citate.

Si tratta peraltro di due reati che si pongono in regime di specialità l’uno rispetto all’altro e di conseguenza uno solo di essi troverà applicazione nel caso concreto. Sicuramente si applicherà la disposizione di cui all’art. 648 C.P. nel caso in cui il ricettatore ottenga denaro o altra illecita utilità, ad esempio, dall’acquisto o dalla ricezione di file digitali contenenti opere protette dal diritto d’autore, in quanto egli intende monetizzare tali cose mobili sfruttandole a proprio vantaggio sulla rete o cedendole a terzi. Invece, perché si configuri il reato di riciclaggio – avuto riguardo ai medesimi beni di provenienza illecita – sarà necessario che la loro provenienza furtiva venga dolosamente occultata.

Conclusioni

Hic sunt leones: alla stregua di tale differente connotazione del reato, come si può dimostrare che il gestore di una piattaforma digitale abbia commesso il reato di riciclaggio dei proventi pubblicitari ad esso derivanti dai canali gestiti da terzi utenti che mettano a disposizione del pubblico contenuti protetti di provenienza illecita?

Ad avviso di chi scrive la risposta a tale quesito impone un’analisi che va svolta caso per caso, attraverso l’accertamento delle modalità con cui i diversi soggetti coinvolti nell’illecita offerta di opere protette hanno operato, con la valutazione del ruolo di ciascuno nella filiera illegale, non senza tenere in doveroso conto i principi che regolano la responsabilità degli intermediari sulla base delle disposizioni di legge (D. Lgsl. 70/2003, Direttive e-Commerce, Infosoc, Enforcement) e della loro interpretazione giurisprudenziale. Solo così si potrà pervenire a un giudizio sufficientemente motivato circa il coinvolgimento e la determinazione di chi è implicato in vicende come quella in esame che, oltre a ripetersi nel tempo, si manifestano con evidenza come i nuovi crimini economici appannaggio di coloro i quali mirano a fare un uso spregiudicato della tecnologia per un ritorno economico rapido e privo di rischi d’impresa, in quanto fondati sull’appropriazione del lavoro altrui.

Note

  1. Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale (fonte: Wikipedia)

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