La notizia diffusa in questi giorni circa l’accordo economico raggiunto fra i Paesi del G7 sulla tassazione fiscale globale e, in particolare, sull’imposizione di un’imposta locale sugli utili delle imprese che operano in più Stati, anche quando sono residenti in un paese a tassazione privilegiata, ha trovato la soddisfazione dei principali leader del Vecchio Continente e l’adesione, seppure non entusiastica, di molti degli esponenti delle stesse imprese che dovrebbero vedere in futuro ridimensionati i propri utili attuali.
Dietro questo apparente coro di approvazione, si celano alcuni punti critici che stanno già arrovellando i diversi esperti che stanno analizzando la proposta del G7 in queste ore.
Come funziona la tassa minima globale
Facciamo intanto chiarezza su come funziona questa proposta del G7, che poi andrà adottata dai legislatori dei diversi Paesi.
Sono due i pilastri della nuova tassa globale.
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Il primo dice che i profitti aziendali dovrebbero essere tassati dove viene generato il valore, che tradizionalmente era dove le aziende avevano una presenza fisica. La regola era più facile da seguire quando il profitto veniva dalle fabbriche invece che dai brevetti e da altre proprietà intellettuali mobili, digitali e naturalmente senza confini fisici.
Ora il G-7, che comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, sta proponendo che una parte dei profitti di alcune delle più grandi aziende dovrebbe essere riassegnata ai paesi dove vengono consumati i loro prodotti e servizi. Questi paesi possono poi tassare la parte riallocata del profitto.
Secondo la proposta, le nazioni dove i prodotti delle aziende sono consumati avrebbero il diritto di tassare il 20% dei profitti sopra un margine del 10%. Quindi immaginate che un’azienda con 100 dollari di entrate abbia fatto 20 dollari di profitto, per un margine del 20%. I paesi in cui l’azienda fa affari probabilmente condivideranno i diritti di tassazione su 2 dei 10 dollari aggiuntivi di profitto, indipendentemente da dove quel profitto sarebbe stato tassato con il sistema attuale. I restanti 8 dollari continuerebbero probabilmente ad essere tassati come prima.
Solo le aziende più grandi e redditizie sarebbero colpite dalla proposta, al massimo circa 100. Tra cui Apple Inc, Saudi Arabian Oil Co. e Berkshire Hathaway Inc. secondo i dati di S&P Global Intelligence. Tuttavia, misure diverse dalla capitalizzazione di mercato potrebbero essere usate per identificare le più grandi aziende, e i lobbisti credono che alcuni settori saranno esclusi dalla lista.
Una seconda parte imporrebbe una nuova tassa minima del 15% sul reddito globale delle società multinazionali.
Questo secondo pilastro della proposta si basa sul fatto che ogni Paese approvi le leggi per assicurare che le compagnie paghino una tassa minima di almeno il 15% in ciascuna delle nazioni in cui operano. Le aziende che pagano meno dovrebbero recuperare la differenza nei loro paesi d’origine.
Se adottata ampiamente, una tale regola potrebbe ridurre l’incentivo per le aziende a creare filiali nei paradisi fiscali. Al momento Amazon non tocca la soglia del 10% di profitti.
La tassa minima globale è migliore della digital tax italiana
Per cominciare, tassazione minima di questo tipo appare ictu oculi assai migliorativa rispetto alle ipotesi faticosamente varate in Italia con la DST (Digital Service Tax) istituita dall’art. 1, commi da 35 a 50 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio) che prevede, l’obbligo – da parte dei soggetti obbligati – dell’invio dei dati inerenti ai seguenti ricavi tassabili al 3% (tre per cento) per ciascun anno solare:
“a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale” (Par. 37).
La sopra indicata normativa interna, modificata con la manovra di Governo del 2020, si applica ai soggetti che abbiano realizzato ovunque nel mondo (da soli o come appartenenti a un gruppo) ricavi non inferiori a 750 milioni di euro e che percepiscano nel territorio del nostro Stato, come proventi derivanti dai servizi digitali sopra descritti, introiti non inferiori a 5,5 milioni di euro[1].
L’applicazione della DST italiana avrebbe dovuto avere efficacia dall’anno in corso con obbligo di deposito della dichiarazione fisale da parte dei soggetti obbligati, più volte rinviata fino all’attuale data del 30 giugno 2021, e con il versamento del primo acconto di imposta al 17 maggio scorso.
Come ha spiegato il ministro dell’Economia, ha portato 233 milioni di euro nelle casse italiane. “A oggi sono stati ripartiti versamenti effettuati con modello F24 fino al 17 maggio per un importo di 98 milioni da parte di 49 soggetti, 40 società di capitali e 9 contribuenti non residenti, e sono stati rilevati alla Ragioneria generale dello Stato (Rgs) bonifici effettuati direttamente in Tesoreria per un importo di 135 milioni, complessivamente quindi il gettito dell’imposta sui servizi digitali per il 2020 ammonta a 233 milioni”.
Nel frattempo, dopo l’intervento del Governo USA che aveva minacciato di applicare sanzioni doganali a sei paesi che avevano introdotto analoghe forme di web tax (Italia, Regno Unito, Austria, Spagna, Turchia e India)[2], l’attenzione del nostro Paese e del mondo intero si è spostata con entusiasmo verso la proposta caldeggiata dalla Fed americana di Janet Yellen volta all’introduzione della tassazione “minima” del 15% degli utili generati dalle “Big Tech” in ciascun Paese in cui tali gruppi operano.
Gli impatti della tassa globale e i nodi
Senza dare per assodato che le due tassazioni non possano sommarsi, né possano essere applicate congiuntamente – circostanza questa al momento non chiara ma che a noi pare probabile attesa la medesima finalità della tassazione – è necessario comprendere quali implicazioni abbiano queste forme di imposizione fiscale globale dei ricavi delle multinazionali dell’era digitale, soprattutto in un contesto di transazioni finanziarie, di investimenti e di utili creati ancora fortemente condizionati dall’esistenza di un significativo numero di “paradisi fiscali”, i quali sono in parte collocati ai margini dell’Unione Europea[3] e non solo in Asia e in Centro America.
Fermo restando che questo è il nodo centrale da sciogliere se si vogliono evitare distorsioni al mercato della concorrenza, oltre che inevitabili elusioni e privilegi fiscali atti da sé soli a rendere impraticabile una tassazione omogenea, si devono altresì regolare, nella misura più precisa possibile, le diverse forme di allocazione dei ricavi e degli inerenti utili fra le diverse società operative facenti capo a ciascuna impresa multinazionale.
Ciò si rende necessario per evitare che i trasferimenti dei flussi in ingresso si concentrino per la parte più rilevante nei Paesi a tassazione inferiore, destinando alle regioni del mondo ove effettivamente si generano i ricavi più rilevanti, un imponibile molto minore per non dire insignificante.
Gli esempi in tal senso sono agevoli da riscontrare solo se pensiamo al numero di imprese che hanno portato la propria sede in paesi a “tassazione agevolata” come Hong-Kong e Singapore, l’Olanda (con i Paesi d’oltreoceano facenti parte del proprio raggio di influenza), le c.d. “Isole della Manica”, per non citare altre realtà presenti anche in seno al nostro Stato, come la Repubblica di San Marino o la Città del Vaticano.
Soggiungiamo che non sono solo questi i problemi da affrontare nell’applicare la tassa che le imprese, le quali godano di un margine di profitto superiore al 10%, saranno tassate sul 20% in eccesso rispetto a tale soglia nei paesi in cui effettuano le proprie transazioni economiche, così come ha dichiarato il Governo britannico subito dopo l’esito della riunione del G7 in cui si sarebbe raggiunto l’accordo sulla web tax globale.
Nella sostanza, le imprese soggette a tassazione (o almeno molte di esse fra cui Amazon, Google, Facebook, Apple, le Big Four) per potere stabilire quale sia il proprio reale fatturato locale (es. in Italia) dovrebbero essere tenute a rivelare i nominativi dei propri utenti, fornendo i dati delle inerenti transazioni economiche, il che pone non poche questioni relative alla “data retention” non solo per gli acquisti di servizi digitali ma anche avuto riguardo alle operazioni compiute tramite l’uso di terminali mobili “geolocalizzabili” o meno, a seconda delle modalità in chiaro o anonime utilizzate dagli utenti.
Un discorso non dissimile, fra i molti casi da prendere in esame, riguarda gli inserimenti pubblicitari: come stabilire se un messaggio collocato in tutta l’Unione Europea sul motore di ricerca di Google vada attribuito in termini di esposizione e di ritorno economico all’inserzionista dell’impresa situata nel paese investitore e non, invece, nel luogo ove esso produce maggiori contatti e, quindi, maggiori entrate per il venditore?
Infine, chi può garantire che le imprese soggette a tassazione locale non trasferiscano sul prezzo dei propri servizi il costo della nuova tassazione? Stiamo parlando di gruppi che hanno raggiunto livelli di fatturato e di utili senza precedenti (Amazon ha avuto quest’anno una crescita del fatturato del 40% raggiungendo i 386 miliardi di dollari, Apple ha toccato i 274 miliardi di dollari, Google (Alphabet) ha fatturato 182 miliardi dollari, Facebook ha fatturato 86 miliardi di dollari e realizzato utili di 29 miliardi di dollari, in rialzo rispettivamente del 22% e del 58%) e che si trovano in posizione dominante nei rispettivi segmenti commerciali sul mercato mondiale.
Come se ciò non fosse sufficiente queste imprese dispongono del controllo di piattaforme e di strumenti di comunicazione capaci di influenzare gli assetti politici e di plasmare le opinioni di una rilevante fetta della popolazione globale: potrà bastare il 15% di tassazione sugli utili eccedenti la soglia voluta dai G7 a limitare il loro predominio e a fare sopravvivere le imprese che non sono in grado di competere in un mercato sempre più concentrato nelle mani di pochi?
Insomma, un passo avanti, che però lascia ancora varie questioni irrisolte e andranno sciolte attraverso le varie implementazioni locali della proposta.
Note
[1] La circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate in data 23 marzo 2021, recante il titolo: “Imposta sui servizi digitali – articolo 1, commi da 35 a 50 della L. 30 dicembre 2018 n. 145, modificata dall’art. 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160” riporta tutti gli elementi atti ad identificare la base imponibile oltre che gli ambiti soggettivi ed oggetti di applicazione della normativa ed i criteri di collegamento tra stati.
[2] Il balzello doganale USA avrebbe imposto all’Italia sanzioni per 313 milioni di euro, a fronte di un ricavo previsto derivante dalla DST di 230 milioni di euro.
[3] Il FMI ha identificato ben 42 “centri finanziari offshore” fra i quali vi sono Guernsey, Isola di Man, Jersey, Lussemburgo, Svizzera, Andorra, Gibilterra, Malta, Monaco, Cipro, Liechtenstein, per limitarci al nostro Continente).