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Bonus smart working 516 euro per l’ufficio da casa: ecco come funziona

Il “bonus smart working”, l’agevolazione fiscale di cui i datori di lavoro possono beneficiare per erogare beni e servizi ai dipendenti, per tutto il 2021 avrà limite di 516,46 euro: la cifra è stata raddoppiata nel 2020, il Decreto Sostegni ha prorogato l’aumento per quest’anno

Pubblicato il 09 Giu 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

bonus smart working

Dalla conversione in legge del Decreto Sostegni, arriva un grosso aiuto al welfare aziendale: anche per il 2021, il limite per le agevolazioni fiscali colloquialmente chiamate bonus smart working è di 516,49 euro come nel 2020, cifra raddoppiata rispetto al precedente tetto di 258,23 euro. Il bonus smart working è una misura per agevolare i titolari di reddito di lavoro dipendente, i benefici vanno erogati in forma di beni e servizi, non di soldi: il datore di lavoro può scegliere cosa acquistare e attribuire in fringe benefit al dipendente.

Bonus smart working 516 euro, che cos’è

Il testo unico delle imposte sui redditi[1] prevede una forma di agevolazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente, per cui le erogazioni “liberali” in danaro o in natura effettuate dai datori di lavoro in favore dei dipendenti non sono tassate in capo al percipiente qualora non superino l’importo anno di 258,23 euro. Il predetto limite non è una franchigia, ma una condizione di fruibilità del beneficio, per cui se l’erogazione liberale fosse di 259 euro il beneficio non spetterebbe neppure in parte.

L’art. 112 del D.L. 104/2020 aveva previsto per il solo anno 2020 l’innalzamento del predetto limite a 516,46 euro. In sede di conversione del D.L. 41/2021, ad opera della Legge 21 maggio 2021, n. 69, l’art. 6-quinquies ha esteso anche al 2021 l’importo del fringe benefit che è possibile attribuire ai dipendenti senza assoggettamento a tassazione.

Come funziona il bonus smart working

Il datore di lavoro è libero di scegliere il modo con cui erogare il beneficio: l’unico limite che è posto dalla norma è che debba trattarsi di beni e servizi e non di danaro. La ragione politica di tale misura è da individuare nell’intento del legislatore di realizzare con una sola mossa un incremento dei consumi e un beneficio per la categoria dei titolari di reddito di lavoro dipendente, effetto che non si realizzerebbe qualora venissero agevolate anche le erogazioni in danaro, che ben potrebbero essere destinate dai beneficiari al risparmio e non al consumo.

Il datore di lavoro può quindi scegliere cosa acquistare e attribuire in fringe benefit al dipendente, oppure attribuirgli dei titoli di legittimazione o di acquisto[2], in modo che il dipendente possa autodeterminarsi nella scelta del bene/servizio da acquistare. La legittimazione all’acquisto può essere attribuita anche da titoli rappresentati da vouchers, da spendere presso esercenti con cui l’imprenditore può convenzionarsi per godere di sconti o agevolazioni che, su singoli acquisti, sarebbe più difficile ottenere.

L’importo corrispondente al fringe benefit deve essere incluso nella busta paga ma, come sopra detto, non costituisce imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né ai fini contributivi. L’Agenzia delle entrate ha trattato il tema dei fringe benefit dando risposta ad alcuni quesiti.

Bonus smart working, a chi spetta

L’Agevolazione spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati come definiti dagli articoli 49 e 50 del DPR 917/1986, ossia:

  • quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
  • le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile[3] (ossia la somma corrispondente al maggior danno liquidato dal Giudice nelle cause aventi per oggetto crediti di lavoro).

e ai redditi “assimilati” indicati all’articolo 50[4] del DPR 917/1986.

Le altre agevolazioni

Occorre tenere presente che esistono anche altre agevolazioni per l’utilizzazione delle opere e dei servizi, individuate al comma 2, lettera f) dell’articolo 51 del DPR 917/1986, ma che non concorrono a formare il reddito solo se offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

È opportuno fare presente che le imprese che intendono attribuire l’utilizzo di beni o servizi inerenti l’attività d’impresa ai dipendenti, possono farlo anche in maniera diretta, mediante la stipula di contratti specifici[5], ed in questa ipotesi, qualora venga dimostrata la inerenza dei beni/servizi concessi in uso rispetto all’attività svolta, i costi sono deducibili e l’IVA è detraibile[6].

Come richiederlo

La scelta di avvalersi o meno della agevolazione del bonus smart working è una scelta imprenditoriale, e fa parte di quelle misure che possono rivelarsi opportune sia perché potrebbero essere utilizzate per dotare i dipendenti di mezzi e risorse maggiori, utilizzabili anche al proprio domicilio, con importante ricadute in termini di resa, sia perché contribuiscono a realizzare un clima di maggiore fiducia tra imprenditore e dipendente, che si vede “responsabilizzato” a gestire la sua prestazione lavorativa in maniera più libera e spesso più proficua. Le imprese che ne hanno fatto impiego spesso hanno infatti riscontrato sensibili incrementi di produttività, oltre che di benessere per i lavoratori.

Non sono previste specifiche modalità per la richiesta, essendo l’agevolazione un diritto che spetta al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge.

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Note

  1. Articolo 51, comma 3: “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti e’ determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito
  2. Si ricorda che ai fini IVA c’è un diverso trattamento per le cessioni dei buoni “monouso” e “multiuso”. I primi attribuiscono il diritto all’acquisto di un bene/servizio specifico, per cui il cedente assoggetterà la cessione ad IVA con l’aliquota propria del bene/servizio ceduto, i secondi attribuiscono invece il diritto ad acquistare beni/servizi indistinti, che potrebbero essere soggetti anche ad aliquote IVA diverse, per cui la cessione non è soggetta ad IVA ed il cedente assoggetterà ad IVA la cessione/prestazione al momento in cui il buono verrà utilizzato.
  3. Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto
  4. – i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;- le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreche’ le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonche’ i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;- le indennità di cui all’art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;- le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

    – gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne’ capitale ne’ lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44;

    – i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

  5. Soprattutto al fine di superare la presunzione di cessione o di acquisto prevista dal DPR 446/1997 nel caso i beni in caso di accessi, ispezioni o verifiche non si trovino nei luoghi in cui viene esercitata l’attività d’impresa.
  6. Vedi Cassazione, sezione Tributaria, ordinanza 7/11/2018 n.28375. Invece l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, in relazione alla “alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto”, ha negato la possibilità di non considerare il rimborso al dipendente come non tassabile specificando che “il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l’istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet”.

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