Compliance digitale

Rischio geopolitico per startup e PMI tech: come gestire gli impatti del Golden Power

Il decreto Golden Power prevede il controllo dello Stato sugli investimenti in settori strategici: quali sono le applicazioni per startup e PMI tech? Come ridurre il rischio geopolitico?

Pubblicato il 02 Lug 2021

Massimo Donna

Partner at Paradigma - Law & Strategy

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Nel mondo post Covid-19 non solo le grandi imprese multinazionali, ma anche le startup e scale-up non possono permettersi di ignorare il rischio geopolitico.

Infatti, in un contesto di crescenti tensioni internazionali tra gli USA e la Cina (e, in misura meno rilevante per il mondo degli affari, la Russia) anche le imprese di dimensioni minori possono trovarsi direttamente ed immediatamente coinvolte nei veti incrociati che sempre più contraddistinguono la commercializzazione e il controllo delle tecnologie digitali.

L’Italia di Mario Draghi, in particolare, non ha avuto esitazione ad usare tutti gli strumenti di legge a propria disposizione per monitorare le operazioni straordinarie aventi ad oggetto imprese italiane tecnologiche, tanto da far affermare al Financial Times che il Bel paese si è recentemente riconfermato come uno degli alleati di punta degli USA – nuovamente atlantisti dopo la parentesi trumpiana – nel confronto strategico, a volte ruvido, con la Cina.

Ciò che ha specialmente attirato l’attenzione del quotidiano britannico è che l’Italia abbia applicato le proprie leggi sul controllo dell’investimento estero diretto (il D.L. 15/3/2012 n. 21, c.d. Decreto Golden Power) ad operazioni relativamente piccole (ad esempio, l’acquisizione di partecipazioni in LPE e Satispay).

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È questo un trend che, da un lato, ha certamente una rilevanza geopolitica – come sottolineato dalla stampa estera – ma che, dall’altro, costituisce un campanello di allarme per le piccole e medie imprese nazionali, per la prima volta costrette a confrontarsi con il rischio geopolitico.

Rischio geopolitico: dove può essere applicato il Golden Power

Il recente D.P.C.M. n. 179 del 18 dicembre 2020 elenca una gamma amplissima di beni e servizi (“attivi” nel linguaggio del legislatore), a cui potrebbe essere applicata la disciplina del Golden Power.

Limitandoci a qualche caso esemplificativo nel settore digitale, spicca la presenza delle piattaforme di telemedicina, la bioingegneria nel settore medicale, le piattaforme e i dati per il monitoraggio e censimento delle opere pubbliche, i dati raccolti da sensori per le rilevazioni geologiche, i dati relativi alla gestione e controllo del trasporto aereo e marittimo, le piattaforme e infrastrutture per la negoziazione di strumenti finanziari, l’intelligenza artificiale e le piattaforme DLT strumentali all’offerta di prodotti finanziari e assicurativi, le tecnologie al servizio di sistemi di pagamento, l’Insurtech, la blockchain e gli smart contract, le tecnologie critiche relative all’automazione industriale, la robotica collaborativa, la realtà aumentata e virtuale, i Big Data, i Chatbot, le biotecnologie, le tecnologie di geolocalizzazione.

In altre parole, le imprese tecnologiche italiane, dalle startup alle multinazionali, si ritrovano assoggettate ad un sistema di controllo capillare e di applicazione pignola. Tuttavia, se le grandi imprese nazionali sono da tempo avvezze a navigare i flutti del rischio geopolitico e posseggono organizzazione e risorse per gestire efficientemente queste situazioni, diversa è la situazione per le nostre PMI e, specialmente, per le startup tecnologiche.

Cosa prevedono le sanzioni della disciplina Golden Power

Cosa rischiano, pertanto, gli imprenditori del settore tecnologico che non rispettino gli obblighi del Golden Power? E cosa dovrebbero fare, pertanto, le nostre imprese di minori dimensioni per mitigare il rischio di vedere naufragare un’acquisizione (ma anche, ad esempio, la cessione di un ramo d’azienda) sull’altare dell’interesse nazionale?

Le sanzioni per la mancata notifica delle operazioni rilevanti sono fino al doppio del valore dell’operazione, con un minimo pari all’1% del fatturato globale delle imprese coinvolte nell’operazione. Nel caso in cui non si rispetti il veto governativo all’operazione complessiva, le condizioni poste dal Governo o il divieto di effettuare determinate operazioni specifiche, le delibere, atti o operazioni poste in essere sono affette da nullità.

Sono sanzioni, pertanto, molto severe che rendono imprescindibile mettere in atto per tempo un programma di compliance che passi per un assessment iniziale dell’applicabilità della normativa del Golden Power all’operazione pianificata e per la raccolta di tutte le informazioni necessarie alla completezza della notifica, nonché alla soddisfazione di ulteriori altre eventuali richieste di informazioni da parte del Governo.

Con particolare riferimento all’applicabilità o meno della disciplina del Golden Power ad una determinata operazione, si dovrà far riferimento all’articolo 2, commi 2bis e 5 del Decreto, che prevede una serie molto ampia di operazioni e circostanze che possano incidere sugli “attivi” già esaminati.

Più complesso, in quanto soggetto ad una certa discrezionalità amministrativo-politica, è il requisito della sussistenza di una “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti” previsto dall’art. 2, comma 3 del Decreto.

Parimenti problematica è la verifica della circostanza del mutamento di disponibilità degli attivi in favore di un “soggetto esterno all’Unione Europea”, in quanto la definizione di tale soggetto appare altresì dipendente da una decisione discrezionale del Governo, che può ricomprendervi anche le società costituite in Italia, ma controllate da soggetti extra-UE così come persone o società formalmente stabilite nell’Unione Europea, ma che il Governo sospetti essere strumentali all’elusione della disciplina del Golden Power.

La disciplina in esame avrà, inoltre, delle importanti ripercussioni contrattuali, in quanto l’acquirente di partecipazioni in società potenzialmente soggette al Golden Power (o di rami di azienda) dovrà tutelarsi a fronte di possibili provvedimenti impeditivi o all’imposizione di condizioni da parte del Governo che rendano l’affare non più conveniente. Parimenti, le parti dovranno determinare contrattualmente i relativi obblighi di collaborazione al fine di soddisfare le eventuali richieste del Governo.

Nel complesso, sebbene il Decreto Golden Power sia finalizzato all’interesse della preservazione degli asset strategici nazionali – e pertanto al bene comune – la sua applicazione dovrà altresì tenere in considerazione l’esigenza di mantenere competitive le società tecnologiche nazionali, che sono sempre più parte di un contesto di mercato ed una supply chain globalizzata.

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