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Obbligo Green pass in Italia, le novità sul filo della costituzione

Lo stato dell’arte sui certificati Covid (green pass) nel resto d’Europa, gli attuali obblighi italiani e i futuri. E i paletti della Costituzione. Tutto quello che c’è da sapere sul green pass obbligatorio

Pubblicato il 26 Mar 2022

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

Guida al Green pass in azienda

Anche in Italia il green pass è diventato obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105), in seguito modificato con interventi che ne hanno esteso la portata.

Sarà così fino al 30 aprile 2022, per decreto di marzo; ma alcune attività perdono dal primo aprile l’obbligo al green pass.

Indice degli argomenti

Attività con obbligo green pass fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo è imposto quindi obbligo green pass (a volte in forma “super green pass”) per:

  • palestre, piscine
  • teatri, musei, cinema, mostre, spettacoli, stadi
  • fiere, convegni, congressi
  • parchi tematici, parchi divertimento
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • concorsi pubblici
  • ristoranti e bar 
  • Mense di dipendenti privati e pubblici
  • Scuola e università (per personale, insegnanti e per gli studenti universitari);
  • Bus (ncc o adibiti al servizio pubblico se interregionali), aerei, treni (solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità), traghetti e navi (a patto che siano assegnati a tratte interregionali e con l’eccezione del collegamento attraverso lo Stretto di Messina).
  • soggiorno in alberghi (qui obbligo scade il primo aprile)
  • Accesso come accompagnatori a Rsa, ospedali (questo scade il 31 dicembre 2022)
  • trasporto locale e regionale
  • accesso ai luoghi di lavoro
  • Servizi alla persona (come parrucchieri)
  • Banche, poste, uffici pubblici, attività commerciali eccetto quelle essenziali (supermercati, alimentari…)
Covid, le nuove regole per green pass, mascherine e quarantene dal 1 aprile

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Attività con obbligo green pass fino al 30 aprile

L’obbligo si estende al 30 aprile per le attività di cui sopra eccetto:

Attività senza obbligo green pass dal primo aprile

  • Ristoranti, caffè all’aperto
  • Sport di squadra all’aperto
  • hotel

Per questi già dal primo aprile nessun obbligo green pass.

Il Green pass obbligatorio in Italia: la storia

Il green pass era già obbligatorio da luglio in qualche misura, ma solo per pochissime situazioni, perlopiù legate a viaggi all’estero. Il decreto 52/2021, specie per come progressivamente integrato prima dal D.L. 105/2021 e poi dal D.L. 111/2021, impone nuovi e pesanti obblighi per l’Italia.

Già da molti mesi, in particolare, alcune attività sono variamente limitate da disposizioni nazionali che prescrivono la sottoposizione a tamponi positivi o a periodi di quarantena obbligata.

Ma con l’introduzione del Green Pass da luglio, inteso a semplificare le attività di certificazione della negatività COVID e di controllo della stessa (peraltro a livello prima europeo e quindi internazionale), si è iniziato a pensare di estendere il numero delle attività che, in virtù del rischio che comportano, potrebbero essere subordinate al possesso di una valida certificazione COVID, ovvero il cosiddetto “Green Pass”.

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Attuali obblighi italiani connessi al green pass (da luglio)

Il novero di attività che potrebbero essere subordinate all’esibizione di un valido Green Pass è quindi, già oggi, abbastanza esteso (già con la prima “versione” dell’art. 9 del D.L. 52/2021). Il green pass è obbligatorio in qualche misura già dal primo luglio, anche se fino al 12 agosto si è consentito l’uso, in sua vece, dei relativi certificati (guarigione, tampone, vaccino).

Tra l’altro, alcune di queste attività avrebbero dovuto trovare disciplina in apposite linee guida (ad oggi non emanate) che di fatto avevano portato gli operatori a dubitare dell’effettività della misura.

A questi dubbi si somma il fatto che finora l’obbligo di essere in possesso di Green Pass era stato giustapposto ad un onere di controllo dell’effettivo possesso del certificato in capo agli esercenti in maniera anomala (con il DPCM 17.06.2021), situazione che di fatto ha fatto percepire come più virtuali che reali questi oneri.

Paradossalmente la situazione non è stata risolta dal D.L. 105/2021, che prescrive (questa volta per legge) l’onere di controllo in capo agli esercenti solamente per i “nuovi” casi d’uso del Green Pass (ristoranti al chiuso, musei, piscine, sagre, etc.) e non invece per i casi d’uso previsti dalla “vecchia” normativa, che rimangono normati dal solo DPCM 17.06.2021.

Il nuovo Decreto Legge, oltre ad introdurre, come farà poi anche il D.L. 111/2021, un onere di controllo “selettivo” in capo ai gestori dei servizi e attività accessibili solo ai possessori di Green Pass, è intervenuto appunto ad “aggiungere” ipotesi di utilizzo del Green Pass, lasciando in buona parte ferme le disposizioni di cui al D.L. 52 del 2021 ante modifica.

L’articolo 9 del D.L. 52/2021, articolo che istituisce il Green Pass, rimane quindi centrale ed indica, al comma 10 bis, tutte le ipotesi in cui la certificazione può essere utilizzata, rimandando ad ulteriori articoli del medesimo decreto (elenco di rimandi che verrà esteso dai D.L. successivi).

Dov’è obbligatorio il green pass in Italia già da luglio

Per la precisione, le finalità per le quali originariamente doveva essere utilizzato il Green Pass (l’elenco “originario” del D.L. 52/2021 è stato mantenuto anche dopo l’approvazione dei successivi D.L. 105/2021 e 111/2021, che hanno esteso i casi d’uso, con lievi modifiche, le attività di seguito sono quindi ancora soggetto ad obbligo Green Pass), sono:

  • per consentire spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (norma che di fatto non ha trovato ancora applicazione essendo l’Italia intera in zona bianca/gialla dall’entrata in vigore del D.L. 52/21 ad oggi);
  • per consentire la permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel decreto (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire accesso a particolari eventi e spettacoli dal vivosecondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma che di fatto era subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ovvero di un aggiornamento alle Linee Guida pubblicate in G.U. il 09.06.2021, che individuassero i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass, e poi riformata con il D.L. 105/2021, che ora prescrive per tutti gli eventi e spettacoli dal vivo aperti al pubblico e svolti in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, l’obbligo di Green Pass);
  • per consentire accesso a particolari fiere, convegni e congressi secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ovvero di un aggiornamento alle Linee Guida pubblicate in G.U. il 09.06.2021, Linee Guida ad oggi non adottate e che avrebbero dovuto individuare i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);
  • per consentire la partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni ecc), anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
  • per consentire di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza di tali spostamenti (quarantena) (norma di fatto subordinata all’emanazione di appositi DPCM o decreti del Ministero della Salute che individuino le misure derogabili).

Non è possibile intervenire sulla disciplina relativa al Green Pass, alle sue condizioni e ai suoi effetti senza una norma di legge, come ha evidenziato anche il Garante Privacy nel rendere il proprio parere sulla normativa in tema di certificazioni Covid, parere in cui il Garante aveva anzi chiesto al Governo di esplicitare una vera e propria riserva di legge per quanto riguarda la disciplina dei casi in cui il certificato può essere utilizzato per limitare i diritti dei cittadini.

Green pass obbligatorio da 6 agosto: da quando e dove i nuovi obblighi

Ed infatti il governo è intervenuto con un atto avente forza di legge, il Decreto Legge 105/2021 (pubblicato in GU il 23 luglio), per ampliare il novero dei casi d’uso del Green Pass, che sarà necessario dal 6 agosto (e non dal 5 agosto come si pensava) per entrare nei seguenti luoghi: 

  • palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere
  • musei, mostre
  • teatri, cinema, spettacoli dal vivo, concerti (per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • fiere, convegni, congressi (per i quali sarebbe ancora necessario attendere la definizione dei “particolari casi” in cui è necessario l’utilizzo del Green Pass nelle Linee Guida)
  • competizioni sportive (per le quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)
  • parchi tematici, parchi divertimento, centri termali
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo
  • concorsi pubblici
  • ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass)
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia
  • Mense per dipendenti privati e pubblici

Basta però il green pass ottenibile con singola dose.

Sagre e fiere, i dubbi

Va segnalato che nonostante l’assenza delle linee guida in tema di sagre, fiere, congressi e convegni (che ai sensi dell’art. 7 D.L. 52/2021 sono un prerequisito per l’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass) il Ministero dell’Interno ha già diffuso delle FAQ in proposito, dimostrando così di intendere “in vigore” l’obbligo anche con riferimento a tali casi d’uso.

Nella FAQ il Ministero limita in certa misura la portata dell’obbligo, prevedendo, con riferimento a “sagre e fiere anche locali” che:

“Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.”

Sanzioni per chi non ha il green pass e per chi non controlla

Gli esercenti dovranno verificare il pass. Il decreto prevede anche da 400 a mille euro di sanzione per esercenti e utenti (in caso di assenza di pass). Per gli esercenti colpevoli di tre violazioni in tre giorni diversi, sospensione dell’attività da uno a dieci giorni.

Esclusi da obbligo green pass 6 agosto

Con circolare del 4 agosto scorso il Ministero della Salute ha definito le modalità di rilascio della certificazione medica che esclude dall’obbligo di Green Pass.

La circolare (sebbene non passata al vaglio del Garante Privacy), contiene delle opportune disposizioni tese a limitare i dati personali presenti su questi certificati cartacei.

In particolare, il Ministero indica ai medici (di base, pediatri o vaccinatori) di redigere delle certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale che non indichino la patologia o la condizione per la quale l’esenzione è concessa (patologia di cui dovrà però ovviamente tenere traccia il medico che rilascia il certificato).

La circolare “auto-limita” la propria efficacia nel tempo fino al 30 settembre, dopodiché sarà necessario procedere in altro modo (verosimilmente su piattaforma informatica parallela a quella utilizzata per la gestione del Green Pass).

Il problema è che la data di “validità” del certificato rilasciato dal medico (che può al massimo arrivare al 30 settembre 2021, andrà inserita sul certificato stesso, consentendo così potenzialmente al soggetto che verifica di inferire la motivazione per cui il certificato di esenzione è stato concesso).

La circolare non scende nel dettaglio delle patologie che giustificano l’esenzione, limitandosi a classificarle quali controindicazioni (condizioni del ricevente che aumentano il rischio di gravi reazioni avverse al vaccino) o precauzioni (condizioni del ricevente che possono aumentare il rischio di gravi reazioni avverse al vaccino o che possono compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria).

Mentre per le prime (controindicazioni) comportano in via sostanzialmente automatica l’esenzione (se le controindicazioni sono riferite a tutti i tipi di vaccini), le seconde (precauzioni) comportano una valutazione con il medico curante o con una specialista per determinare se la persona può vaccinarsi in sicurezza (criterio che sembra però contrastare con la definizione di “precauzioni” fornita dalla circolare, che annovera non solo i rischi di reazioni avverse, ma anche i rischi di inefficacia della vaccinazione, che poco hanno a che fare con la sicurezza dell’operazione.

Il Decreto Legge indica poi che servirà un futuro decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Garante Privacy, per definire le modalità di verifica di queste certificazioni di esenzione, consentendone, ci si augura, l’esibizione senza compromettere la privacy degli individui.

Nel frattempo però potranno essere utilizzate le certificazioni cartacee, con il paradosso che finché non sarà possibile utilizzare il certificato digitale, più rispettoso della nostra privacy perché finalizzato unicamente a fornire l’informazione relativa all’impossibilità di vaccinarsi, sarà necessario utilizzare certificati cartacei che sono più facilmente falsificabili e contengono molti più dati personali rispetto alla controparte digitale.

Tamponi a prezzo basso

Il Governo lavora anche a tamponi a prezzi calmierati per consentire il green pass a chi è ancora restio a vaccinarsi, dando atto della promozione di un protocollo d’intesa con le farmacie per la loro somministrazione e stanziando 45 milioni di Euro da assegnare alle Regioni per consentire di ridurre il costo dei tamponi rapidi.

I costi calmierati sono di 8 euro per minori e 15 euro per adulti.

Si vuole in particolare favorire chi ha tra i 12 e i 18anni, fascia d’età dove le prenotazioni dei vaccini sono partite da poco.

Obbligo green pass anche ai minorenni, 12-17 anni

Al momento l’obbligo scatta da 12 anni in su, quindi anche ai minorenni.

Obblighi dal primo settembre: scuola, mezzi di trasporto

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto aggiunge obblighi per scuola, università, mezzi di trasporto. Per la prima volta ci sono anche obblighi per dipendenti, oltre che per fruitori (da tempo comunque è in vigore obbligo vaccino per sanitari).

Obbligo green pass a scuola e università, personale, insegnanti, studenti

Dal primo settembre il Green Pass sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico.

Il personale che non dovesse esibire il Green Pass sarà considerato assente ingiustificato a paga sospesa a decorrere dal quinto giorno.

Questa nuova misura, che di fatto somiglia ad un obbligo vaccinale con poche “scappatoie” per sottrarvisi, segna un punto di rottura rispetto all’approccio in precedenza adottato dal Governo, che riservava il Green Pass ad attività in massima parte non essenziali e ricreative.

L’obbligo di esibire il Green Pass vale anche per gli studenti universitari, che non potranno accedere alle lezioni ed agli esami in presenza senza la certificazione verde.

Il controllo della misura è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei servizi educativi secondo le Linee Guida (quindi c’è la possibilità di delegare con atto formale altri soggetti). Il Ministero dell’Istruzione potrà però intervenire con circolare per stabilire ulteriori disposizioni circa le modalità di verifica.

Ovviamente anche in questo caso sono esentati dall’obbligo di esibire il Green Pass i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica.

La piattaforma docenti per il controllo del pass

Al via anche una piattaforma che automatizza il controllo del green pass docenti da parte delle scuole. La piattaforma è collegata al database nazionali dei green pass, interrogandola per scoprire ogni mattina chi è in regola e chi no.

Al fine di semplificare i controlli, infatti, il Governo ha sviluppato un applicativo ad hoc con l’obiettivo di consentire la verifica dei Green Pass dei dipendenti senza che questi debbano mostrare il QR-Code ogni mattina al personale, con evidenti ed evitabili disagi.

Dal punto di vista privacy però, questa “serializzazione” dei controlli non è un passo di poco conto, in quanto finisce per mettere tra le mani dei soggetti preposti ai controlli un dato sanitario di numerose persone non una tantum al momento della verifica, bensì per un considerevole lasso di tempo, permettendo al controllore anche di verificare lo “sviluppo” della certificazione nel tempo (indovinando quindi ad esempio se la certificazione deriva da guarigione, tampone o vaccino).

Lavorando a stretto contatto con il Garante, il governo è però riuscito ad ottenere il via libera dell’Autorità (con provvedimento del Garante del 31.08.2021) allo schema di decreto relativo ai controlli semplificati per il personale scolastico.

In buona sostanza questa tipologia più spedita di controlli, limitata al personale in servizio (rimarranno quindi le difficoltà di gestione con riferimento agli studenti universitari), consente al Dirigente dell’istituzione scolastica statale di interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) il quale a sua volta si interfaccerà con il Sistema informativo del Ministero della Salute restituendo un semplice valore booleano (vero/falso) riguardo al possesso della certificazione.

A quel punto il Dirigente (o suo delegato) potrà approfondire la verifica con l’App Verifica C19 ai soli soggetti che il sistema ministeriale restituisce come sprovvisti di Green Pass, consentendo così di velocizzare le operazioni di controllo.

La verifica con questo sistema può essere effettuata esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana circa il possesso delle certificazioni Covid e deve escludere il personale assente per motivazioni specifiche (es. ferie, permessi, malattia).

Il problema è che queste “modalità semplificate” non saranno disponibili in tempo utile per l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass (1 settembre) con conseguente necessità di utilizzare l’app Verifica C19 per tutto il tempo necessario alla predisposizione normativa e tecnologica di cui alla piattaforma (che secondo alcuni sarà pronta entro la prima metà di settembre).

Mezzi di trasporto

L’ingresso a bordo di tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ossia che attraversano due regioni, saranno subordinati all’esibizione di un valido Green Pass.

  • Sono quindi inclusi autobus (ncc privati su qualsiasi tratta o adibiti al servizio pubblico solo se interregionali),
  • aerei,
  • treni (solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità),
  • traghetti e navi (a patto che siano assegnati a tratte interregionali e con l’eccezione del collegamento attraverso lo Stretto di Messina).

Il controllo della misura è affidato ai vettori o loro delegati secondo le Linee Guida.

Anche qui sono esentati dall’obbligo di esibire il Green Pass i soggetti esentati dalla campagna vaccinale per età o in possesso di idonea certificazione medica.

Nuovi controlli sui treni

Un’ordinanza ministeriale di novembre fissa possibilità di controlli green pass anche sui treni, mentre finora sono stati solo all’ingresso ai binari.

Obblighi green pass decreto 9 settembre: mense, scuola, rsa

Un decreto approvato il 9 settembre estende gli obblighi ad altri lavoratori.

  • Lavoratori esterni rsa
  • Lavoratori esterni scuola e università
  • Dipendenti mense

Dal 15 ottobre obbligo green pass a tutti i lavoratori

Un decreto approvato dal Governo il 16 settembre estende a tutti i lavoratori, pubblici e privati, l’obbligo green pass per accesso al posto di lavoro. Qui incluso anche consulenti, volontari, personale esterno.

Ecco testo in Gazzetta Ufficiale.

Secondo attuali interpretazioni del decreto, questo vale anche per lavoratori a domicilio (elettricisti, colf, babysitter…).

Eccezione solo per avvocati della difesa, consulenti, periti, testimoni per l’accesso alle aule di giustizia.

Controlli e sanzioni per lavoratori privati senza green pass

I controlli sono in capo ai datori di lavoro all’accesso, sanzioni per chi non li compie. Entro il 15 ottobre i datori sono obbligati a stabilire le relative modalità operative per i controlli.

I lavoratori senza pass risulteranno assenti ingiustificati. Perderanno stipendio (e contributi), ma non potranno essere licenziati.

I lavoratori privi di pass che si introducono eludendo i controlli saranno sanzionati.

Sanzioni e controlli per aziende con meno di 15 dipendenti

Fanno eccezione le aziende con meno di 15 dipendenti. Solo in questo caso è prevista la sospensione del lavoratore, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata. Può essere sospeso per dieci giorni rinnovabili una volta sola.

Sanzioni per i lavoratori pubblici

Nella versione del decreto uscito in GU le sanzioni per i lavoratori pubblici sono uguali, scattano quindi dal primo e non più dal quinto giorno.

Nuovi obblighi da dicembre

  • Il decreto 24 novembre estende obbligo green pass per
  • alberghi
  • mezzi di trasporto locale e regionale

Obblighi green pass 15 febbraio: negozi, parrucchieri…

Un decreto di gennaio estende obbligo del green pass dal 15 febbraio a

  • Servizi alla persona (come parrucchieri)
  • Banche, poste, uffici pubblici, attività commerciali eccetto quelle essenziali (supermercati, alimentari…)

Super green pass dal 6 dicembre, non basta il tampone

Fino al 31 gennaio sarà necessario il super green pass – ottenibile solo con vaccinazione e guarigione, non più tampone – per:

  • Spettacoli di ogni tipo (cinema, concerti…)
  • teatri, musei, mostre
  • palestre, piscine, centri benessere, sport di squadra
  • parchi tematici, centri culturali, sociali e ricreativi
  • sale gioco, sale bingo, centri scommesse
  • bar e ristoranti,
  • eventi, discoteche o feste pubbliche al chiuso (qui oltre a super green pass serve tampone a chi non ha la dose booster)
  • Rsa, strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie (qui oltre a super green pass serve tampone a chi non ha la dose booster)

Questo anche in zona bianca.

Dal 31 gennaio (con decreto Festività; prima era dal 16 gennaio) solo in zona gialla e arancione servirà il super green pass (in zona bianca tornerà a bastare il tampone).

Obbligo super green pass esteso dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio obbligo green pass rafforzato esteso a:

  • trasporto pubblico anche locale,
  • impianti sciistici di risalita,
  • feste dopo cerimonie pubbliche e private
  • sagre e fiere
  • congressi
  • ristorazione all’aperto,
  • Sport, centri benessere e piscine anche all’aperto
  • Alberghi

Super green pass per lavorare

Dal 15 febbraio, per effetto di un decreto del 5 gennaio, chi ha compiuto 50 anni dovrà avere il super green pass.

I controlli per il green pass

La disciplina sui controlli è contenuta nel D.P.C.M. 17.06.2021, che ha già ricevuto il parere positivo del Garante privacy e che affida l’attività di controllo a soggetti pubblici e privati (o loro delegati).

Bisogna usare l’app VerificaC19. A scuola invece si usa un sistema automatico.

Il D.P.C.M., 17.06.2021, all’art. 13 co. 4, prescrive l’obbligo per i soggetti che accedono ad attività riservate ai possessori di Green Pass di esibire, oltre al certificato verde, il loro documento di identità a richiesta del soggetto preposto al controllo, normativa che però ha creato numerose incertezze riguardo al fatto se all’obbligo di esibizione del documento corrispondesse un obbligo di richiesta del documento da parte del soggetto privato tenuto alla verifica.

La circolare dell’Interno sui controlli degli esercenti

Su questo punto è intervenuta (dopo alcune dichiarazioni che sono state fonte di ulteriore confusione da parte del Ministro dell’Interno Lamorgese) una circolare emanata dal Viminale il 10 agosto che sebbene ribadisca il potere di controllo dei documenti di identità in capo agli esercenti ne limita la portata ad alcuni casi di macroscopica discrasia fra il Green Pass e il soggetto che lo presenta.

In sostanza si dice: l’esercente può chiedere sempre, ma non è obbligato a farlo. Deve farlo solo se c’è un palese falso (età o sesso del green pass non corrisponde con suo utente) e solo in questo caso verrebbe sanzionato se non controlla il documento.

Invece l’utente deve sempre mostrare documento su richiesta. Al momento c’è dibattito giuridico se basti una circolare a cambiare il senso di un dpcm (norma di rango superiore rispetto a circolare) secondo cui gli esercenti solo “possono” (non si dice “devono”) controllare.

Revoca green pass ai positivi

Da dicembre 2021 è attiva la revoca green pass dei positivi. Per riattivare il green pass servirà poi un tampone negativo, che in automatico dal 6 gennaio riattiverà il vecchio super green pass.

(Super) green pass per guarigione

Ma servirà un certificato di guarigione da medico o da asl per avere il nuovo super green pass di guarigione.

Quarantena ridotta per chi si è vaccinato da poco

La misura, promessa dal Ministro Speranza e avallata dal CTS, è arrivata con una circolare del Ministero della Salute (la nr. 36254 dell’11.08.2021) che prevede una quarantena di 7 giorni (con test negativo finale), di cui tre almeno senza sintomi, per i soggetti positivi che hanno completato il ciclo vaccinale o fatto booster o guariti da non oltre quattro mesi.

Rimane invariato invece il periodo di quarantena in assenza di test diagnostico (14 giorni sia per i vaccinati che per i non vaccinati, tranne che per la variante Beta -sospetta o confermata- per cui è prescritto necessariamente un tampone negativo per i non vaccinati, mentre questo non è necessario per i vaccinati).

Obbligo vaccinale over 50

La misura del green pass obbligatorio è stata affiancata a un primo obbligo vaccinale per età con decreto 5 gennaio: da 15 febbraio chi ha compiuto i 50 anni deve vaccinarsi; pena una sanzione una tantum di 100 euro che scatta in modo abbastanza automatico grazie all’incrocio dei dati delle anagrafi vaccinali.

Decreto attività essenziali: dove andare senza green pass

Alla luce del decreto attività essenziali approvato il 21 gennaio, si può andare senza green pass solo in questi negozi:

  • Negozi di alimenti e bevande (supermercati, ipermercati, discount, negozietti…)
  • Negozi al dettaglio di surgelati
  • Negozi al dettaglio per animali
  • Stazioni di servizio per vendita carburante
  • Farmacie, parafarmacie, commercio specializzato di medicinali
  • negozi al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio di articoli medicali, ortopedici
  • Commercio combustibile al dettaglio per uso domestico e riscaldamento
  • Edicole e chioschi all’aperto
  • distributori automatici
  • uffici di polizia, giudiziari

Attenzione: una volta entrato nel supermercato si potranno acquistare anche oggetti non alimentari. Il divieto a chi non ha green pass è all’ingresso in altri negozi inclusi nel supermercato.

Dove serve il green pass normale

Per i negozi e simili, serve quindi il pass normale – non necessario il super green pass – per

  • Librerie-edicole al chiuso
  • Tabaccai
  • negozi di giocattoli
  • poste, banche
  • ferramenta
  • cartolerie
  • negozi di giocattoli
  • negozi di vestiti
  • Abbigliamento

Prossimo passo, obbligo vaccinale per tutti?

Questa continua spinta sugli obblighi è stata portata insomma ormai alle estreme conseguenze.

Se in precedenza a “frenare” l’estensione dei casi d’uso del Green Pass (limitato ad attività “ludiche” e poche altre) era la considerazione che alcuni soggetti, pur volendo vaccinarsi, non avevano ancora avuto l’occasione di farlo per le tempistiche della campagna, ora il Governo preme sull’acceleratore e a quanto pare pesano nella decisione di estendere i casi d’uso del Green Pass i dati insoddisfacenti sulla campagna vaccinale, con gli obiettivi percentuali che permetterebbero di affrontare con maggior tranquillità la stagione invernale che sono ancora lontani dall’essere raggiunti.

Questo dovrebbe comportare la capillare diffusione di siti in cui si effettuano tamponi e, al contempo, una loro intensa riduzione di prezzo. In effetti il Governo lavora in questa direzione anche se alcune Regioni (ad esempio il Veneto) lamentando una mancanza di fondi hanno interrotto la campagna di tamponi a costo zero e altre (come la Lombardia) stanno sperimentando un sovraccarico delle richieste nei centri che effettuano tamponi gratuiti, con attese anche di quattro ore per accedervi.

Il prossimo passo può essere solo l’obbligo vaccinale esteso, sempre sul tavolo del governo.

Chi è soggetto a obbligo vaccinale

Al momento l’obbligo vale per i sanitari, personale delle RSA e, con decreto di fine novembre, forze dell’ordine e docenti, personale scolastico (ata), militari.

Obbligo green pass è incostituzionale? Cosa dice la Costituzione

Per definire il quadro giuridico delle norme sul Green Pass è importante non confondere la sua disciplina con quella relativa ad un obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale non è, tra l’altro, una disciplina estranea al nostro ordinamento ed anzi la Corte costituzionale ha già avuto modo di confermare la compatibilità costituzionale di una normativa che imponga l’obbligo di vaccinazione per determinate patologie.

Già con la sentenza n. 258 del 1994, la Corte costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost. se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute.

Ricordiamo infatti che l’art. 32 della nostra costituzione dispone: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L’Assemblea costituente ha quindi fin da subito chiarito il duplice valore del bene salute, essenziale per il singolo così come per la collettività (lasciando quindi programmaticamente margine per un bilanciamento di interessi contrapposti).

Dagli atti parlamentari risulta peraltro un interessante dibattito fra l’onorevole Aldo Moro e l’onorevole Umberto Nobile con riguardo al secondo comma dell’articolo.

Moro infatti insisteva per l’inserimento della riserva di legge per i trattamenti obbligatori e per il limite costituzionale della tutela della dignità umana (Moro sul punto si riferisce al problema della sterilizzazione forzata ed infatti afferma “Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori.”) Umberto Nobile invece riteneva pericoloso limitare la legge secondo il criterio della dignità umana (ed afferma: “Bisogna, ad esempio, considerare se nel caso di gravi forme di pazzia ereditaria, le legge non abbia il dovere di prevedere misure sanitarie atte ad impedire che siano messi al mondo degli infelici destinati con certezza al terribile male.”). L’emendamento Moro è stato approvato dall’Assemblea costituente e oggi fa da argine a trattamenti sanitari che non sono espressione di uno stato civile.

Partire da questo dibattito per arrivare ad estendere gli emendamenti frutto della posizione di Aldo Moro per censurare un obbligo vaccinale la strada è davvero impervia.

E la Corte Costituzionale lo ha ribadito nel 2018 quando, in seguito all’irrigidimento dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 73/2017, con la sentenza n. 5 del 2018 ha confermato (in una sentenza di cui era peraltro relatrice l’attuale Ministro della Giustizia Marta Cartabia) la legittimità dell’obbligo vaccinale, impugnato in quella sede dalla Regione Veneto (il fondamento del ricorso, per inciso, era l’assenza di una situazione di emergenza sanitaria tale da giustificare la misura).

Ferma la legittimità dell’imposizione di un obbligo vaccinale (ove sussista un adeguato contemperamento fra la salute collettiva e il diritto individuale alla salute e la situazione lo giustifichi, cosa che nel presente scenario pandemico globale sembra difficile da poter escludere) va ricordato che la decisione di aumentare le agevolazioni consentite a chi esibisce un valido Green Pass è ben diversa dall’imposizione di un obbligo vaccinale.

Il Green Pass prevede infatti un’alternativa al vaccino consistente nella dimostrazione della negatività al virus attraverso un tampone.

È chiaro però che la valutazione del quadro giuridico non possa prescindere da un esame in fatto della situazione, le due soluzioni (vaccino e tampone, cui si aggiunge la possibilità di ottenere il Green Pass dopo essere guariti dal COVID, possibilità che ai fini della nostra valutazione non rileva in quanto non può essere “scelta” dal cittadino) devono essere entrambe accessibili e percorribili affinché il Green Pass non si trasformi davvero in un obbligo vaccinale.

Il nodo dei guariti

Come detto il D.L. 105/2021 ora, con formulazione incerta, pare consentire l’ottenimento di un Green Pass anche nell’ipotesi “ibrida” di guarigione e di somministrazione di una sola dose di vaccino.

Il problema è che non è chiaro quale sia il fine di questa norma, in quanto dopo la prima dose di vaccino il Green Pass è “garantito” anche dall’art. 9 co. 3 secondo periodo del D.L. 52/2021, quindi riesce difficile comprendere cosa aggiunga questa nuova ipotesi di concessione del Green Pass.

Essendo che questa nuova ipotesi non prevede un “termine” di validità del Green Pass (al contrario della disciplina relativa alle altre ipotesi) non si comprende se l’obiettivo della normativa sia semplicemente quello di precisare che nel caso di guarigione e somministrazione della prima dose il Green Pass emanato a seguito della prima dose di vaccino (che avrebbe naturale scadenza dopo la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale) non può “ridurre” i sei mesi di Green Pass emanato per la guarigione, oppure se invece l’intenzione del legislatore sia quella di “estendere” il valore del Green Pass emanato dopo una dose di vaccino ai guariti (portandola ai nove mesi previsti per i “non-guariti” dopo due dosi, non si capisce però, nel caso, ), ma in questo secondo caso non è chiaro né il termine dell’estensione, né soprattutto quale sia il periodo massimo intercorrente fra la guarigione e la prima dose tale da “innescare” il meccanismo di estensione del Green Pass.

Presumibilmente la norma intende riverberare nella normativa relativa al Green Pass la circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che afferma che per i guariti dal Covid è sufficiente una sola dose di vaccino  purché venga somministrata entro un massimo di 12 mesi dalla malattia, peccato che la normativa non lo dica esplicitamente e lasci all’interprete numerosi dubbi (che potranno però essere corretti in sede di conversione del Decreto 105/2021).

Una misura che non sia discriminatoria

Se nel caso di obbligo vaccinale è previsto un percorso che consente ai soggetti per i quali la vaccinazione comporti un pericolo di non subire conseguenze negative, non altrettanto può accadere, oggi, per i soggetti che per varie circostanze non possono vaccinarsi o che comunque devono fare una scelta non sostenuta da adeguati studi (per l’esiguità del campione a cui tali soggetti appartengono).

La circolare del Ministero della Salute riguardo ai certificati medici per esentare dall’obbligo di Green Pass (la cui emanazione è stata disposta con il D.L. 105/2021 dello scorso 23 luglio) è stata chiamata a risolvere questa spinosa questione.

Green pass e gravidanza, circolare del ministero della salute

Se da un lato era facile prevedere che la circolare, adottata il 4 agosto scorso, avrebbe previsto l’emanazione del certificato di esenzione per tutti i soggetti che hanno delle patologie tali da comportare rischi in caso di vaccinazione, ci sono anche casi più sfumati, come ad esempio quello relativo alle donne in gravidanza, con riguardo ai quali era incerta la presa di posizione del Ministero.

Lo stesso sito web del Ministero della Salute, infatti, con riguardo al caso delle donne in gravidanza riporta: “La preoccupazione di sottoporsi a una vaccinazione in gravidanza, in assenza di dati di sicurezza ed efficacia dei vaccini contro Covid-19 per questo target di popolazione, è oggetto di dibattito a livello nazionale e internazionale. Le indicazioni dei diversi Paesi prevedono l’offerta vaccinale per queste donne subordinata a una valutazione individuale del profilo rischio/beneficio, facilitata da un colloquio informativo con i professionisti sanitari.”

È chiaro che questa “valutazione individuale” non possa essere indirettamente coartata dai vantaggi che si otterrebbero con un Green Pass, spostando le scelte delle donne in stato interessante solo per gli indubbi vantaggi che comporterebbe una vaccinazione, pur a fronte di un colloquio con i professionisti sanitari che ha dato esito negativo o non concludente.

La circolare del Ministero della Salute, prevista dal D.L. 105/2021, ha assunto una decisione rispettosa di questa libertà di scelta, consentendo alle donne in gravidanza di prendere la decisione “dopo una valutazione medica” che suggerisca di rimandare la vaccinazione a dopo il parto (mentre la fase di allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione).

La decisione ricade sui medici

Se la circolare è precisa e puntuale con riguardo al caso delle donne in dolce attesa, in numerosi altri casi sarà lasciato ai singoli medici decidere se la condizione dei loro pazienti costituisce controindicazione o precauzione e, nel caso in cui la condizione di salute del soggetto comporti una precauzione, se questa è idonea o meno ad esentare dal vaccino.

Come anticipavamo, infatti, la circolare era chiamata (peraltro in tempi strettissimi) ad un compito davvero arduo e che forse è il punto regolatorio più importante di tutta la normativa sul Green Pass, con una circolare troppo morbida nel consentire esenzioni il rischio era quello di “assorbire” i soggetti restii a vaccinarsi per motivi personali (e non sanitari) in questi certificati, una circolare più rigida avrebbe invece comportato il rischio, a contrario, di imporre il Green Pass anche a soggetti che possono vaccinarsi, ma “a loro rischio”, lasciati a valutazioni di buon senso da parte dei professionisti sanitari che li seguono.

La circolare emanata dal Ministero della Salute cerca di mantenere una soluzione equilibrata ma, con ciò, finisce di lasciare ampia discrezionalità ai medici chiamati a valutare queste esenzioni, lasciando così spazio a disparità di trattamento anche molto significative.

Ed infatti, come riportato successivamente all’entrata in vigore della circolare, alcuni medici sono stati oggetto di spiacevoli “pressioni” tese al rilascio di certificati di esenzione pur in presenza di un quadro clinico che non incide sulla possibilità di vaccinazione.

Per superare questo problema sarebbe importante che il Ministero prosegua nella propria opera di indicazione e guida dei professionisti circa gli indici che possono portare o meno ad un certificato di esenzione e quali patologie non comportano (singolarmente considerate) un rischio sanitario in caso di vaccinazione e quali invece possono esserne indice, lasciando quindi una valutazione il più possibile “supportata” al singolo medico.

I punti per evitare discriminazioni

Si ribadisce che è di capitale importanza che il sistema, affinché funzioni, preveda a tutti gli effetti questi due punti, già indicati nel decreto ma che attendono verifica di efficacia nell’attuazione:

  • da un lato un accesso ai tamponi che sia economico, capillare e tempestivo, così da costituire una valida ed efficace alternativa alla vaccinazione, assicurando altresì l’immediata “conversione” della ricevuta del tampone effettuata nel certificato digitale;
  • dall’altro lato delle esenzioni o temperamenti della misura per tutta una serie di categorie di soggetti che per ragioni oggettive non possono fruire della strada più semplice per ottenere un Green Pass.

Il Governo sta lavorando in questo senso e ora il Ministero della Salute è chiamato a proseguire nella propria attività di delicatissimo bilanciamento nell’individuazione dei casi di esenzione.

Se la compatibilità costituzionale delle misure di cui al Green Pass (o eventualmente ad un’estensione dell’obbligo vaccinale) è difficile da revocare in dubbio atteso l’inedito scenario pandemico in cui ci troviamo, è comunque essenziale che il legislatore calibri adeguatamente i casi in cui il certificato potrà essere richiesto.

Mentre gli attuali scenari di utilizzo del Green Pass, previsti dall’art. 9 D.L. 52/2021 (che ora include il rimando all’art. 9 bis dello stesso Decreto, inserito dal D.L. 105/2021), appaiono compatibili, qualche dubbio in più generano le ultime novità apportate dal D.L. 111/2021 in vigore dal primo settembre.

Infatti le misure richieste per il comparto scolastico tracimano la precedente impostazione del Green Pass come “passepartout” riservato alle attività non essenziali (e in questo senso va letta la scelta del Governo di riservare l’obbligo di Green Pass agli utenti e non ai lavoratori di vari settori coinvolti) o comunque sufficientemente “saltuarie” (come i concorsi) da consentire di essere gestite con un tampone.

Le nuove misure previste per il comparto scuola richiederebbero quindi, a parere di chi scrive, una diversa e più trasparente impostazione dell’obbligo di Green Pass quale “semplice” obbligo vaccinale con esenzione (temporanea) dei guariti.

Va infatti ribadito che nell’attuale congiuntura sanitaria l’imposizione di un obbligo vaccinale (anche per “comparti” della popolazione) non troverebbe ostacolo nella Costituzione e, quindi, appare molto meno rischioso per il Governo (anche per garantire la tenuta giuridica della normativa) introdurre un obbligo vaccinale per il comparto scolastico piuttosto che “trasferire” la disciplina Green Pass

Con riguardo invece all’obbligo di Green Pass per i trasporti a lunga percorrenza va evidenziato come gli stessi possano, nella stragrande maggioranza dei casi, essere gestiti ricorrendo al tampone, sarebbe comunque stato auspicabile introdurre un’apertura per l’utilizzo dei trasporti a lunga percorrenza anche ai soggetti che non si spostano per ragioni velleitarie, ma per necessità ad esempio di lavoro o familiari, da gestire con autocertificazione come si è finora fatto per gli spostamenti interregionali in zona gialla, arancione e rossa.

Il Governo deve infatti prestare attenzione nel caso di intervento sui “casi d’uso” delle certificazioni Covid con nuove misure, specie perché la legittimità del Green Pass si deve fondare sul rischio sanitario che fonda le limitazioni per i soggetti sprovvisti di Green Pass e non può invece trasformarsi in una misura semplicemente “punitiva” per chi non scelga di vaccinarsi.

La sorveglianza tecnologica, l’attività di controllo legata necessariamente alla presentazione di un documento di identità e la pronta reazione a eventuali nuove forme di falsificazione sarà quindi essenziale per evitare una pericolosa situazione non solo di discriminazione di fatto fra soggetti, ma soprattutto l’inutilità sostanziale della misura, che invece di “mettere al sicuro” una collettività che ad esempio partecipa ad un evento o entra in un esercizio, finirebbe per far abbassare la guardia alle persone pur in presenza anche di soggetti in realtà potenzialmente contagiosi.

Green pass obbligatorio in azienda, per lavorare? Vietato imporlo (per ora)

La Sterilgarda di Castiglione delle Stiviere, azienda produttrice nel latte nel Mantovano, comunica che da settembre servirà il green pass per svolgere le consuete mansioni. I lavoratori che non ce l’hanno saranno spostati in altri incarichi o dovranno restare a casa senza stipendio.

Una decisione molto contestata. Le norme su vaccini e green pass in azienda vietano ai datori di lavoro di imporli e di discriminare in alcun modo i dipendenti, infatti.

Solo il Governo, con apposite norme di legge, potrà estendere i casi d’uso del Green Pass e imporlo ai dipendenti, come ha fatto per il personale scolastico e pare intenzionato a fare per i dipendenti pubblici e privati, partendo da quelli che operano nei settori in cui è già obbligatorio il Green Pass per i clienti.

Green pass per i dipendenti? Le norme lo vietano, ecco perché

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