Il nuovo decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Semplificazioni Bis) attribuisce ad Agid i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e “di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’Agid potrà richiedere e acquisire presso le pubbliche amministrazioni dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria.
Scopriamo insieme quali sono i diritti digitali dei cittadini per evitare le sanzioni da 10.000 a 100.000 euro previste all’art. 41.
Riferimenti normativi
Il CAD (D.LGS n. 82/2005) è la fonte del diritto che ha per oggetto l’uso delle tecnologie digitali da parte delle pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle loro attività istituzionali. Racchiude le regole e i principi per il percorso di digitalizzazione e semplificazione dell’azione amministrativa.
È entrato in vigore il 1° gennaio 2006 ed ha subito negli anni ripetuti interventi di riforma tra cui gli ultimi DL Semplificazioni 2020 e Semplificazioni Bis 2021.
Nel Capitolo 1 (Principi Generali) viene introdotto il concetto di “diritti digitali dei cittadini”.
Il D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ha introdotto, all’interno del Capo I del CAD, dedicato ai Principi Generali, la cosiddetta Carta della Cittadinanza Digitale (Capo I, Sezione II, artt. 3-9), riconducendo al proprio interno i diritti che cittadini ed imprese vantano nei confronti della Pubblica amministrazione.
Il DL 76/2020 ha introdotto 3 nuove scadenze al 28/02/2021 di switch off digitale che comprendono 3 punti cardine dei Diritti Digitali: Identità digitale (Spid e CIE), l’app IO per su cui le PA devono rendere fruibili i propri servizi in rete, i pagamenti digitali tramite il sistema PAgoPA.
Anche nel Piano Triennale ICT 2020-2022 sono stati introdotti i concetti di cittadinanza digitale che verrà attuata anche tramite la diffusione ai cittadini della guida sui dritti di cittadinanza digitale.
La guida illustrerà i principali diritti digitali contenuti nel CAD che regolano e semplificano il rapporto dei cittadini e delle imprese nei confronti della PA.
Il documento sarà uno strumento, pratico e agile, a disposizione dei cittadini e delle imprese per informarsi ed essere aggiornati sui propri diritti digitali e sulle forme di tutela nel caso in cui le amministrazioni non consentano loro di esercitarli.
I diritti digitali dei cittadini
Diritto all’uso delle tecnologie: chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti previsti dal CAD anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo (…)
Accessibilità: ogni servizio progettato o acquistato dalla PA deve far riferimento alle nuove linee guida di design dei servizi e di l’accessibilità dei documenti informatici.
Sono disponibili su Designer Italia anche parecchi tool per il coinvolgimento di cittadini e imprese nella scelta dei servizi digitali accessibili e usabili.
Diritto ai servizi online semplici e integrati
L’articolo 3 del CAD prevede che chiunque ha il diritto di usare le tecnologie previste dal Codice stesso nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Uso delle tecnologie per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione
Questo vuol dire che il cittadino deve essere libero di scegliere che canale prediligere per la comunicazione con l’Ente.
Se vuole farlo esclusivamente in digitale, deve poterlo fare senza trovare ostacoli o difficoltá.
Il cambiamento è significativo perché per la prima volta è il cittadino a scegliere come interfacciarsi con l’Ente, nel modo che preferisce e che trova più comodo.
Non si può più costringerlo a usare determinati mezzi solo perché magari agevolano il lavoro dei funzionari pubblici.
Il cittadino, ad esempio, ha il diritto di ricevere tramite posta elettronica la conferma di iscrizione anagrafica, se quello è il canale che ha scelto per la richiesta.
Bisogna quindi prevedere canali di comunicazione accessibili ed efficaci: che siano sempre monitorati dal personale per assicurare risposte immediate e che siano funzionanti quindi costantemente controllati in modo che non possano esserci problemi tecnici legati alla ricezione o all’invio di comunicazioni.
Occorre inoltre organizzarsi per informare i cittadini dell`esistenza di questi canali e istruire tutto il personale a preferirli per le comunicazioni.
Uso delle tecnologie per la presentazione in digitale delle istanze
Il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le tecnologie previste dall`articolo 3 del CAD include anche il diritto di presentare qualsiasi istanza comunale servendosi delle tecnologie previste dal Codice stesso.
Il cittadino, anche in questo caso e quindi non solo per le semplici comunicazioni con l’Ente, deve avere la possibilità di scegliere che canale preferire per la presentazione delle istanze.
Il cambiamento è rivoluzionario perché per la prima volta una qualsiasi istanza può essere presentata in digitale tramite appositi canali dedicati che, per comodità o per risparmio di tempo, il cittadino può fare in qualsiasi momento, direttamente da casa.
Se il cittadino vuole infatti presentare una richiesta di accesso civico o la domanda di rimborso per il versamento dei tributi o di iscrizione alla mensa scolastica o la prenotazione di uno spazio comunale per una manifestazione, deve poterlo fare alla sera o durante il weekend, nella comodità del salotto di casa sua, senza bisogno di prendere ferie per venire in comune e rispettare quindi gli orari di apertura degli uffici.
La presentazione deve agevolare il cittadino risultando semplice e immediata per garantire il principio di accessibilità e per realizzare quindi quanto richiesto dall’articolo 7 del CAD che prevede servizi online semplici
Bisogna inoltre organizzarsi per permettere al cittadino di seguire il percorso della sua istanza e quindi di essere aggiornato, sempre in formato digitale, sui punti principali dell’istruttoria, quelli che per legge devono essere accessibili e comunicati per obbligo di trasparenza.
Identità digitale
È il diritto di avere un’identità digitale e poterla usare per accedere ai servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. I 3 principali metodi di accesso che possono essere dati al cittadino sono: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Qualsiasi altra modalità proprietaria non dovrebbe più essere attiva dal 28/02/2021, data dello switch off imposto dal DL semplificazioni 2020.
Domicilio Digitale
È un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
- INI-PEC per Imprese e professionisti;
- iPA per le Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
- INAD persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
App IO
Si possono ricevere le comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni e le persone fisiche possono eleggere il domicilio digitale; associando la propria carta di credito si possono gestire i pagamenti di servizi o tributi tramite la piattaforma pagoPA; impostando le preferenze si può decidere quali servizi tenere attivi e quali disattivare e se ricevere i messaggi via mail, dentro l’app o tramite le notifiche push del telefono.
Pagamenti con modalità elettroniche
Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico (articolo 2, co, 2, CAD), sono obbligati ad accettare pagamenti con modalit informatiche attraverso la piattaforma pagoPA.
Resta ferma la possibilit di accettare anche altre forme di pagamento elettronico:
- Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poich una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
La tutela dei diritti digitali: il difensore civico digitale
In caso di violazione del diritto a servizi on-line semplici e integrati, gli utenti, hanno il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all’articolo 17 comma 1 quater del CAD.
Il ricorrente può agire in giudizio anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto Legislativo n. 198/2009, notificando una diffida all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario affinché effettui, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. (art. 3).
Il difensore civico digitale svolge una funzione di supporto ai cittadini e alle imprese per rendere effettivo l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale.
Tali diritti si concretizzano principalmente nella possibilità per il cittadino e le imprese di utilizzare l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.
L’Ufficio DCD interagisce, nella trattazione delle segnalazioni, con gli uffici RTD indicati su indice delle pubbliche amministrazioni (iPA).
Segnalazioni per violazioni del CAD e norme digitalizzazione e innovazione
Il difensore riceve da chiunque, cittadini e imprese, attraverso l’apposita area istituzionale, segnalazioni di presunte violazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico, del CAD e delle norme di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica Amministrazione. (Art. 17, co. 1-quater, CAD).
Esamina le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, invita il soggetto responsabile a porvi rimedio tempestivamente, non oltre 30 giorni; pubblica la relativa decisione online; segnala le inadempienze all’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.
Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conclusioni
Se volessimo trasformare in grafica la situazione attuale, il risultato sarebbe un enorme segnale di pericolo per le PA che non hanno ancora preso sul serio la pianificazione della propria trasformazione digitale.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID potrà richiedere e acquisire presso i soggetti le PP AA dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria.
Un documento utile e indispensabile per il Responsabile della Transizione Digitale è sicuramente il Piano Triennale ICT, integrato con tutti gli obiettivi/progetti trasversali dell’Ente.