In questa settimana molti i dubbi e le perplessità dei datori di lavori sull’obbligo di controllo dei green pass in aziende private e pubbliche e gli effettivi limiti del controllo lato privacy.
Che cosa chiede il decreto green pass ad aziende e lavoratori
Andando con ordine e cercando di riassumere gli obblighi green pass in capo ai datori di lavoro e lavoratori possiamo riassumere in pochi punti le disposizioni del decreto:
Il decreto 21 settembre 2021, n. 127[1] pone l’obbligo green pass per tutti i lavoratori, pubblici, privati, subordinati, autonomi, domestici, volontari, etc. di munirsi per l’accesso ai luoghi di lavoro della c.d. Certificazione Verde, in quanto dal 15 ottobre 2021 non sarà possibile accedere in ufficio senza tale documento;
È dunque fatto obbligo per circa 23 milioni di lavoratori di possedere e di esibire, su richiesta del datore di lavoro o del proprio committente, la certificazione verde COVID-19 c.d. Green Pass prima di entrare nei locali aziendali;
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Sono esenti da tale obbligo solo i lavoratori che sono già esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
I controlli green pass da fare sui lavoratori
I datori di lavoro sono tenuti in forza del decreto ad eseguire la verifica del Green Pass sui lavoratori che facciano ingresso sul posto di lavoro e contestarne l’eventuale violazione;
La norma dispone in via generale (art. 1 comma 6 e art. 3 comma 6) che il personale “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro [2]”, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato (fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
Per i giorni di assenza ingiustificata sopra indicati non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
Che devono fare i datori di lavoro
I datori di lavoro sono altresì tenuti, entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche , anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi;
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 potranno essere effettuate dal datore di lavoro solo per il tramite della Applicazione Ministeriale VerificaC19;
In caso di violazione degli obblighi sono previste sanzioni sia per i datori di lavoro che per i lavoratori con alcune differenze fra pubblico e privato (ad esempio per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Mentre per le aziende con più di 15 dipendenti non esiste questa possibilità)
Le sanzioni
In ogni caso l’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di Green Pass è punito con la sanzione stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (questa ipotesi vale per chi sia trovato sul posto di lavoro senza Green Pass)
Mentre per il datore di lavoro che abbia mancato di controllare o di adottare delle misure organizzative per il controllo nel termine previsto sono applicate le medesime sanzioni amministrative dalle autorità preposte (il prefetto).
Le sanzioni nei confronti dei lavoratori sono quindi di diverso tipo a seconda del momento in cui sia accertato che il lavoratore sia privo di Green Pass: a) se in ingresso il lavoratore non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà alcuno compenso per le giornate di assenza; b) se la violazione sarà accertata all’interno dei locali aziendali si applicheranno le sanzioni disciplinare di ogni settore (secondo le previsioni delle contrattazioni collettive) in quanto il lavoratore è entrato senza rispettare l’obbligo di legge e/o senza dichiarare l’assenza di Green Pass oppure eludendo il controllo (condotte contestabili disciplinarmente); c) in ogni caso i lavoratori sono passibili delle sanzioni amministrative stabilite fra i 600 e 1.500 euro;
I datori di lavoro saranno destinatari di sanzioni amministrative (una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata) qualora sia accertato dai soggetti competenti che non abbiano eseguito controlli o posto in essere misure organizzative[4].
Come deve avvenire il controllo?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica può avvenire solo tramite l’applicazione ministeriale VerificaC19[5]. L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass?
La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.
Anche in caso di accesso alla mensa aziendale il lavoratore può accedere solo previa verifica del green pass?
Sì, nelle Faq del Governo (del 14 agosto) è indicato che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021.”.
Nell’attesa di ulteriori chiarimenti del Governo i datori di lavoro devono cominciare a redigere il piano dei controlli e le nomine ai propri incaricati.
Chi è senza green pass può lavorare in smart working?
Attenzione infine: se un lavoratore non ha green pass non ha diritto ad avere in automatico lo smart working da azienda, pubblica o privata; quest’ultima conserva facoltà di concederlo o meno a prescindere dal possesso del certificato verde.
Controlli green pass lavoro e privacy
Appare evidente che sia necessario chiarire alcuni concetti e prescrizioni che potrebbero trarre in inganno, in particolare in merito alla privacy.
Controllare il Green Pass non permette al datore di lavoro di conoscere alcun dato sulla vaccinazione o stato di salute (indagini al momento vietate al datore di lavoro[3]): infatti l’app di VerificaC19 (l’unica ammessa per il controllo dal legislatore) à mostra al controllore incaricato solo nome, cognome data di nascita e validità della certificazione (nel rispetto elle norme privacy);
I controlli del datore di lavoro potranno essere eseguiti solo dal 15/10/2021 in forza del nuovo decreto (che è condizione di legittimità del trattamento);
I controlli dovranno essere eseguiti preferendo il momento dell’ingresso al lavoro e quando questo non sia possibile potranno essere eseguiti a campione;
Il datore può chiedere al lavoratore se ha il green pass?
Chiediamoci se il datore di lavoro prima del 15 ottobre 2021 chiedere – al fine di organizzare il lavoro quali dei suoi lavoratori siano privi di green pass.
Considerando l’assenza di circolari o linee guida interpretative si suggerisce al datore di lavoro di attendere maggiori informazioni da parte del Governo e non procedere a nessuna indagine massiva sul possesso del Green Pass prima del 15 ottobre.
Note
[1] “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”
[2] Caso diverso dal trovare un lavoratore già all’interno dei locali che sia sprovvisto di Green Pass;
[3] solo il medico aziendale può conoscere lo stato vaccinale del lavoratore al fine di disporne l’eventuale inabilità al lavoro, senza mai comunicare lo stato vaccinale al datore di lavoro.
[4] Ricordo che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
[5] L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno