A seguito all’estensione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 ovvero Green Pass in ambito lavorativo, sancito con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, Confindustria ha predisposto una prima nota finalizzata a chiarire e semplificare alcuni aspetti operativi dell’attuazione delle disposizioni del decreto legge, cercando di fornire delle linee guida per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qui di seguito le linee guida contenute nel documento nota di Aggiornamento di Confindustria.
Danno utili indicazioni su come soddisfare l’obbligo green pass in azienda. Ma si sollevano anche questioni critiche e dubbi interpretativi.
Soggetti destinatari dell’obbligo di Green Pass
Si ricorda prima di tutto la nuova norma sul green pass obbligatorio. Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:
- tutti i lavoratori del settore privato;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti
Green pass per i lavoratori: regole e problemi da sciogliere
Cosa chiede Confindustria
Secondo la nota di Confindustria, occorre includere anche i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, poiché introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti.
Con riferimento alla somministrazione, ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Permane in capo all’utilizzatore l’onere di verificare il possesso e chiedere al lavoratore l’esibizione del green pass.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Obbligo di verifica green pass sul luogo di lavoro
L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo:
- al datore di lavoro dei dipendenti, e
- al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi indicati dalla normativa (anche sulla base di contratti esterni), anche per prestazioni brevi. L’obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri.
La nota chiarisce che il possesso del green pass è necessario solamente per lo svolgimento di attività lavorativa e non per altri motivi; quindi, nel caso di accesso di personale per motivi diversi dal lavoro, non è richiesto alcun documento. Sono ricomprese le attività associative, se esercitata in orario di lavoro (es. rappresentante sindacale).
Luogo dei controlli
Ciascuna azienda deve effettuare una valutazione sulla base del rischio, che viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La nota suggerisce un’interpretazione estensiva alla nozione di luogo di lavoro, ricomprendente sia luoghi al chiuso che cantieri, luoghi per il deposito di materiali o dove accedono i fornitori esterni.
Modalità operative per lo svolgimento dei controlli, il punto di Confindustria
- Devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, però, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato ivi previsto.
- Possono essere svolte:
- Anche a campione. Nella nota si invitano i datori di lavoro a valutare attentamente la scelta di questa modalità di controllo, che non sembra pienamente coerente né con l’obbligo (sanzionato) di possesso del green pass, né con la ratio della norma che è quella di impedire a chi sia privo della certificazione di entrare in azienda.
- Laddove possibile e preferibilmente all’ingresso ai luoghi di lavoro. Sono contemplati anche controlli successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa, ma Confindustria evidenzia come una verifica randomica durante l’attività non consenta di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Peraltro, un controllo a campione potrebbe portare il rischio di discriminazioni. E’ preferibile, quindi, un controllo generalizzato e che preceda l’ingresso in azienda.
- I soggetti incaricati delle verifiche devono essere individuati con un apposito atto formale.
- Il datore di lavoro deve stabilire le modalità del controllo, prevedendone le procedure in cui occorre determinare gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (valutare la previsione che siano due i soggetti verificatori a dimostrazione della correttezza dell’operato), la tracciatura formale della verifica negativa.
La verifica del certificato verde
- Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19”.
- Deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
- Non può comportare l’accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
- Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.
- Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione (occorrerà verificarne by design la compliance alla normativa a tutela dei dati personali).
Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
Le sanzioni per il green pass in azienda
Confindustria riporta in una tabella le sanzioni previste dal decreto, unitamente alle eventuali sanzioni disciplinari applicabili.
Norma | Violazione | Controllo | Sanzione | Sanzioni disciplinari o licenziamento | Durata | |||||
Art. 9 septies comma 6 | Comunicazione (prima dell’accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19 | Datore di lavoro | Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. | Escluso | Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21 | |||||
Art. 9 septies comma 6 | Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro | Datore di lavoro | Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento | Escluso | Fino alla presentazione della certificazione verde COVID- 19 e, comunque, non oltre il 31/12/21 | |||||
Art. 9septies, comma 7 | Imprese con meno di 15 dipendenti: mancata presentazione del certificato per 5 giorni | Datore di lavoro | Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta | Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni | ||||||
Art. 9 septies comma 8 | Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green pass | Datore di lavoro | Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento. | Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. | ||||||
Art. 9septies comma 4 | Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4) | Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento | ||||||||
Art. 9septies comma 5 | Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15/10/2021) | Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento. | ||||||||
Dubbi interpretativi green pass, secondo Confindustria
La nota di Confindustria si sofferma, infine, su alcuni dubbi interpretativi con riferimento all’apparato sanzionatorio.
- Laddove la norma commina una sanzione amministrativa (che presuppone l’ingresso nel luogo di lavoro), si applica anche la qualificazione della giornata come assenza ingiustificata dalla prestazione lavorativa? Per quanto la norma non sia chiara, Confindustria propende per ritenere non sostenibile una soluzione che legittimi la permanenza in azienda dei lavoratori privi di green pass.
- La qualificazione come assenza ingiustificata impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Secondo la nota di Confindustria, sì, a differenza di quanto avviene in caso di sospensione.
- Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà poi effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, dovrà poter predisporre una documentazione che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento di una eventuale contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).
Quanto al controllo dell’identità del lavoratore, si ritiene che, all’interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l’identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass.
Secondo l’interpretazione data da Confindustria, il datore di lavoro deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest’ultima.
Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, a fronte della mancata presentazione del green pass per cinque giorni consecutivi (nei quali il lavoratore è comunque considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione), il datore può assumere in sostituzione del lavoratore assente un’altra risorsa. Dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può ulteriormente sospendere il dipendente (anche laddove questi avesse recuperato il green pass) per un massimo di ulteriori dieci giorni, rinnovabili una sola volta. Questo meccanismo vale fino al 31 dicembre 2021.
Casistiche specifiche per l’obbligo green pass
- Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda.
Il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale il lavoratore si reca o anche dal vettore. Si suggerisce la previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente o dello stesso lavoratore al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) ovvero trovato senza certificato all’interno del luogo di lavoro.
- Il lavoro in turni
Il controllo potrà essere affidato al personale della vigilanza (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in azienda).
Considerazioni in materia di protezione dei dati personali
La nota di Confindustria prevede poi una sezione specifica sulla protezione dei dati personali, poiché le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali.
I dati oggetto di trattamento sono:
- le generalità del lavoratore, la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato o l’informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.
Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato. Non è consentita la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma.
Pertanto, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione, nè dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.
Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell’interessato.
La nota di Confindustria contempla, però, un’ipotesi peculiare che si riporta di seguito: in un’ottica organizzativa, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro. Secondo Confindustria, tale richiesta sembrerebbe compatibile con l’impianto della nuova norma che, infatti, prevede tra i presupposti per l’assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione).
La linea di Confindustria va, quindi, nel senso di ammettere che il datore di lavoro preveda espressamente tale comunicazione nella procedura sullo svolgimento dei controlli, riferita a un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle caratteristiche organizzative dell’impresa, senza che questo esoneri il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.
Analogamente, Confindustria ritiene ammissibile che il datore di lavoro chieda ai lavoratori di comunicare preventivamente, sempre con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se saranno in possesso di un di un green pass (o di una certificazione di esenzione) da controllare all’occorrenza; il fondamento del trattamento sarebbe la base giuridica ex art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n. 679/2016 (GDPR), ovvero il legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l’attività d’impresa.
Con riferimento alla possibilità di richiedere il possesso del green pass ai fini dell’assunzione, nella nota si ritiene che – trattandosi di un requisito di legge per l’accesso nel luogo di lavoro – il datore di lavoro potrebbe in astratto condizionare l’assunzione al possesso del certificato, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.