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L’uso delle webcam nella Didattica Digitale Integrata: come evitare problemi di privacy

L’uso della webcam per la Didattica Digitale Integrata è ammesso e non viola la riservatezza degli alunni, ma deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Spetta alla scuola stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentarne l’utilizzo

Pubblicato il 15 Ott 2021

Lucia Gamalero

Privacy Specialist e Responsabile GDPR Scuola

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Con l’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti sono finalmente tornati in classe, e tutte le attività didattiche – dall’infanzia, alla primaria, alla secondaria di I e II grado – sono ripartite in presenza.

La Didattica Digitale Integrata (DDI) non è però stata messa da parte, ma rappresenta ancora uno strumento essenziale per le scuole.

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Le possibili deroghe allo svolgimento delle attività in presenza

Il Ministero dell’Istruzione, nelle FAQ della sezione “Torno a scuola”, ha in ogni caso voluto ricordare che fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza, esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche.

Queste circostanze si sono puntualmente verificate, e a oggi, a un mese dalla prima campanella, alcune classi si ritrovano già a dover sospendere le attività scolastiche, non perché situate in zone arancioni o rosse, ma a causa di casi di quarantena disposti dall’autorità sanitaria competente.

Inoltre, come ricorda il Ministero nelle FAQ precedentemente citate, vi sono casi di alunni (certificati dalle competenti autorità sanitarie) che non possono seguire le lezioni in presenza per patologie gravi o immunodepressione, ai quali è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza” in modalità integrata, ovvero esclusiva secondo le particolari esigenze sanitarie di ognuno.

Piattaforma per la DDI: non serve il consenso per l’attivazione

In base alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione, tutte le scuole dovrebbero avere adottato già a partire dallo scorso anno un “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”, nonché una piattaforma per gestire questa modalità di insegnamento.

Tutti gli studenti dovrebbero quindi essere in possesso di un account personale che permetta loro di accedere a questo strumento didattico.

È importante ricordare come per l’iscrizione alle piattaforme e lo svolgimento delle attività non sia necessario richiedere alcun consenso da parte dell’istituto, in quanto il trattamento dei dati è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola.

Naturalmente è ancora oggi di fondamentale importanza che vengano attivati, per impostazione predefinita, solo i servizi strettamente indispensabili all’attività didattica.

Si ricorda inoltre che non è ammessa l’attivazione automatica di ulteriori funzionalità non necessarie allo scopo (es. geolocalizzazione o sistemi di social login).

Didattica Digitale Integrata nel “multiverso”: aspetti tecnologici, metodologici e didattici

L’importanza delle password per gli strumenti usati nella didattica digitale integrata

Per quanto riguarda i servizi dedicati alla Didattica Digitale Integrata, il Ministero dell’Istruzione consiglia alle scuole di adottare adeguate procedure di identificazione e autenticazione informatica degli utenti.

Suggerisce in pratica di utilizzare robusti processi di assegnazione di credenziali, definire password policy adeguate e differenziate in funzione degli specifici rischi del trattamento, e attribuire profili di autorizzazione che assicurino l’accesso selettivo ai dati.

Strumento fondamentale per tutelare la privacy e la riservatezza delle informazioni è la password, la quale deve essere sicura e difficile da individuare, in quanto rappresenta la “chiave” di accesso a portali che conservano al proprio interno dati riservati e personali.

Custodire con cura la password è la regola base per evitare che gli account vengano compromessi.

Al fine di preservare quanto inserito all’interno delle piattaforme per la DDI, è sempre opportuno ricordare agli studenti e al personale scolastico di scegliere password complesse, in modo da renderne più complicata l’individuazione.

Una password forte dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: essere composta da almeno otto elementi, contenere lettere (maiuscole e minuscole), numeri e caratteri speciali, e non includere il proprio nome o quello dei familiari, date di nascita, o qualsiasi altro riferimento alla propria persona.

L’uso della webcam nella didattica digitale integrata

Dall’inizio dell’anno scolastico a oggi, diversi minori “fragili”, non potendo rientrare in classe, hanno dovuto ricorrere alla DDI.

Alcuni dirigenti si sono dunque chiesti se è possibile attivare la webcam affinché lo studente possa seguire le lezioni con i compagni in un contesto in cui venga valorizzata la socializzazione, sia pur a distanza, a fini inclusivi.

Il Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, lo scorso anno ha affermato in un documento che “lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali”.

Detto ciò, possiamo affermare che la scuola, al fine di favorire il processo di insegnamento e apprendimento, può prevedere l‘utilizzo della webcam.

Tra l’altro, come avevano anche ricordato il Ministero e l’ufficio del Garante, nel contesto della DDI l’utilizzo della webcam “costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione”.

Si suggerisce in ogni caso di prevedere uno specifico “disclaimer” sui rischi per l’utilizzo della webcam in caso di diffusione delle immagini e di video.

È bene responsabilizzare l’alunno che segue in remoto la lezione – nonché i genitori – che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie, o perfino in veri e propri reati.

Si ribadisce quindi che l’utilizzo della webcam è ammesso e non viola la riservatezza degli alunni, ma deve avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

Spetta quindi alla scuola stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti all’interno del Regolamento sulla didattica a distanza.

Tale Regolamento deve contenere specifiche disposizioni sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di studenti e alunni e sull’utilizzo della piattaforma, specificando di utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola e mai per uso personale, e che il materiale caricato o condiviso deve essere inerente l’attività didattica.

In merito all’uso della webcam – che ribadiamo dunque essere lecito – si sottolinea che ci potrebbero anche essere casi specifici e particolari in cui il diritto alla riservatezza dello studente debba essere tenuto in considerazione, in quanto prevalente ai fini didattici (ad es. qualora lo studente viva in un particolare ambiente e contesto familiare).

In questi casi la scuola, dopo precise valutazioni della situazione e del contesto, anche con l’aiuto del proprio responsabile della protezione dei dati, bilanciando il diritto alla tutela della privacy con le esigenze didattiche, potrà eventualmente implementare altre modalità per lo svolgimento della lezione a distanza con lo studente.

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