Esperto risponde

Dichiarazione dei redditi, per la trasmissione telematica serve l’autenticazione

La dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente va firmata o autenticata solo dal professionista

Pubblicato il 10 Nov 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

software servizi fatturazione elettronica

DOMANDA

Cercando informazioni riguardo la necessità di firmare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2021, da parte del contribuente prima dell’invio telematico da parte del professionista (e quindi se la dichiarazione vada inviata firmata dal contribuente o meno), ho trovato un articolo di cui purtroppo non mi è chiaro il passaggio: “Quindi le firme che lei deve apporre sono sostanzialmente due. La prima, una tantum, quando al conferimento del mandato, e la seconda sulla copia dichiarazione trasmessa telematicamente dal professionista”. La seconda firma, va apposta prima o dopo l’invio telematico?

Giordano Cattani

RISPOSTA
Come indicato nella risposta al quesito a cui Lei fa riferimento, la dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate non contiene alcuna sottoscrizione analogica, essendo inviata mediante canali telematici ed essendo il documento informatico trasmesso sottoscritto mediante firma elettronica dell’intermediario, ovvero mediante autenticazione (tramite l’applicazione Entratel, fruibile anche tramite applicativi). Il passaggio a cui Lei fa riferimento chiarisce che l’intermediario/professionista deve apporre due firme. La prima è quella dell’impegno alla trasmissione telematica e la seconda è quella (mediante autenticazione tramite il canale Entratel o mediante firma digitale) contenuta nel file trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Un utile riferimento, con una piccola precisazione, è quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella pagina web dedicata alla presentazione della dichiarazione, in cui è riportato quanto segue: “Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest’ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.” La precisazione riguarda la parte sopra sottolineata, nel senso che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un obbligo di quest’ultimo, per cui una volta che il professionista/intermediario ha rilasciato al cliente l’impegno alla trasmissione e la copia della dichiarazione trasmessa, entrambe sottoscritte (anche digitalmente), ha assolto i suoi obblighi. Ciò è confermato anche

* dalla risposta all’interpello n.518 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'”originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta”. * Dalla risposta all’interpello n.97, in cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “Dalle norme sopra richiamate si evince che contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato (cfr. risoluzione n. 354/E dell’8 agosto 2008).” La seconda firma (firma elettronica/autentica o firma digitale) a cui Lei fa riferimento è quella che il professionista/intermediario ha già apposto sulla dichiarazione trasmessa telematicamente, quindi non è un adempimento ulteriore rispetto a quello già effettuato con la predisposizione e trasmissione della dichiarazione, a condizione che i files telematici vengano conservati ed esibiti a richiesta della Amministrazione Finanziaria. Su quest’ultimo punto mi sia permessa una riflessione: che senso ha che l’Amministrazione Finanziaria chieda al professionista intermediario copia di documenti (dichiarazioni trasmesse) di cui è già in possesso ?

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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