La guida

DL Sostegni bis, come funziona il contributo a fondo perduto perequativo per operatori economici

Il decreto attuativo del contributo a fondo perduto perequativo per operatori economici indica le istruzioni necessarie per richiedere e calcolare questa opportunità offerta dal DL Sostegni bis per chi ha subito peggioramenti nel risultato economico 2020 sul 2019

Pubblicato il 23 Nov 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

contributo a fondo perduto perequativo

L’articolo 1 del D.l. 73/2021 “Sostegni bis” convertito con modifiche dalla Legge 106/2021 ha disciplinato ai commi 16 – 27 il cosiddetto “Contributo a fondo perduto perequativo” per operatori economici subordinandone la concreta applicazione ad un futuro decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 20) e all’autorizzazione della Commissione Europea (comma 27). In data 16 novembre 2021 il Ministro Franco, ricevuta l’autorizzazione della Commissione Europea, ha firmato il Decreto attuativo attualmente in attesa di pubblicazione in G.U. nel quale vengono forniti i chiarimenti finora mancanti necessari per l’ottenimento del contributo.

A chi spetta il contributo a fondo perduto perequativo

I commi 18 e 19 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo per gli operatori economici:

  • i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • vi sia stato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 in misura pari o superiore al 30%

Cosa si intende per risultato economico – gli importi da comparare

Con il Provvedimento protocollo n. 227357/2021 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha precisato nell’allegato A quali siano i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare l’ammontare dei risultati economici d’ esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

Sostegni bis, le insidie del Contributo perequativo: ecco le zone d’ombra da chiarire

I contributi da scorporare dal peggioramento del risultato economico

Confrontati i risultati economici degli esercizi 2019 e 2020, verificato che il peggioramento dell’esercizio 2020 sia almeno pari o superiore al 30%, occorre sottrarre l’importo dei contributi già incassati dall’operatore economico in relazione ai seguenti provvedimenti:

  • articolo 25 DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio): contributo a fondo perduto che spettava a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai 2/3 di quello relativo al mese di aprile 2019;
  • articolo 59 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto): contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici che spettava a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 fosse inferiore ai 2/3 di quello relativo al mese di giugno 2019;
  • articolo 60 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto): Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese;
  • articolo 1 DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori): contributo a fondo perduto che spettava ad operatori economici operanti nei settori contraddistinti da codici ATECO individuati nell’allegato 1 dello stesso Decreto, erogato automaticamente agli operatori economici che avevano già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020
  • articolo 1-bis DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori): contributo a fondo perduto che spettava ad operatori economici operanti nei settori contraddistinti da codici ATECO individuati nell’allegato 2 dello stesso Decreto, erogato automaticamente agli operatori economici che avevano già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020
  • articolo 1-ter DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori): contributo a fondo perduto che spettava ad operatori economici operanti nei settori contraddistinti da codici ATECO individuati nell’allegato 4 dello stesso Decreto, erogato automaticamente agli operatori economici che avevano già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020
  • articolo 2 DL 172/2020 (c.d. Decreto Natale): contributo a fondo perduto per le attività dei servizi di ristorazione di cui all’allegato 1 dello stesso Decreto che spettava esclusivamente agli operatori economici che avevano già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 e veniva erogato in pari misura;
  • articolo 1 DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni): contributo a fondo perduto che spettava a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 fosse inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno 2019;
  • Articolo 1, commi 1-3 DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis): ulteriore contributo a fondo perduto che spettava agli operatori economici sulla base dei presupposti di cui all’articolo 1 del DL 41/2021 previa presentazione di nuova istanza
  • Articolo 1, commi 5-13 DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis): contributo a fondo perduto alternativo al precedente che spettava a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 fosse inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del periodo primo aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Non spetta alcun contributo se l’ammontare dei contributi sopra elencati e già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019.

Adempimenti dichiarativi per il contributo a fondo perduto perequativo

Ulteriori condizioni per l’ammissione al contributo a fondo perduto sono:

  • l’avvenuta valida presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
  • l’avvenuta valida presentazione entro il 30 settembre 2021 della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, in deroga al termine ordinario del 30 novembre 2021.

Eventuali dichiarazioni integrative o correttive relative ai periodi di imposta in corso al 31/12/2019 e/o al 31/12/2020 presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 non rilevano ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto qualora dovessero recare dati più favorevoli rispetto a quelle originariamente presentate.

Cause di esclusione

Inoltre sono esclusi esplicitamente:

  • i soggetti la cui partita IVA risulti inattiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
  • enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni);
  • soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).

Come fare domanda

Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.

L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Le percentuali da applicare

Qualora l’ammontare dei contributi sopra elencati e già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia inferiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019, per il calcolo del contributo a fondo perduto spettante occorrerà applicare a tale importo le percentuali seguenti:

  • 30% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
  • 20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
  • 15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
  • 10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
  • 5% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

L’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere centocinquantamila euro.

Contributo a fondo perduto perequativo: un esempio di calcolo 

Nell’esempio che segue, relativo a una SRL con ricavi/compensi pari a 390.000 euro, si ipotizzano validamente presentate le dichiarazioni dei redditi Società di Capitali relative ai periodi in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020 entro il 30 settembre 2021 che riportano i seguenti valori:

  • RF 63, col. 1, Dichiarazione redditi SC periodo di imposta in corso al 31/12/2019
  • Reddito Euro 95.000
  • RF 63, col. 1, Dichiarazione redditi SC periodo di imposta in corso al 31/12/2020
  • Reddito Euro 3.500
  • Differenza Euro 91.500

Verificato il requisito del peggioramento del risultato economico di almeno 30%

Contributi a fondo perduto già incassati Euro 28.400

Differenza Euro 63.100

Percentuale da applicare 20%

Contributo a fondo perduto spettante Euro 12.620

Trattamento fiscale del contributo

Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

Contributo a fondo perduto perequativo: come si ricevono i soldi

L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.

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