Esperto risponde

Come emettere la fattura dopo il documento commerciale: le regole

Approfondiamo la procedura per emettere fattura se già è stato emesso il documento commerciale

Pubblicato il 26 Nov 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Emissione di un documento commerciale a fronte di una prestazione di servizi, documento commerciale riscosso ovviamente in quanto il cliente che si è iscritto al corso ha pagato e di conseguenza essendo tutti i clienti solitamente soggetti privati, si emette il documento commerciale al momento della riscossione. Successivamente uno di questi clienti richiede la fattura. Ora, c’è il rischio di duplicazione dell’imposta in quanto il documento commerciale on line è stato emesso e solo alcuni giorni dopo il cliente richiede specificatamente la fattura.

  • Si emette documento commerciale di storno relativamente al precedente documento commerciale e poi si emette fattura elettronica
  • Non si storna il documento commerciale ma si procede con una fattura differita riportando su Altri Dati Gestionali gli estremi del documento commerciale che ha preceduto la fattura, procedendo poi a scorporare l’iva in sede di liquidazione.

Quale delle due procedure è quella più corretta?

Simone Marchegiani

RISPOSTA

Premesso che l’articolo 22 del DPR 633/1972 prevede che la fattura non possa essere richiesta oltre il momento di effettuazione della operazione (per le prestazioni di servizi quindi del pagamento), non è infrequente il caso in cui il cessionario/committente la richieda in ritardo. Premesso che Lei può sempre rifiutarsi di emetterla, vediamo come poter andare incontro alle esigenze del cessionario/committente. Ipotesi 1. Lo storno dei documenti commerciali (c.d. “annullo”) è una procedura priva del relativo supporto normativo, che invece ritroviamo nell’articolo 26 del DPR 633/1972, ossia nel caso in cui per una operazione sia stata emessa fattura. Anche a voler tentare una applicazione analogica alla ipotesi di emissione di documento commerciale, non sembra ricorrano le condizioni per ritenere che un documento commerciale regolarmente emesso possa essere annullato quando non ci troviamo in presenza di “… nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”; infatti, l’operazione a monte è valida ed integra tra le parti. L’unica argomentazione di “conforto” alla tesi dell’annullo potrebbe essere data dalla prassi, per cui spesso si emette nota di credito per correggere un errore di fatturazione, anche se non espressamente previsto dalla norma; in questo caso dovremmo assumere di aver emesso un documento commerciale (privato consumatore) ad un soggetto diverso rispetto a quello effettivo (il titolare di partita IVA), e quindi procedere all’annullo e alla emissione del documento corretto. Nella ipotesi 2, la emissione del documento commerciale potrebbe essere considerato propedeutico alla successiva emissione della fattura differita, ai sensi del comma 4, lettera a) dell’articolo 21 DPR 633/1972, ma nel caso in esame penso che il documento commerciale sia sprovvisto della indicazione principale richiesta dalla citata norma, ossia la identificazione della controparte con la quale è stata effettuata l’operazione. Quindi ritengo che la soluzione più corretta sia emettere una fattura immediata, con riferimento al documento commerciale, e con la stessa data, come suggerito nella FAQ n. 45 del 21 dicembre 2018, che così prevede: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

– nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);

– nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

– nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

– nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”.

Ricordo che la lunghezza del campo “TipoDato” è attualmente di 10 caratteri, per cui i suggerimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate devono essere rettificati per rispettare i vincoli tecnici, indicando quindi per esempio “Scontrino”, “ Ricevuta” o “Doc.comm.” Nella ipotesi in cui fossero state già emesse altre fatture e Lei non volesse compromettere la progressione data fattura/numero fattura, potrebbe avvalersi di una distinta numerazione.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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