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Crediti di imposta 4.0, ecco i codici tributo e i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito come effettuare la compilazione della dichiarazione dei redditi e i codici tributo da indicare nell’ambito della fruizione dei crediti di imposta previsti dal Piano Transizione 4.0 e riconosciuti dal PNRR

Pubblicato il 09 Dic 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Transizione 4.0

Indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dei crediti di imposta, maturati e fruiti in compensazione con modello F24, riconosciuti dal PNRR a fronte di investimenti 4.0: con la risoluzione n. 68/E pubblicata il 25 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, oltre ad istituire i codici tributo da utilizzare a tal fine, ha anche puntualmente individuato gli specifici righi dichiarativi e le relative caselle del modello dove riportare i crediti stessi così da permettere i controlli sulla loro spettanza.

PNRR e Transizione 4.0, quali sono i crediti di imposta

Il documento di prassi prende spunto, nella parte motivazionale, dalla Decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (PNRR) adottata 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin. Più nello specifico, viene ricordato come nell’allegato a tale Decisione sono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale: l’assegnazione delle risorse su base semestrale è strettamente correlato al loro conseguimento. La risoluzione in commento si occupa in dettaglio delle disposizioni nazionali che hanno dato attuazione, al momento, alla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR. Tale misura ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:

a) beni capitali;

b) ricerca, sviluppo e innovazione;

c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Ebbene, come ricordano le Entrate, tali agevolazioni ed i relativi codici tributo, da indicare in compensazione nel modello di pagamento F24 e da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili, consistono attualmente in:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard (art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio 2020; art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio 2021);
  • credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209, Bilancio 2020);
  • credito d’imposta formazione 4.0. (art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Stabilità 2018).

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Transizione 4.0, i codici tributo per le agevolazioni

Più nel dettaglio, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “6933”, per il credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 189 della L. 160/2019
  • “6934”, per il credito d’imposta investimenti beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 190 della L. 160/2019;
  • “6935”, relativo al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari” ex art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020; tale codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
  • “6936” relativo al credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020;
  • “6937”, relativo al credito d’imposta investimenti in beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 1058 della L. 178/2020.

Crediti di imposta 4.0, come compilare la dichiarazione dei redditi

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio e controllo sull’utilizzo dei predetti crediti di imposta, gli stessi devono essere indicati nel quadro RU, nelle dichiarazioni dei redditi 2021, il quale va compilato infatti dai contribuenti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. In particolare, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Modalità analoghe di monitoraggio verranno individuate anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle quali saranno inoltre monitorabili:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021;
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.

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