E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre, il decreto legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1972 relativa al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Codice delle comunicazioni elettroniche in Italia
Il decreto entra in vigore il 24 dicembre 2021, ed ha per oggetto disposizioni in materia di: reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; gruppi chiusi di utenti; reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; servizi radioelettrici.
Nuovo codice comunicazioni elettroniche: cosa cambia per i diritti dei consumatori
La pubblicazione permette di fatto di chiudere la procedura di infrazione avviata il 4 febbraio 2021 dalla Commissione europea nei confronti di 24 Stati membri dell’UE ( tra cui l’Italia) per il mancato recepimento delle nuove norme europee in materia di telecomunicazioni, e. segnatamente, per il mancato recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche entrato in vigore nel dicembre 2018, con il quale l’Unione Europea ha aggiornato il priori quadro normativo relativo alle comunicazioni elettroniche.
Contratti 24 mesi
Secondo il codice ora ogni contratto di telefonia, comprese le rate di apparati, dovrà durare massimo 24 mesi; con in più l’obbligo di prevedere tra le offerte commerciali almeno un’offerta con “una durata massima iniziale di 12 mesi”. Punto dove c’è grande interesse da parte del mercato e dei consumatori, considerando che finora i contratti sono durati anche 48 mesi con le rate da pagare anche dopo la disdetta, per bloccare il cliente e la concorrenza.
L’attuale testo è un compromesso, maturato dopo il passaggio parlamentare: il decreto prima prevedeva massimo dodici mensilità. Secondo gli operatori dodici mesi sono troppo pochi: le singole rate sarebbero state troppo care e così ne sarebbe stato disincentivato il passaggio a nuove tecnologie. Come il 5G e la fibra ottica nelle case, che richiedono apparati ad hoc come lo smartphone e il router, pagati appunto a rate.
Sola eccezione al limite dei 24 mesi, nel nuovo codice, “se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”. Tuttavia, “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu’ del presente articolo”.
Tutto ciò vale anche per micro imprese, professionisti e organizzazioni salvo accordi diversi con operatore.
Super sanzioni per Agcom e il Mise
Aumenta anche il potere sanzionatorio di Agcom: in particolare, oltre alle solite sanzioni ordinarie fino a un milione di euro, se un operatore viola i suoi ordini o diffide può ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240mila a 5 milioni, più il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti”. In più, se si tratta di una “violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato” si arriva a una super sanzione tra il 2 e il 5 per cento del fatturato.
Trasparenza su rinnovo automatico e su calo prezzi
Il nuovo codice comunicazioni elettroniche impone anche agli operatori maggiore trasparenza sui rinnovi automatici (ora tutti i contratti si rinnovano in automatico salvo disdetta). “Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi”. Quindi si potrà sapere anche se gli operatori hanno nel frattempo ridotto i prezzi e premere per cambiare tariffa o cambiare operatore.
Inoltre, i fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
Più forte diritto di recesso
I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni
contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di
disattivazione se non accettano le nuove condizioni.
Quanto sopra già era in vigore prima con delibere Agcom, ma ora entra nella norma primaria e quindi è diritto più forte. Inoltre “il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni (contro gli attuali 30, ndr.) dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole”.
Edifici con bollino banda ultra larga
Un’altra novità significativa è che d a gennaio 2022 i nuovi edifici o quelli che subiscono interventi dovranno avere un attestato di compatibilità “digitale”, per la banda ultra larga, rilasciato da un tecnico.
Prezzi frequenze
Cambiano anche i prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze. Non ci sono più gli sconti a volume, un punto che ha già suscitato forti proteste da parte dei grandi operatori. Di contro i prezzi ora sono più equi, perché sono più graduati in base all’effettivo utilizzo; chi usa poco le frequenze – segnatamente piccoli operatori in zone svantaggiate – pagherà di meno rispetto a quanto fatto finora. E questo sarà un vantaggio sia per la concorrenza sia per la copertura di zone in digital divide con connessioni banda ultra larga wireless.
Iter del codice comunicazione elettroniche
Il termine per il recepimento del codice nella legislazione nazionale era fissato al 21 dicembre 2020.
La norma ha avuto un iter abbastanza complesso ed era stato oggetto anche di una procedura pubblica di consultazione indetta dal Ministero dello sviluppo economico al fine di “acquisire l’orientamento del mercato sugli obiettivi della direttiva individuati all’interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa”.
Da ultimo la commissione Trasporti della Camera aveva a espresso parere favorevole unanime, con numerose osservazioni, sullo schema di decreto legislativo a lei trasmesso.
Tra le altre cose quest’ultimo atto aveva sollecitato un rafforzamento dei poteri dell’Autorità di garanzia nel settore delle TLC invitando il Governo a valutare l’opportunità di: “attribuire specifici e chiari poteri all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti.”
Secondo la Commissione parlamentare infatti “ Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell’Agcom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono”.
La struttura del codice comunicazioni elettroniche
Il Dlgs è costituito da un maxi-primo articolo che sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs259/2003), con gli articoli da 1 a 98 tricies, e da altri cinque articoli che si riferiscono principalmente alla diversa collocazione degli allegati al codice, rispetto alla numerazione adottata in precedenza, dai criteri per la Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La formulazione normativa adottata, ovvero la sostituzione di diversi articoli del codice originario, adottando una numerazione romana molto estesa, che era già stata sperimentata con il decreto di attuazione del Regolamento generale privacy, appare in verità ingenerare qualche dubbio per una serie di motivi: così come con il novellato codice per la protezione dei dati personali, l’interprete dovrà andare a confrontare il testo esistente con quanto modificato dal decreto legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021.
Questo tipo di formulazione normativa di solito viene adottata di solito in sede parlamentare in via provvisoria per lasciare poi il posto ad articoli ben definiti.
Nel caso del decreto di attuazione privacy, come nel decreto di recepimento del codice europeo, atti tutti di competenza dell’esecutivo, invece è rimasta la formulazione romana estesa.
Come risultato vi è uno spacchettamento dell’art 98 del codice in decine di articoli, aventi la stessa numerazione dell’art 98, ma che vanno ad incidere, abrogandoli o modificandoli gli articoli del codice previgente.
DDL Concorrenza
Fra le altre cose il Governo è intervenuto anche extra ordinem nel settore delle comunicazione elettroniche, attraverso l’approvazione in via preliminare il 4 novembre scorso del disegno di legge concorrenza 2021 che interviene anche su diversi punti relativi alle comunicazioni elettroniche.
In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, il DDL Concorrenza interviene a modificare alcune norme del d. lgs. n. 33 del 2016 con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Il testo riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti.
Inoltre vengono inseriti obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità.
Il DDL introduce poi per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso esplicito per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.