DOMANDA
Dopo aver inviato una fattura elettronica alla PA mi accorgo di averla sbagliata e rimando con numero diverso un’altra fattura. Quella errata è stata rifiutata. Ora il consulente mi dice di fare una nota di credito poiché la fattura errata comunque risulta emessa. La PA a sua volta mi ha risposto che rifiuterà la nota di credito come devo comportarmi? Sono in regime forfettario.
Paolo Lombardi
RISPOSTA
Premetto che la risposta alla sua domanda è che Lei deve emettere la nota di credito ed è corretto che l’Ente la rifiuti. Mi lasci però esprimere le mie perplessità su una questione che – a mio modesto avviso – è frutto di una discutibile interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate alla fattispecie relativa alle fatture rifiutate dalle Pubbliche Amministrazioni. Col principio di diritto n.17 del 30/10/2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “… ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio». Alla luce di questa affermazione, la fattura elettronica rifiutata si considererebbe comunque emessa, per cui l’unico modo per neutralizzata sarebbe l’emissione di una nota di credito. Avendo tuttavia l’Ente rifiutato la fattura, dovrebbe per forza di cose rifiutare anche la nota di credito, altrimenti si troverebbe tra le mani una operazione monca. Tuttavia vi sono diversi ostacoli che si frappongono alla tesi che propende per l’obbligo di emissione della nota di credito (ma questo è solo il mio pensiero):
1. Il paragrafo 4.5 dell’allegato B citato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto afferma che “il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica”; quindi si fa riferimento ad una fattispecie complessa, a formazione progressiva, la cui mancata conclusione non può generare un documento avente rilevanza giuridica, tra l’altro asimmetrica, per quanto più avanti detto; 2. Le regole tecniche che sovraintendono al funzionamento del sistema di interscambio considerano una fattura elettronica, a fronte della quale esiste un esito di rifiuto da parte della PA destinataria, come inesistente, prova ne è che il SDI le ha permesso di riemettere per ben tre volte la stessa fattura con lo stesso numero, superando quindi i controlli di “unicità” previsti all’uopo; 3. Non ha alcun senso logico e giuridico ritenere che una fattura rifiutata possa avere una efficacia “asimmetrica” tra emittente e destinatario, in palese contrasto con i principi di neutralità dell’imposta che hanno ispirato i provvedimenti normativi comunitari e nazionali in materia di IVA. La forzatura appare in tutta la sua dimensione solo considerando che la emissione della nota di credito dovrà essere rifiutata dalla Pubblica Amministrazione. Con buona pace della semplificazione e della economia procedurale. In sostanza, la attribuzione alle Pubbliche Amministrazioni del potere di accettazione/rifiuto dovrebbe essere considerata come una condizione sospensiva che si realizza in caso di accettazione (espressa o tacita) e non si realizza nel caso di rifiuto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome