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Registro del terzo settore, come iscriversi con SPID e CIE

SPID e CIE possono essere utilizzati per accedere al Runts – Registro del terzo settore e iscriversi al registro telematico del Ministero del Lavoro: da febbraio 2022 inizieranno le verifiche sulle posizioni

Pubblicato il 23 Dic 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners, Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Conservazione documentale

Accesso alla piattaforma online del Runts – Registro unico nazionale del terzo settore con SPID e CIE per iscriversi al registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117). La piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) viene assicurata attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti: vediamo la situazione.

Registro unico nazionale del terzo settore, la roadmap

Il cronoprogramma – per una nuova era digitale per il Terzo Settore – è stato a tal fine definito con decreto prot. nr. 561 datato 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponendo quanto segue:

  • dal 23 novembre 2021: Ministero, Regioni e province autonome hanno iniziato il trasferimento, sul nuovo sistema informativo, dei dati degli enti già iscritti alla data del 22 novembre 2021 ai rispettivi registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione sociale (APS);
  • dal 24 novembre 2021, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, possonno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Già dal 23 novembre non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.
  • dal 22 febbraio 2022, infine, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

Tra alcuni mesi, inoltre, secondo quanto indicato dallo stesso Ministero del Lavoro, tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo, saranno gradualmente rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, le quali saranno via via estese.

Cos’è il 5 per mille: ecco come si assegna e a quale registro iscriversi

Registro unico nazionale del terzo settore, come funziona

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti. L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Perimetro soggettivo: cosa si intende

Possono iscriversi al Runts le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo. Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

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