DOMANDA
Una nota di credito elettronica è stata rifiutata perché la fattura corrispondente era stata accettata e pagata. In questo caso è necessario emettere nota di debito o lasciare così?
Rita Spadar
RISPOSTA
Col principio di diritto n.17 del 30/10/2020 l’Agenzia delle Entrate fornito indicazioni secondo cui la fattura elettronica si avrebbe per emessa al momento della sua trasmissione al destinatario Ente Pubblico, affermando che: “… ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio». Alla luce di questa affermazione, per coerenza col principio sopra riportato, anche la nota di credito rifiutata dovrebbe avere lo stesso trattamento ed annullata con una nota di debito. Mi lasci tuttavia esprimere le mie perplessità sulla posizione dell’Agenzia delle Entrate, espresse in più occasioni anche su questa rivista.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome