DOMANDA
Si può rifiutare una fattura elettronica emessa nei confronti di una PA se il CIG non è indicato nell’apposita casella del file XML?
RISPOSTA
Il Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 – Min. Economia e Finanze, al comma 1, lettera b) dell’articolo 2/bis, prevedono che la fattura elettronica possa essere rifiutata per la “…omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2”. La compilazione dell’apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica consente la elaborazione dei dati in maniera automatica, per cui la indicazione del CIG nella descrizione dei beni o in un altro campo di fatto non consente la corretta interpretazione dei dati. Nella ipotesi in cui il dato fosse stato riportato in un campo generico (per esempio, nella descrizione) si potrebbe sostenere che l’adempimento di legge è stato comunque rispettato.Tuttavia è evidente che il vantaggio dell’utilizzo della fattura elettronica sta nella “strutturazione” dei dati, in mancanza dei quali tutti i benefici e gli automatismi per cui è stato avviato il progetto di fattura elettronica verrebbero a perdersi. Per questo motivo, ritengo che una eventuale presa di posizione sulla validità della fattura con il CIG indicato in un posto non convenzionale potrebbe anche non sortire effetto positivo, ed io aggiungo giustamente. Detto ciò, ritengo anche che se l’Ente accettasse la fattura in questione non incorrerebbe in alcuna violazione di legge.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome