L'analisi

“Sconti-fedeltà” e antitrust: cosa insegna il caso Intel

Gli sconti fedeltà sono una pratica che minaccia la libera concorrenza? Un’analisi delle pronunce giurisprudenziali dell’Unione a partire dal caso Intel: la posta in gioco, la storia, le motivazioni dell’ultima sentenza di gennaio 2022

Pubblicato il 15 Feb 2022

Enrico Quaranta

Magistrato - già Capo di Gabinetto AGCM

sconti fedeltà antitrust

Sconti fedeltà e antitrust: a distanza di 13 anni dal primo provvedimento e di quasi venti dai fatti, a gennaio 2022 il Tribunale della UE ha annullato ad Intel la multa di 1,06 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei processori x86 tra ottobre 2002 e dicembre 2007[1], in particolare per l’utilizzo di specifiche strategie di esclusione della concorrenza.

Vediamo nel dettaglio le motivazioni della sentenza e come la giurisprudenza comunitaria ha trattato il tema degli sconti fedeltà e/o di esclusiva.

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Sconti fedeltà e antitrust: qual è la posta in gioco

In linea generale, per sconti fedeltà si possono intendere le riduzioni del prezzo di listino di un prodotto che un fornitore o un venditore offrono ad un acquirente o ad un distributore come esplicita o implicita ricompensa in cambio di un rapporto di sostanziale esclusività.

In altri termini, diversamente dallo sconto standard, quello di fedeltà rientra in uno schema fidelizzante in cui:

a) da una parte, concede benefici sostanziali ad un cliente nel caso in cui mantenga o incrementi il suo livello di spesa verso un particolare fornitore;

b) dall’altra, importa l’applicazione di sanzioni al medesimo cliente nel caso in cui si rivolga ad un fornitore concorrente.

Qualora i concorrenti siano in grado di competere in eguale misura con i rivali ed i consumatori rispondono allo stesso modo agli incentivi proposti da ciascuno, può convenirsi che le pratiche fidelizzanti non siano anticoncorrenziali, quanto piuttosto strumenti a supporto di una concorrenza di prezzo, che a sua volta può aumentare il livello generale di benessere sociale.

Diversamente, in presenza di un’impresa dominante, gli schemi fidelizzanti possono causare distorsioni cruciali da un punto di vista della politica della concorrenza.

Sconti fedeltà e antitrust: la storia del caso Intel

Il 13 maggio 2009 la Commissione europea aveva inflitto ad Intel un’ammenda di 1,06 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori 2 x86 3 tra l’ottobre 2002 e il 2007.

La Commissione aveva ritenuto che la società avesse messo in piedi una strategia volta all’estromissione dal mercato di suoi concorrenti.

A suo avviso, l’abuso di posizione dominante sarebbe consistito nell’adottare due condotte illecite nei confronti dei suoi partner commerciali:

a) restrizioni allo scoperto;

b) sconti condizionati.

Nello specifico, e con particolare riguardo alla seconda di tali condotte, Intel avrebbe applicato a quattro grandi produttori di apparecchiature informatiche (Dell, Lenovo, Hewlett-Packard e NEC) sconti condizionati al fatto che questi si rifornissero dalla stessa per tutto, o quasi tutto, il loro fabbisogno di processori x86.

Allo stesso modo, Intel avrebbe accordato pagamenti a un distributore europeo di dispositivi microelettronici (Media-Saturn-Holding) sottoposti alla condizione che quest’ultimo vendesse esclusivamente computer equipaggiati con processori x86 di Intel.

Nella ricostruzione della Commissione, gli sconti condizionati ed i pagamenti erano volti a fidelizzare i quattro produttori e Media-Saturn e, in tal modo, avrebbero ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di Intel di competere sulla base dei meriti dei loro processori x86.

L’effetto della condotta anticoncorrenziale di Intel, inoltre, sarebbe stato di contribuire a ridurre la scelta offerta ai consumatori nonché gli incentivi all’innovazione.

Avverso a tale decisione, Intel ha proposto un ricorso, rigettato dal Tribunale UE con sentenza del 12 giugno 2014 [2].

Intel ha impugnato anche questa decisione, deducendo l’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’omettere di esaminare la rilevanza e le effettive conseguenze anticoncorrenziali degli sconti controversi.

La sentenza è stata annullata dalla Corte UE il 6 settembre 2017 con rinvio della causa[3].

La Corte ha rilevato che il Tribunale – come del resto la Commissione – aveva ragionato ritenendo che gli sconti di fedeltà accordati da un’impresa in posizione dominante avessero, per loro natura e di per sé, l’attitudine a restringere la concorrenza, facendone derivare che ai fini dell’accertamento dell’illecito non era necessaria la verifica di tutte le circostanze del caso di specie, né, in particolare, procedere un test AEC.

Ha aggiunto però che la Commissione aveva comunque effettuato un esame delle circostanze del caso concreto, che l’aveva condotta a concludere che un concorrente altrettanto efficiente di Intel avrebbe dovuto praticare prezzi che non sarebbero stati economicamente sostenibili e che, pertanto, la pratica degli sconti controversi era idonea ad avere effetti di esclusione dal mercato di un tale concorrente.

In virtù di tale passaggio di motivazione dell’Autorità, la Corte ha quindi ritenuto che il test AEC avesse in realtà assunto rilievo nella valutazione della Commissione della capacità delle pratiche in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato dei concorrenti, tal per cui il Tribunale sarebbe stato tenuto ad esaminare tutti gli elementi forniti dall’impugnante in merito al test ed ai suoi esiti.

Pertanto, avendo il Tribunale omesso tale passaggio, come detto la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale per la valutazione dei motivi addotti da Intel e, di conseguenza, della capacità effettiva degli sconti controversi di restringere la concorrenza.

Sconti fedeltà e antitrust: la sentenza su Intel di gennaio 2022

Con la sentenza del 26 gennaio 2022, il Tribunale UE, in sede di rinvio, ha annullato parzialmente la decisione impugnata, nei limiti in cui essa ha qualificato gli sconti controversi come un abuso, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, e ove ha inflitto a Intel un’ammenda per il complesso dei suoi comportamenti qualificati come abusivi.

La pronunzia presenta una serie di aspetti rilevanti, alcuni dei quali relativi al thema decidendum e alle parti della sua prima pronunzia considerati cosa giudicata.

Il Tribunale ha infatti rilevato che l’annullamento della sentenza iniziale sia stato giustificato esclusivamente dall’omessa valutazione in detto ambito dell’argomentazione di Intel volta a confutare l’analisi AEC presentata dalla Commissione.

Da ciò fa derivare che alcuni elementi della prima decisione possano essere ritenuti accertati e, segnatamente, delle constatazioni della sentenza iniziale relative alle restrizioni allo scoperto operate da Intel e al loro carattere illegittimo alla luce dell’articolo 102 TFUE.

Per quanto qui rileva, il Tribunale ha poi richiamato le conclusioni esposte nella sentenza iniziale, quanto alla avvenuta dimostrazione da parte della Commissione dell’esistenza effettiva degli sconti controversi.

Procedendo sulle domande di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha quindi affermato:

a) che un sistema di sconti di esclusiva istituito da un’impresa in posizione dominante sul mercato può essere qualificato, per sua stessa natura, di restrizione della concorrenza, i cui effetti restrittivi possono presumersi;

b) che tale sia, tuttavia, solo una presunzione semplice, che non esonera l’autorità procedente dall’esaminarne i reali effetti anticoncorrenziali.

In virtù di tali premesse, il Tribunale ha sostenuto in punto di diritto ed in ordine al modus procedendi dell’autorità, che nell’ipotesi in cui un’impresa in posizione dominante sostenga, nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova offerti, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato che le sono addebitati, la commissione deve analizzare la capacità effettiva anticoncorrenziale del sistema degli sconti.

A suo dire, per compiere tale analisi occorre che l’autorità verifichi:

1) l’ampiezza della posizione dominante dell’impresa sul mercato pertinente;

2) il tasso di copertura del mercato ad opera della pratica concordata;

3) l’oggetto, le condizioni e le modalità di concessione degli sconti di cui trattasi.

Il Tribunale ha aggiunto che ove ai fini che precedono sia stata svolta un’analisi economica e sia stato effettuato un test AEC, detto test deve entrare a far parte degli elementi che l’autorità deve prendere in considerazione nel valutare la capacità del sistema di sconti di restringere la concorrenza[4]

In ragione delle premesse che precedono e della circostanza per cui la sentenza sull’impugnazione indica che il test AEC ha avuto un’importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica di sconti in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato, il Tribunale ha convenuto sulla necessità di esaminare gli argomenti avanzati da Intel in merito al test.

Ciò non dopo aver ricordato che, come in tutti i casi di accertamento di un abuso di posizione dominante, anche nell’ipotesi in cui si versi nell’accertamento della capacità degli sconti controversi di restringere la concorrenza debbano applicarsi le regole abituali ed ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova.

In virtù di tali considerazioni e del principio della presunzione d’innocenza applicabile anche in materia, l’autorità procedente deve dimostrare l’esistenza di tale infrazione, se necessario mediante un insieme di indizi precisi e concordanti, in modo da non lasciare sussistere alcun dubbio al riguardo.

Quindi, ad avviso del Tribunale, ove la Commissione abbia sostenuto che taluni fatti accertati possono essere spiegati soltanto da un comportamento anticoncorrenziale, l’esistenza dell’infrazione non può dirsi neanche logicamente provata qualora le imprese interessate forniscano altra spiegazione plausibile dei fatti.

Applicando dette regole al caso posto alla sua attenzione ed esaminando gli argomenti relativi agli errori che la Commissione avrebbe commesso nella sua analisi AEC, il Tribunale ha concluso che l’autorità non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la capacità di ciascuno degli sconti controversi di produrre un effetto di esclusione dal mercato, alla luce degli argomenti formulati da Intel riguardo alla valutazione, da parte della Commissione, dei criteri di analisi pertinenti.

Nello specifico:

I) per l’applicazione del test AEC a Dell, il Tribunale rileva che, nelle circostanze del caso di specie, è vero che la Commissione poteva validamente basarsi, ai fini della valutazione della “quota contendibile”, su dati noti di operatori economici diversi dall’impresa dominante. Tuttavia, dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati da Intel a tale riguardo, il Tribunale conclude che questi ultimi sono idonei a far sorgere dubbi sul risultato di tale valutazione e pertanto giudica insufficienti gli elementi utilizzati dalla Commissione per concludere nel senso della capacità degli sconti concessi a Dell di produrre un effetto di esclusione dal mercato per tutto il periodo pertinente;

II) analoghe conclusioni il Tribunale compie sull’analisi dello sconto concesso alla HP, poiché l’effetto di esclusione dal mercato constatato non era stato, in particolare, dimostrato per tutto il periodo dell’infrazione;

III) relativamente agli sconti concessi, a varie condizioni, alle società appartenenti al gruppo NEC, il Tribunale rileva l’erroneità dell’analisi della Commissione sia quanto al valore degli sconti condizionati, sia per aver considerato i risultati di un solo trimestre all’intero periodo dell’infrazione;

IV) in ordine agli sconti concessi a Lenovo, il Tribunale conclude per l’insufficienza di prova in merito alla capacità degli stessi di produrre un effetto di esclusione dal mercato, a causa di errori commessi dalla Commissione nella valutazione numerica dei vantaggi in natura in questione;

V) il Tribunale ha concluso nello stesso senso per quanto riguarda l’analisi AEC relativa a Media-Saturn, considerando, in particolare, che la Commissione non aveva in alcun modo spiegato le ragioni che l’avevano indotta ad estrapolare, nell’analisi dei pagamenti concessi a tale distributore, i risultati ottenuti, ai fini dell’analisi degli sconti concessi a NEC, per un periodo di un trimestre a tutto il periodo di infrazione.

Il Tribunale ha inoltre rilevato il vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione per non avere debitamente esaminato il criterio relativo al tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata, né proceduto a un’analisi corretta della durata degli sconti.

Dall’insieme delle argomentazioni svolte, il Tribunale ha fatto derivare che l’analisi realizzata dalla Commissione sia stata incompleta e, in ogni caso, non utile a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che gli sconti controversi della ricorrente erano in grado di o idonei ad avere effetti anticoncorrenziali, con il conseguente annullamento della decisione nella parte in cui essa considera tali pratiche come costitutive di un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Infine, per quanto riguarda l’incidenza di un siffatto annullamento parziale della decisione impugnata sull’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione a Intel, il Tribunale ha affermato non poter individuare l’importo dell’ammenda, annullandola integralmente.

Sconti fedeltà e antitrust: le altre pronunce giurisprudenziali

La decisione commentata offre l’occasione per esaminare il tema degli sconti di fedeltà, della relativa analisi economica a fini antitrust e della giurisprudenza formatasi riguardo alla rilevanza delle circostanze del caso concreto e del test AEC per verificare se ad essi sia conseguita un’effettiva restrizione della concorrenza.

La sentenza Roche

La giurisprudenza comunitaria ha iniziato ad occuparsi di tale tematica a partire dalla cd. sentenza Roche[5] nell’ambito della quale la Corte ha affermato la liceità degli sconti di quantità “che dipendono solo dal volume degli acquisti” e non degli sconti di fedeltà, intesi quali “riduzioni subordinate alla condizione che il cliente – indipendentemente dal volume, rilevante o trascurabile degli acquisti – si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante”.

In particolare, secondo la Corte tali sconti di fedeltà, così come ogni impegno di approvvigionamento esclusivo concluso da un’impresa che ha una posizione dominante sul mercato, siano incompatibili con lo scopo di avere una concorrenza non falsata.

Ciò perché essi non si fondano su una controprestazione o prestazione economica che li giustifichi, ma mirano piuttosto a togliere all’acquirente o a ridurre la possibilità che questi ha di approvvigionarsi, oltre che a precludere l’accesso al mercato agli altri produttori.

A questa prima decisione ne sono seguite altre, ma il tema è stato oggetto da ultimo, soprattutto della sentenza Tomra[6] e della sentenza Intel (sentenza iniziale), dando luogo a visioni diverse ed anche ad incertezze interpretative.

La sentenza Tomra

Nella sentenza Tomra la Corte ha stabilito, quanto agli sconti concessi da un’impresa in posizione dominante ai suoi clienti, che “essi possono essere contrari all’articolo 102 TFUE […] Nel caso di un’impresa in posizione dominante che pratichi un sistema di sconti, detta impresa abusa di tale posizione quando, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, essa applica, o in virtù di accordi con gli acquirenti o unilateralmente, un regime di sconti di fedeltà, vale a dire sconti subordinati alla condizione che il cliente – quale che sia, peraltro, l’importo, considerevole o minimo, dei suoi acquisti – si approvvigioni per la totalità o per una parte significativa del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante.

Al riguardo, occorre valutare l’insieme delle circostanze, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, ed esaminare se tali sconti mirino, mediante un vantaggio che non è giustificato da alcuna prestazione economica, a togliere o a ridurre all’acquirente la possibilità di scelta per quel che concerne le sue fonti di approvvigionamento, a precludere l’accesso al mercato ai concorrenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata. Un sistema di sconti deve quindi essere considerato contrario all’articolo 102 TFUE se mira ad impedire che i clienti dell’impresa in posizione dominante si approvvigionino presso produttori concorrenti”.

Ha aggiunto che in “un sistema di sconti retroattivi da parte di un’impresa in posizione dominante, la fatturazione di «prezzi negativi», vale a dire prezzi al di sotto dei costi, ai clienti non costituisce una condizione preliminare per la constatazione del carattere abusivo di un tale sistema di sconti”.

Secondo la decisione in commento, un tale sistema assume, quindi, un carattere anticoncorrenziale allorché:

(I) l’incentivo a rifornirsi esclusivamente o pressoché esclusivamente presso determinate imprese sia particolarmente forte e, in particolare, quando siano combinate eventuali soglie con un meccanismo in forza del quale il beneficio legato al superamento, a seconda dei casi, della soglia di premio o di una soglia più vantaggiosa si ripercuota su tutti gli acquisti effettuati dal cliente durante il periodo considerato e non soltanto sul volume di acquisti eccedente la soglia di cui trattasi;

(II) la combinazione di un sistema di sconti specifico per ogni singolo cliente con soglie fissate sulla base del fabbisogno stimato del cliente e/o dei volumi d’acquisto realizzati in passato integri un incentivo importante ad approvvigionarsi, per la totalità o quasi delle apparecchiature necessarie, presso le imprese interessate e aumenta artificiosamente il costo del passaggio ad un altro fornitore, persino per un numero ridotto di unità;

(III) gli sconti retroattivi sono applicati a taluni dei maggiori clienti di dette imprese con l’obiettivo di assicurarsi la loro fedeltà;

(IV) il comportamento di queste ultime non sia obiettivamente giustificato o non sortisca incrementi di efficienza sostanziali che prevalgono sugli effetti anticoncorrenziali prodotti sui consumatori.

La decisione della Corte si allinea nella circostanza al punto di vista già espresso in prime cure dal Tribunale, che dal suo canto aveva già dato luogo ad incertezza poiché:

a) da un lato sembra ritenere esclusa una restrizione della concorrenza de minimis assumendo, tra l’altro, che ai concorrenti “dovrebbe potersi dare alla concorrenza su tutto il mercato e non soltanto su parte di questo”;

b) dall’altro, in apparenza a contrario a quanto sub a), approva la conclusione portata avanti nella fattispecie dalla Commissione, secondo cui (solo) “bloccando una parte importante del mercato…l’impresa dominante ha ristretto l’intensità del mercato”

La sentenza iniziale Intel

Nella sentenza iniziale Intel cambia invece la prospettiva.

Il Tribunale anzitutto procede ad una tripartizione: sconti di quantità, giustificati dalle economie derivanti dal volume degli acquisti per il produttore-venditore; sconti di esclusiva, quali strumenti con i quali l’impresa dominante mira a vincolare i clienti, a danno dei concorrenti; sconti della terza categoria che, secondo le circostanze del caso di specie, possono provocare fidelizzazione dei clienti ed effetti escludenti nei confronti dei concorrenti.

Nella ricostruzione del Tribunale, quindi, gli sconti di esclusiva integrano un abuso di posizione dominante senza che occorra, per arrivare a tale conclusione, la dimostrazione della loro attitudine a restringere la concorrenza.

In altre parole, per loro stessa natura quegli sconti sono ritenuti atti restrittivi ed anticoncorrenziali, non necessitando al riguardo la verifica:

(i) degli effetti preclusivi derivati;

(ii) dell’esistenza di obblighi di esclusiva formali e vincolanti a carico dei clienti;

(iii) dell’ammontare dello sconto;

(iv) della durata del periodo di concessione dello sconto;

(v) della percentuale del fabbisogno del beneficiario dello sconto coperta dall’esclusiva; (vi) del test AEC.[7]

Ad annullare la decisione del Tribunale ha provveduto la Corte di Giustizia con la decisione citata in premessa.

Nel contesto, la Corte è partita dalla sentenza Roche sentendo il bisogno di precisare il divieto degli sconti di fedeltà ivi previsto, dando rilievo all’esigenza di verificare nel caso concreto gli elementi di prova addotti dall’impresa, a supporto della dimostrazione che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e di determinare effetti escludenti.

Secondo la Corte, quindi, è stato necessario precisare l’orientamento interpretativo inaugurato dalla sentenza Roche, spettando all’autorità procedente di verificare – sulla base dei fatti addotti ed agli elementi prodotti dall’impresa , nonché delle emergenze istruttorie – “l’ampiezza della posizione dominante […] il tasso di copertura del mercato ad opera della pratica contestata […] le condizioni e le modalità della concessione degli sconti[…] la loro durata ed il loro importo, ma anche l’esistenza di una eventuale strategia diretta ad escludere dal mercato i concorrenti quantomeno altrettanto efficaci”.

Inoltre, ove l’accertamento dell’abuso sia avvenuto anche effettuando il test AEC (pur ove la stessa Commissione l’abbia ritenuto superfluo ai fini) spetta al Tribunale, come visto, esaminare gli argomenti addotti dall’impresa sulla validità di tale analisi.

La pronunzia, come visto, è stata alla base della sentenza finale del Tribunale, che ha recepito i principi del giudice rimettente.

Conclusioni

Intel ha accolto con favore la sentenza del Tribunale UE di annullamento della sanzione a suo tempo comminata dalla Commissione, affermando testualmente: “Abbiamo sempre creduto che le nostre azioni relative agli sconti fossero legali e non danneggiassero la concorrenza. L’industria dei semiconduttori non è mai stata così competitiva come lo è oggi”.

Interpellata in argomento, la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha spiegato che ha “bisogno di tempo” per decidere cosa fare: “Abbiamo bisogno di studiare questa sentenza in dettaglio”.

La sensazione, in altri termini, è che non sia stata scritta la parola fine sia per la vicenda in esame, che per la tematica generale degli sconti di fedeltà e/o di esclusiva.

Al di là dell’opzione che verrà preferita tra gli orientamenti offerti in rassegna, v’è da dire come, per altro verso, l’utilizzo dell’AEC Test sembra configurare la direzione verso un approccio più economico da parte della Commissione.

Può ricordarsi, al punto, come la teoria economica sulla valutazione antitrust degli sconti escludenti sia caratterizzata una serie di approcci che si differenziano tra di loro in base alle ragioni e agli effetti sui quali si concentrano.

Nel gruppo degli approcci più conservativi, ovvero tendenti a far prevalere le ragioni di efficienza degli sconti e il beneficio per i consumatori, rientrano il cd approccio della Scuola di Chicago e l’approccio basato sulla sostenibilità degli sconti.

Si concentrano, invece, sugli effetti prodotti nel mercato gli approcci basati sulle barriere contrattuali all’entrata e sulla concentrazione della domanda residuale.

La dottrina ha rilevato come, nel caso Intel, la Commissione abbia compiuto un’analisi sia della sostenibilità dello sconto che della domanda residuale, articolando il test in una prima fase di verifica sulla sostenibilità dei prezzi e una seconda, intrapresa solo se la prima presenti un risultato negativo, di verifica sulla presenza di una domanda residuale sufficiente per consentire ai concorrenti di esercitare una concorrenza effettiva.

La scelta effettuata è stata ritenuta più conservativa, laddove la mancata sostenibilità degli sconti, per l’incumbent, è stata valutata condizione necessaria e non anche sufficiente per decretare la natura anticoncorrenziale degli sconti fidelizzanti.

L’opzione è stata criticata da quanti hanno sostenuto che in tal modo sia stato svilito il senso economico di quella parte di letteratura economica che aveva sviluppato l’approccio della domanda residuale in modo del tutto autonomo da ogni considerazione relativa al rapporto interno tra sconti e costi dell’incumbent”.

Ma anche da questo punto di vista vedremo in che termini si svilupperà il dibattito e l’atteggiamento delle autorità antitrust.

Di certo suona come un campanello d’allarme che comportamenti che si postulano anticoncorrenziali, commessi nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2007, siano ancora al vaglio della giustizia UE.

Il che, evidentemente, da un canto segnala come la risposta di un giudice terzo (rispetto all’autorità procedente) anche in questo campo del diritto arrivi dopo troppo tempo. Dall’altro, che la lentezza della macchina giudiziaria non sia esclusivamente “affar nostro”.

__________________________________________________________________________________________

Note

  1. Decisione C(2009)3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/C‑3/37.990 – Intel).
  2. Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, Intel/Commissione, T-286/09 (v. anche CP n° 82/14)
  3. Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C-413/14 P (v. anche CP n° 90/17)
  4. L’analisi economica così effettuata verteva, nella fattispecie, sulla capacità degli sconti controversi di escludere dal mercato un concorrente che fosse altrettanto efficiente quanto la Intel, sebbene non occupasse una posizione dominante. In concreto, l’esame era diretto a stabilire il prezzo al quale un concorrente che fosse altrettanto efficiente quanto la Intel, e che sostenesse gli stessi costi sopportati da quest’ultima, avrebbe dovuto offrire i suoi processori al fine di indennizzare un produttore di apparecchiature informatiche o un distributore di dispositivi microelettronici per la perdita degli sconti di cui è causa, allo scopo di stabilire se, in un’ipotesi siffatta, detto concorrente potesse comunque coprire i suoi costi. https://curia.europa.eu
  5. Sentenza della Corte del 13 febbraio 1979 – Hoffmann-La Roche et co. Ag contro Commissione delle Comunità Europee – Posizione Dominante – Causa 85/76. “ Per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare, sia pure a loro richiesta gli acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in questione, costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato, tanto se l’obbligo in questione sia imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, o in forza di accordi stipulati con gli acquirenti, o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l’impresa in posizione dominante.In effetti, gli impegni d’approvvigionamento esclusivo di questo tipo, con o senza contropartita di sconti o concessioni di premi di fedeltà onde stimolare l’acquirente ad acquistare unicamente presso l’impresa in posizione dominante, sono incompatibili con lo scopo che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, in quanto non si fondano su una prestazione economica che giustifichi questo onere o questo vantaggio, bensì mirano a togliere all’acquirente, o a ridurre nei suoi riguardi, la possibilità di scelta per quel che concerne le sue fonti di approvvigionamento ed a precludere l’accesso al mercato agli altri produttori.Il carattere abusivo ed anticoncorrenziale dei contratti di cui trattasi non è eliminato dalla clausola detta inglese che essi contengono ed in forza della quale gli acquirenti s’impegnano a comunicare all’impresa in posizione dominante qualsiasi offerta più vantaggiosa che venga loro fatta dalla concorrenza e sono liberi, se l’impresa do minante non allinea i propri prezzi su detta offerta, di rifornirsi presso i concorrenti. In determinati casi, una clausola del genere atta a consentire all’impresa in posizione dominante di completare lo sfruttamento abusivo della posizione ch’essa detiene.

    8. Gli sconti di fedeltà fanno sì che vengano applicate a controparti commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, in quanto due acquirenti delle stesse quantità del medesimo prodotto pagano prezzi diversi a seconda che si riforniscano esclusivamente presso l’impresa in posizione dominante o diversifichino le loro fonti di approvvigionamento.

  6. Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 Tomra Systems ASA e altri contro Commissione europea Impugnazione — Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Mercato delle macchine automatiche per la raccolta dei contenitori usati per bevande — Decisione che constata un’infrazione agli articoli 82 CE e 54 dell’accordo SEE — Accordi di esclusiva, impegni sui volumi di acquisti e sconti di fedeltà Causa C‑549/10 P
  7. L’AEC Test risulta introdotto dal Guidance Paper (2009). Esso costituisce uno strumento a disposizione della Commissione per valutare la legittimità dei prezzi praticati dalle imprese. Si tratta di un test di natura prettamente economica e permette di analizzare il livello dei prezzi offerti tramite un confronto con le tipologie di costi sostenute dall’impresa promotrice della condotta. Il principio su cui esso si basa è quello del “concorrente altrettanto efficiente”, ovvero nel verificare se la condotta di un’impresa basata su prezzi predatori, margin squeeze o sconti condizionati sia sostenibile nel lungo periodo da un concorrente altrettanto efficiente. La Corte di Giustizia europea ha fatto per la prima volta ricorso a tale principio nel disciplinare il caso Akzo, ove l’illecito era consitito nell’applicazione di un prezzo talmente basso che un concorrente altrettanto efficiente, ma con risorse finanziare inferiori, non sarebbe stato in grado di competere. La Corte ha affermato nella circostanza che i prezzi al di sotto dei costi variabili medi dell’impresa dominante (CVM) risultano illegittimi in ogni circostanza, mentre una condotta basata su prezzi compresi tra quest’ultimi e i costi totali medi (CTM), necessita di un’analisi più approfondita per capire se la condotta in questione è parte di un piano per eliminare o marginalizzare i concorrenti. Un esempio di quanto appena affermato si ritrova nel caso Post Danmark I 48 , in cui la Corte ha valutato i costi medi incrementali, definiti come quei costi che l’impresa non avrebbe più dovuto sostenere se avesse interrotto la sua attività nel segmento di mercato in questione

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