Con il decreto-legge 8 ottobre del 2021, numero 139, il Governo ha ampliato la gamma di tutele a favore delle vittime del fenomeno del revenge porn, compresi i minori ultraquattordicenni. Con delibera del 22 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022, il Garante per la protezione dei dati personali ha inserito nel proprio regolamento l’articolo 33 bis, per regolare la procedura online di segnalazione.
Revenge porn, così le nuove norme proteggono di più le vittime
Revenge porn, tra articolo 612 ter del Codice penale e nuovo articolo 144 bis del Codice privacy
Il revenge porn è un fenomeno noto da una ventina d’anni, esploso in modo esponenziale con l’utilizzo massivo degli smartphone, che consiste nella diffusione contro la – o in assenza di – volontà della persona ritratta di immagini o video sessualmente espliciti.
Nel 2019, in seguito ad un eclatante fatto riguardante una parlamentare, il legislatore si è deciso a prendere in considerazione il fenomeno, introducendo una norma incriminatrice ad hoc.
La fattispecie prevede sanzioni penali molto elevate (per l’ipotesi “base” si prevede la reclusione da uno a sei anni), ma la tutela più concreta, ossia il “blocco” della diffusione delle immagini sessualmente esplicite.
Lo strumento normativo individuato, nel 2021, è consistito nell’inserimento, nel decreto legislativo 196/2003 (Codice privacy) di un articolo ad hoc, ossia il 144 bis, rubricato, proprio, Revenge porn, che recita, testualmente: “1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.
2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale.”
I poteri previsti dall’articolo 58 del regolamento UE 16/679 pertinenti alla fattispecie sono quelli indicati alle lettere f) e g), ossia: “f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 19”.
Il legislatore d’urgenza ha, quindi, attribuito al Garante per la protezione dei dati personali il potere di emanare provvedimenti inibitori direttamente nei confronti del soggetto attraverso il quale le immagini o i video illeciti vengono diffusi: ad esempio WhatsApp o Youtube.
La procedura di segnalazione al Garante privacy
Con delibera del 22 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022, il Garante privacy ha inserito nel proprio regolamento l’articolo 33 bis, per regolare la procedura online di segnalazione.
Il nuovo articolo, rubricato “Revenge porn”, dispone che “1. Le segnalazioni di cui all’art. 144-bis del Codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile online, pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale. Il modello è approvato con determinazione del Segretario generale. 2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, verificata la compatibilità della richiesta alla previsione di cui all’art. 144-bis del Codice, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, salva l’esigenza di acquisire un’integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza dal dirigente della medesima unità organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade. 3. Il provvedimento di cui al comma precedente è trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash. 4. Nei casi in cui la segnalazione non soddisfi i requisiti richiesti dall’art. 144-bis del, Codice e dalla presente disposizione, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente procede nei modi di cui all’art. 8, comma 2, o, laddove ciò non risulti possibile, archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all’interessato”.
Si dovrà, in pratica, compilare un modulo online e procedere con l’upload del materiale di cui si chiede il ban dai social.
Se la segnalazione e il materiale allegato risulteranno sufficienti, il Garante procederà entro le 48 ore; nel caso in cui non fosse sufficiente, richiederà un’integrazione.
Conclusioni
La previsione dell’articolo 33 bis del Regolamento del Garante va salutato con favore e faciliterà molto il contrasto alla diffusione, in rete, di materiale di revenge porn.
La normativa appare efficace e, finalmente, potrà dare un impulso risolutivo alla problematica, affrontata, per anni, in modo frammentario e, soprattutto, senza dare una tutela cautelare adeguata alle persone offese.