Ricetta bianca elettronica: il 3 marzo 2022 è stata pubblicata la circolare sull’“Avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 30 dicembre 2020).”
La circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha la firma digitale del segretario generale del Ministero della Salute Giovanni Leonardi.
Un documento importantissimo per la telemedicina in Italia: la ricetta bianca elettronica è un presupposto fondamentale per poter prescrivere alla fine di una televisita, durante il telemonitoraggio domiciliare, dopo un teleconsulto e dopo ogni attività clinica a distanza.
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La ricetta bianca elettronica serve ai medici del SSN per poter prescrivere farmaci non a carico del sistema sanitario nazionale, ma per i quali è comunque previsto l’obbligo di ricetta: si pensi a molti ansiolitici, ad esempio, o a semplici antiinfiammatori per un mal di denti.
È anche lo strumento per poter operare in telemedicina per tutti i medici che non fanno parte dei prescrittori del SSN, si pensi, ad esempio, ai dentisti.
Oggi, tutte le televisite fatte attraverso le assicurazioni, con un servizio disponibile online H24, non possono concludersi con una ricetta ma solo con buoni consigli.
Di seguito, l’analisi della circolare, che presenta qualche contraddizione.
Ricetta bianca elettronica: le tempistiche di attuazione
La circolare sulla ricetta bianca elettronica evidenzia un avvio retroattivo: firmata il 3 marzo 2022, riporta l’avvio delle operazioni al 31 gennaio 2022.
Di seguito, il testo del paragrafo sulle tempistiche di attuazione:
“Le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a carico del SSN sono avviate a partire dal 31/1/2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni/PA e presso i SASN, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni/PA e dal Ministero della salute, pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it. In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero SASN, la medesima può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto il territorio nazionale dovranno utilizzare le procedure previste dal decreto in oggetto, al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette”.
Vi invito ad andare nella vostra farmacia romana presentando una ricetta bianca dematerializzata emessa in Lombardia o in Emilia, due delle regioni dove è attiva: anzi, forse è meglio non perdere tempo, non saprebbero cosa farsene, tranne rispondere che nel Lazio non ne sanno nulla.
Ma non è solo il Lazio, la maggior parte delle regioni in Italia non ha attivato la ricetta bianca dematerializzata.
Ho provato a collegarmi con il sistema nazionale, il sistema TS -Tessera Sanitaria gestito da Sogei. Posso accedere con le mie credenziali, rilasciate in quanto medico del SSN: ho trovato la possibilità da menù di emettere una ricetta bianca dematerializzata ma dopo aver cliccato è comparso il messaggio “errore, non abilitato”. Alla domanda sul perché, un amico in regione mi ha risposto: “certo, nel Lazio la ricetta bianca dematerializzata non è attiva”.
Risposta logica ma, sul piano dei miei diritti di medico e di cittadino, assurda.
Io, fino a prova contraria sono medico in Italia, ho un titolo di studio nazionale, una abilitazione all’esercizio della professione nazionale ed il mio ordine dei medici di riferimento, Roma e provincia, è parte della FMOMCEO – Federazione Nazionale degli ordini dei medici.
Perché non posso emettere dal portale nazionale la ricetta bianca dematerializzata, come previsto?
Ricetta bianca elettronica: le tipologie e le indicazioni per le prescrizioni
Tutte le prescrizioni più comuni di farmaci sono incluse nella ricetta bianca elettronica:
“Si tratta delle prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili. Restano, al momento, escluse dalla dematerializzazione:
- le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., nonché
- le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali”.
Quanto alle indicazioni per prescrizione ed erogazione dei farmaci non a carico del SSN, la circolare precisa che:
- “Prescrizione. La ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell’assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011. Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure. Qualora non sia possibile l’utilizzo delle citate procedure, il medico potrà utilizzare la ricetta cartacea.
- Erogazione. All’atto dell’erogazione, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011”.
Il modello è quindi uguale a quello della ricetta a carico del SSN ma sono abilitati tutti i medici iscritti agli ordini professionali… e allora perché devo aspettare che la mia regione si adegui? Possono fare la televisita per le assicurazioni solo i medici lombardi, emiliani o toscani? Loro sono più telemedici di me? E in virtù di quale diritto nobiliare? Ovviamente scherzo ma mi sembra un balzello che deve, prima che farci innervosire, almeno farci sorridere.
La cosa però più divertente è il citato decreto del 2 novembre 2011, che farebbe accapponare la pelle al garante privacy. Infatti, cliccando su “invio telematico” del sistema TS mi sono visto recapitare nella mia casella di posta elettronica un messaggio che riporto integralmente.
La ricetta è tutta in chiaro, senza che sia stato oscurato nulla, diagnosi, farmaco, dati personali. Come può essere possibile? Dovrebbe arrivare, a garanzia della privacy, solo il NRE – NumeRo Elettronico univoco da presentare in farmacia, come per l’invio via SMS.
Il garante fino ad oggi si è espresso solo in riferimento allo stato di emergenza, ed ha sollevato molti dubbi sul tema.
Ovviamente la ricetta deve, o meglio dovrebbe, essere interoperabile su tutto il territorio nazionale.
Ricetta bianca elettronica: vietata la vendita di farmaci online
Dopo aver specificato, al punto 6, che le prescrizioni possono essere utilizzate su tutto il territorio nazionale, la circolare sulla ricetta bianca elettronica al punto 7 evidenzia:
“Divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica
È vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art.112-quater, comma 1, del d.lgs.219/2006. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia”
È quindi espressamente vietata la vendita online di farmaci che debbono essere prescritti: un chiarissimo divieto alla prescrizione online con successivo acquisto online?
In conclusione: la circolare sulla ricetta bianca elettronica è un documento importante, con alcune contraddizioni pratiche/operative da sistemare.
La speranza è che diventi al più presto, perfezionato, una pratica del SSN: sarebbe un grande passo in avanti per la telemedicina nazionale.