Il Digital Services Act (DSA) rappresenta una delle misure chiave nell’ambito della strategia europea per il digitale. Tra gli intenti vi è quello di garantire un ambiente online sicuro per gli utenti del web, tutelando i diritti fondamentali degli stessi e rafforzando le responsabilità dei fornitori di servizi intermediari e degli operatori internet.
Ci troviamo ora in una fase delicata poiché quanto verrà a breve approvato nelle sedi europee andrà a determinare il futuro scenario della tutela dei contenuti culturali, definendo l’efficacia delle misure di enforcement a disposizione dei titolari dei diritti.
Digital Service Act (DSA): i nodi che restano dopo l’Ok del Parlamento Ue
Soprattutto in un momento come quello attuale, di ripartenza dell’industria audiovisiva dopo le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, è pertanto ancora più fondamentale sostenere al massimo il settore potenziando gli strumenti di tutela.
La FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha chiesto agli esperti, Paolo Marzano e Francesco Posteraro, di elaborare un working paper per evidenziare in modo chiaro i punti più delicati e discussi del testo ed evidenziando delle proposte che mirino allo sviluppo e al rafforzamento dell’industria audiovisiva e dell’intrattenimento.
I punti principali, analizzati nel paper, riguardano il protocollo Know Your Business Customer, i motori di ricerca, i trusted flaggers, gli obblighi di diligenza per i fornitori di hosting, l’obbligo di stay down per i trasgressori recidivi e il ruolo delle URL.
Il sistema “Know Your Business Customer”
KYBC rappresenta uno strumento utile a proteggere chi opera legalmente sul web contrastando invece chi ha delle intenzioni illegali e cela la propria identità nella fase di registrazione ad un servizio che verrà poi utilizzato per implementare l’attività illecita.
“Know Your Business Customer” ha l’obiettivo invece di rendere gli intermediari responsabili della verifica di questi dati, andando pertanto a confermare (o meno) l’identità delle realtà commerciali con cui si stanno interfacciando, contrastando l’anonimato. Nel caso venissero fornite informazioni false, l’intermediario deve interrompere la fornitura del servizio.
Affinché questo sistema sia veramente efficace, l’obbligo di identificazione non deve essere previsto solo per i marketplace online, ma deve essere esteso a tutti i fornitori di servizi di intermediazione, indipendentemente anche dalle loro dimensioni e dalla tipologia di attività svolta (ad esempio i servizi di hosting, CDN, servizi di pagamento, servizi di registrazione del dominio, servizi pubblicitari e proxy).
I motori di ricerca
Secondo la ricerca FAPAV/Ipsos, il 25% degli utenti vengono a conoscenza dei servizi illegali di IPTV tramite i motori di ricerca. Dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti come degli hosting provider attivi e quindi sottoposti a responsabilità più stringenti con standard di diligenza rafforzati. Non possono essere equiparati ai servizi di caching com’è impropriamente previsto dalla formulazione dell’articolo 4 proposta dal Consiglio Europeo.
I “trusted flaggers”
Letteralmente “segnalatori attendibili”, sono quei soggetti che possiedono particolari qualifiche personali o professionali e si occupano di notificare la presenza di un contenuto illegale.
Se da un lato risulta apprezzabile l’istituzione di questa categoria, dall’altro non si vede come (e perché) si possano escludere dal loro novero i titolari dei diritti, i quali sono i soggetti che più di chiunque altro sono in grado di confermare la natura autentica o meno del prodotto, accelerandone l’eventuale rimozione dal mercato.
Obblighi di diligenza rafforzati per i fornitori di hosting, obbligo di stay down e trasgressori recidivi
L’adozione di un sistema di notifica e azione efficace che imponga una rimozione tempestiva dei contenuti segnalati è quantomai necessaria e prioritaria. La rimozione tempestiva dei contenuti sportivi illegali rappresenta un aspetto cruciale per il contrasto agli illeciti poiché per i titolari dei diritti sportivi i contenuti assumono il loro massimo valore e ritorno economico durante l’esecuzione dell’evento live ed è fondamentale agire tempestivamente. I benefici di azioni di questo tipo sono a vantaggio dell’intera filiera dei contenuti audiovisivi poiché è fondamentale intervenire con tempestività anche in occasione delle nuove uscite.
Sarebbe necessario predisporre un meccanismo stay-down che impedisca che un contenuto già rimosso ritorni online, realizzabile grazie a strumenti tecnologici già in uso da parte delle piattaforme, nonché rafforzare il trattamento previsto per i trasgressori recidivi, che dovrebbero essere definitivamente espulsi e non sospesi, applicando il relativo onere non solo alle piattaforme ma a tutti gli intermediari online.
Il ruolo delle URL
L’art. 14 della proposta di regolamento stabilisce che gli hosting provider debbano predisporre meccanismi per le notifiche di facile accesso e uso, tali da consentire “a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali”.
La proposta è quella di eliminare il riferimento all’indirizzo URL (art. 14, par. 2 lett. b) come requisito obbligatorio per le notifiche.
Conclusioni
La proposta di testo del Digital Services Act è entrata nella fase di negoziazione del cosiddetto trilogo (Consiglio, Parlamento e Commissione UE), la cui prossima riunione finale dovrebbe tenersi questa settimana. Successivamente si arriverà alla votazione da parte dell’Europarlamento.
Intervenendo in Senato il 21 ottobre dello scorso anno, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato testualmente che “L’Italia sostiene il Regolamento UE sui servizi digitali, anche per proteggere efficacemente prodotti e contenuti realizzati in Italia. La nostra convinzione è che quello che è illecito off line debba essere illecito anche on line”.
Il Governo italiano, per il tramite anche delle importanti parole del Premier Draghi, sta pertanto seguendo una posizione decisa in merito. L’auspicio è che si possa arrivare al compimento di una proposta di regolamento sul DSA che non vada in controtendenza rispetto alla Direttiva Copyright recentemente implementata in Italia.
Le proposte evidenziate e contenute nel paper predisposto dal Professor Marzano e dall’Avvocato Posteraro mirano a tutelare l’industria audiovisiva italiana quale risorsa strategica per il Paese sia dal punto di vista economico sia rispetto all’indice occupazionale.
La pirateria audiovisiva rappresenta infatti ancora un forte ostacolo allo sviluppo del settore audiovisivo, causando danni al comparto per oltre 669 milioni e più di un miliardo al Sistema Paese.
Porre le basi per lo sviluppo di un ecosistema digitale sano, trasparente e realmente competitivo per tutte le aziende che vi operano deve essere la vera essenza del Digital Services Act. L’economia digitale rappresenta una grande opportunità per l’industria dei contenuti ma deve potersi sviluppare in un ambiente online sicuro e trasparente anche nei confronti dei consumatori.