Sulla scia della peggior tradizione burocratica italiana, è alfine arrivata l’ora, per tutti coloro che hanno ricevuto aiuti Covid dallo Stato, di autocertificare di averne ricevuti complessivamente per importi non superiori alle soglie, peraltro decisamente non basse, previste dalla normativa emergenziale europea e nazionale.
Di conseguenza, il DL 41 del 2021, al comma 15 dell’articolo 1, ha previsto un’apposita autocertificazione che tutti coloro che hanno ricevuto aiuti Covid devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi è stato pubblicato il modello ed attivato il canale telematico: l’autocertificazione va inviata entro il 30 giugno 2022 direttamente dall’interessato o da un intermediario fiscale abilitato da questi incaricato.
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Chi deve trasmettere l’autocertificazione
Sono tenuti alla trasmissione dell’autocertificazione tutti coloro che hanno ricevuto anche solo uno dei contributi previsti per chi ha subito danni dall’emergenza pandemica; si tratta di un elenco di 29 agevolazioni diverse che vanno dal primo contributo a fondo perduto all’esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Come trasmettere l’autocertificazione utilizzando i servizi dell’Agenzia dell’Entrate
La piattaforma è disponibile all’interno dell’area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite le apposite credenziali (che ricordiamo essere ancora attive ed attivabili per i soggetti IVA) o le usuali identità SPID, CIE e CNS.
La funzionalità è disponibile nella sezione “Servizi” della nuova area riservata ed è denominata “Dichiarazione sostitutiva temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”, anche abbreviata “Temporary framework”.
Nel frontespizio vanno indicati il firmatario della dichiarazione oltre al tipo di ragione sociale e la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande impresa).
Ovviamente però le istruzioni del modello non illustrano i codici resi disponibili dalla funzione rimandando alle istruzioni di Unico 2022, che vanno reperite separatamente.
Ma non basta. Per quanto riguarda la classe dimensionale, le istruzioni di UNICO laconicamente recitano:
Non sono invece riportate le soglie che coincidono con tali definizioni, che vanno reperite separatamente (dalla raccomandazione citata o da altre fonti) e che devono veder rispettate contemporaneamente i limiti di numero dipendenti e alternativamente una tra le soglie di fatturato o totale di attivo di bilancio come da tabella:
Numero di dipendenti | Alternativamente | ||
Fatturato | Tot. Attivo | ||
Micro Impresa | <10 | <2.000.000 | <2.000.000 |
Piccola impresa | <50 | <10.000.000 | <10.000.000 |
Media impresa | <250 | <50.000.000 | <43.000.000 |
Si passa poi alla autocertificazione vera e propria, in cui il 99% (e forse più) delle imprese e dei professionisti certificheranno di non aver superato i limiti della sezione 3.1 del Temporary Framework, che consiste in una soglia massima di aiuti pari ad 800.000 per la maggioranza delle imprese con l’eccezione agricoltori (soglia a 100.000) e pescatori e acquacoltori (soglia a 120.000), nonché di non essere impresa in difficoltà (con casistica particolare ed agevolata per MPMI) e via discorrendo. Si tratta di condizioni che sono tranquillamente realizzate per il 99,9% delle imprese interessate.
Non basta. L’Agenzia vuole che indichiamo analiticamente tutti i contributi ricevuti, sebbene da essa stessa erogati. Difficile commentare o comprenderne le ragioni. Per ciascuno di questi contributi va indicato se percepito ai sensi della sezione 3.1 o 3.12. L’indicazione del periodo ammissibile ha rilevanza per i contributi richiesti in base alla sezione 3.12 o comunque in caso di superamento delle citate soglie, in quanto successivamente al 27 gennaio 2021 possono valere limiti superiori; tuttavia per la grande maggioranza degli interessati, che ricadono nella sezione 3.1 e per importi ben inferiori ai limiti iniziali, l’indicazione del periodo non ha rilevanza e può essere omessa.
Conclusioni
Chi scrive fa fatica a non pensare che un soggetto che ha ricevuto aiuti di stato debba autocertificare all’Agenzia delle Entrate ciò che essa stessa ha erogato assicurando di non aver superato gli 800.000 euro previsti come soglia; sicuramente le poche realtà cui si applicano i diversi limiti della sezione 3.12 o che devono effettivamente restituire parte dei contributi ricevuti hanno l’effettiva necessità dichiarare il loro stato. Ma per tutti gli altri soggetti (sicuramente oltre il 99% del totale) appare un paradossale e certamente inutile aggravio burocratico. Se pensiamo che il solo contributo a fondo perduto da Decreto Rilancio è stato erogato ad oltre 211.000 imprese (e ancor di più probabilmente sono quelli che hanno fruito dei crediti d’imposta per canoni di locazione o adeguamento locali di lavoro) ci si rende conto del numero di ore perse per un inutile delirio burocratico.