La procedura di ricorso per decreto ingiuntivo è stata la prima applicazione del processo civile telematico e attualmente può essere annoverata fra le procedure giudiziarie completamente digitalizzate. Da sottolineare che le modalità di emissione della fattura elettronica hanno ripercussioni sul processo monitorio telematico: l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria infatti sta spingendo la giurisprudenza ad affermare l’autosufficienza della produzione della e-fattura ai fini della emissione del decreto ingiuntivo telematico.
Processo civile telematico, la digitalizzazione della procura alle liti: come funziona
Decreto ingiuntivo telematico, come funziona
Dal 2014 dinanzi al Tribunale è obbligatorio il deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo, salvo i casi in cui il giudice o il Presidente del Tribunale autorizzino il deposito cartaceo (ex art. 16 bis co. 4 d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012). Il decreto ingiuntivo telematico (“d.i.t.”) consente al legale di avere conoscenza in tempo reale dello stato della procedura e di depositare telematicamente il ricorso, monitorando poi le fasi del procedimento fino all’emissione del decreto, senza dover fisicamente accedere al Tribunale.
Il deposito telematico postula il rispetto delle regole tecniche del processo civile telematico (“p.c.t.”). Il ricorso deve essere predisposto come un file PDF nativo, sottoscritto con firma digitale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non è ammessa la scansione di immagini.
Formato ricorso | PDF nativo sottoscritto con firma digitale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti |
Nome file | “RICORSO” |
Dal punto di vista pratico, il ricorso monitorio telematico va predisposto in modo da consentire, sia al giudice che alla cancelleria, l’immediata individuazione degli elementi e del contenuto del ricorso stesso. Perciò, è opportuno che il relativo file abbia la denominazione di “RICORSO” per consentirne una veloce individuazione rispetto agli ulteriori file allegati al ricorso. Inoltre, si suggerisce quanto segue.
Indicazione chiara delle parti | Indicare in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell’atto il nominativo del ricorrente, del debitore principale e degli eventuali fideiussori (con indicazione dell’importo massimo garantito), utilizzando anche il carattere in stampatello e grassetto. Le imprese devono essere individuate tramite la relativa ragione sociale. Le espressioni “ditta” e/o “società” devono essere premesse esclusivamente nell’ipotesi in cui facciano parte della ragione sociale. |
Indicazione chiara della somma di cui si chiede l’ingiunzione | Indicare in modo chiaro e distinguibile la somma ingiunta, così come l’indicazione dell’importo massimo garantito dai fideiussori, se diverso, utilizzando il carattere in stampatello e grassetto |
Richiesta di provvisoria esecuzione | Evidenziare rispetto al testo del ricorso l’eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, riportandola nell’intestazione dell’atto, selezionando, altresì, l’apposita opzione nel software della consolle avvocato, oltre a inserirla nel corpo dell’atto |
Indice dei documenti | Inserire l’indice dei documenti digitali allegati al ricorso |
Procura digitale, nota di iscrizione a ruolo e pagamento telematico del contributo unificato
Per redigere la Nota di iscrizione a ruolo (“n.i.r.”) occorre utilizzare gli appositi software. Va compilata, compiutamente e correttamente, in tutte le sue parti, comprese la descrizione dell’oggetto e l’indicazione del codice dello stesso. Ove dovuto, va indicato il contributo unificato pagato. È consigliabile attribuire al relativo file la denominazione “NIR”. Il file va successivamente firmato digitalmente e inserito nella busta digitale.
La procura dell’atto va inserita in un apposito file, contraddistinto dalla denominazione “PROCURA”. Se la procura è stata conferita su documento analogico, è consigliabile scansionare separatamente il foglio analogico già sottoscritto dalla parte (a penna) e firmato dal difensore per l’autentica al fine di acquisirlo come file a sé stante in formato PDF; assegnare a tale file la denominazione “PROCURA”; firmare digitalmente tale file e, infine, collocare tale file nella busta digitale.
I predetti documenti, unitamente al file “dati atto”, vanno sottoscritti digitalmente. Nella busta di deposito vanno inseriti i documenti probatori, la ricevuta del pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria. I predetti pagamenti devono avvenire telematicamente. Tutti i file suindicati vengono compattati in un unico file (atto.enc), che rappresenta la “busta telematica” e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (“p.e.c.”) all’Ufficio giudiziario competente.
Processo civile telematico, come consultare il fascicolo digitale e chiedere copie dei provvedimenti
Formato della documentazione allegata e depositi telematici voluminosi
L’art. 12 (rubricato Formato dei documenti informatici allegati) d.m. n. 44/2011 disciplina il formato dei documenti informatici allegati, prevedendo che gli stessi sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 d.m. n. 44/2011. È consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 d.m. n. 44/2011, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.
L’art. 13 (rubricato Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento) Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone che i documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
- .rtf
- .txt
- .jpg
- .gif
- .tiff
- .xml
- .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
- .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) ad h).
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
- .zip
- .rar
- .arj
Nel p.c.t., non è obbligatorio sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata gli allegati ma possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione. La denominazione del file allegato non dovrà contenere caratteri speciali.
Formato dei documenti informatici allegati | a) .pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif 3 f) .tiff g) .xml h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) ad h) |
Formati compressi | a) .zip b) .rar c) .arj. |
Nel caso di deposito di documenti voluminosi, per peso e dimensione, è raccomandabile procedere come segue.
Depositi voluminosi | |
Primo invio | Effettuare un primo invio del ricorso per d.i.t. e dei documenti con una prima busta telematica di dimensione nel limite di legge o secondo la prassi dell’Ufficio giudiziario. |
Verifica assegnazione N.R.G. | Verificare il corretto recapito presso questo l’Ufficio giudiziario e attendere che la cancelleria attribuisca il numero di Ruolo Generale. |
Secondo invio e/o ulteriori invii | Dopo l’assegnazione del numero di Ruolo Generale: 1) redigere un “atto di deposito di documenti” indicando gli ulteriori documenti da depositare, 2) scannerizzare i documenti da depositare in file separati, 3) procedere all’invio tramite la procedura di invio dei documenti integrativi, avendo cura di indicare il numero di Ruolo Generale nell’ apposito campo. |
Indice dei documenti | Il fascicolo di parte è opportuno che contenga sempre un file denominato “INDICE”, avendo cura di indicare e numerare gli atti e i documenti. Tale file “INDICE” deve essere sottoscritto con firma digitale. La mancanza del suddetto indice può comportare il rifiuto del deposito degli atti. |
Denominazione dei file | Si suggerisce di attribuire a ciascun file allegato una idonea descrizione del relativo contenuto, anteponendo a ogni atto il numero corrispondente nell’indice (es. 1, 2, 3 ecc.). |
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica
Dal 2019 nel nostro Paese è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per alcuni contribuenti.
Decreto ingiuntivo, come la fattura elettronica può renderlo più efficace
In attuazione del suddetto obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con provvedimento n. 89757 del 30.4.2018 dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Quest’ultimo provvedimento dispone che la fattura elettronica deve essere generata secondo le specifiche di cui al medesimo, trattandosi di un documento informatico che deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento (art. 21 d.P.R. n. 633/1972, ovvero, se semplificata, quelle di cui all’art. 21 bis del d.P.R. n. 633/1972), aggiungendo, se dovute, le informazioni presenti nell’all. “A”. Più in particolare, la e-fattura consiste in un file in formato XML e deve essere prodotta soltanto in quel formato specifico, perché altrimenti verrebbe rifiutato dal Sistema di Interscambio (“S.D.I.”).
Formato della fattura elettronica | File in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili idonei a modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. |
Firma della fattura elettronica | Se emessa fra privati, può firmata elettronicamente. Se emessa nei confronti di P.A., deve essere firmata elettronicamente. Se è firmata elettronicamente, il S.D.I. effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la cd. ricevuta di scarto. |
I duplicati informatici della e-fattura | Il S.D.I. genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici bensì duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali. |
Esonero dall’obbligo di annotazione nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti | I soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche in via esclusiva sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 d.P.R. 633/1972 (registro delle fatture e registro degli acquisti) cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi di regolare tenuta cui fa riferimento l’art. 634 co. 2 c.p.c. |
Le modalità di emissione dell’e-fattura hanno conseguenze sul processo monitorio telematico, poiché spesso chi è creditore di una somma di denaro è un imprenditore o un soggetto titolare di partita IVA (es. un professionista) che per le prestazioni e i servizi resi non sia stato regolarmente e tempestivamente pagato dal debitore a seguito dell’emissione di una fattura. Nel caso di decreto ingiuntivo telematico chiesto da un imprenditore nei confronti di un altro imprenditore, oppure da un imprenditore verso un soggetto non imprenditore, la prova scritta è individuata ex art. 634 c.p.c. L’art. 634 co. 2 c.p.c. prevede che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, si considerano altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
A seguito della introduzione della fatturazione elettronica tra privati è sorta la questione relativa alla persistente necessità di produrre l’estratto autentico delle scritture contabili nel procedimento monitorio telematico.
La giurisprudenza si è divisa in due orientamenti contrastanti. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la fattura elettronica, purché prodotta sotto forma di duplicato informatico e quindi nel suo formato originale XML, è titolo idoneo all’emissione di decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Verona, 29.11.2019). Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale, la semplice fattura elettronica non è in grado di soddisfare da sola il requisito della prova scritta, di cui all’art. 633 c.p.c., a meno che non sia accompagnata dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634 co. 2 c.p.c. (cfr. Trib. Vicenza, 25.10.2019 e Trib. Padova, 25.5.2020).
Trib. Verona, 29.11.2019 | la fattura elettronica, purché prodotta sotto forma di duplicato informatico e quindi nel suo formato originale XML, è titolo idoneo all’emissione di decreto ingiuntivo |
Trib. Vicenza, 25.10.2019 Trib. Padova, 25.5.2020 | la semplice fattura elettronica non è in grado di soddisfare da sola il requisito della prova scritta, di cui all’art. 633 c.p.c., a meno che non sia accompagnata dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634 co. 2 c.p.c. |
La questione è ulteriormente complicata dalla previsione dell’art. 1, comma 3 ter, d.lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i soggetti obbligati a emettere in via esclusiva fattura elettronica sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, il requisito di cui all’art. 634 co. 2 c.p.c. rischia di essere impossibile da soddisfare per tali contribuenti. Nel procedimento monitorio telematico dinanzi al Tribunale per provare l’esistenza del credito vantato mediante la fattura elettronica si potrà allegare il duplicato informatico della fattura elettronica generato dallo S.D.I., senza che sia necessaria sullo stesso l’attestazione di conformità all’originale perché si tratta di un documento che segue quanto stabilito dall’art. 21, comma 1 bis del CAD.
Alla luce di quanto premesso, le fatture elettroniche in formato XML sono ritenute da una parte della giurisprudenza equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 co. 2 c.p.c. e, pertanto, è possibile ottenere il decreto ingiuntivo con il solo deposito delle fatture elettroniche.
Integrazione documentale richiesta dal giudice
Successivamente al perfezionamento dell’invio telematico, qualora il giudice ritenga la domanda non sufficientemente motivata, invita il ricorrente a provvedere, depositando ulteriore documentazione. Solitamente, nel provvedimento notificato all’avvocato, è indicato un termine entro cui effettuare l’integrazione richiesta dal giudice. Per l’inoltro di tale documentazione, l’avvocato predispone una busta telematica da inviare nel fascicolo del decreto ingiuntivo contenente, come atto principale, l’indice dei documenti e, come allegati, i documenti richiesti.
Opposizione a decreto ingiuntivo telematico
L’opponente deve depositare telematicamente nel fascicolo monitorio telematico l’avviso di notificazione dell’opposizione, allegando prova dell’avvenuta notifica. Nel caso in cui la notifica della opposizione sia stata effettuata telematicamente (a mezzo p.e.c.), non è possibile produrre copia per immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. L’art. 9 co. 1 bis l. n. 53/1994 prevede tale modalità solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis. Il deposito con modalità telematiche della ricevuta di avvenuta consegna è possibile ai sensi degli artt. 18 d.m. n. 44/2011, 13 lett. h) e i) e 19 bis co. 5 Provv. DGSIA 16.4.2014. In più, non è possibile l’attestazione di conformità della ricevuta di avvenuta consegna ai sensi degli artt. 3 bis co. 2, 6 co. 1 e 22 co. 2 CAD, perché tale norma si riferisce alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico.
Al momento della costituzione della parte convenuta/opposta, pur essendo stata abilitata la visibilità automatica al giudice dell’opposizione del fascicolo monitorio, sarà in ogni caso opportuno il deposito del fascicolo di parte del procedimento monitorio (ricorso e documenti allegati).
Richiesta telematica di esecutorietà
Per quanto concerne i decreti ingiuntivi emessi in forma immediatamente esecutiva ex 642 c.p.c., l’avvocato che intende chiedere la formula esecutiva digitale sull’atto digitale presente nel fascicolo telematico deve inserire apposita istanza nel medesimo fascicolo, indicando espressamente “RICHIESTA COPIA ESECUTIVA”. In tal caso, i file del ricorso e del decreto emesso sono già acquisiti digitalmente nel fascicolo telematico.
Ai sensi dell’art. 16 bis co. 4 d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. di d.i.t. deve essere depositata dal giudice in modalità telematica, previo deposito telematico della richiesta di esecutorietà, a cui va allegata la copia notificata del decreto.
La Cancelleria provvede ad attestare la non interposta opposizione, inserendo apposita annotazione nello storico del fascicolo. Le richieste di esecutorietà vanno depositate dopo che è scaduto il termine per proporre opposizione e siano decorsi ulteriori 10 giorni (40 giorni dalla notifica oltre a 10 giorni per l’iscrizione della causa di opposizione).
Nel caso in cui la notifica del d.i.t. sia stata effettuata telematicamente (a mezzo p.e.c.), non è possibile produrre copia per immagine della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. L’art. 9 co. 1 bis l. n. 53/1994 prevede tale modalità solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis. Il deposito con modalità telematiche della ricevuta di avvenuta consegna è possibile ai sensi degli artt. 18 d.m. n. 44/2011, 13 lett. h) e i) e 19 bis co. 5 Provv. DGSIA 16.4.2014. Inoltre, non è possibile l’attestazione di conformità della ricevuta di avvenuta consegna ai sensi degli artt. 3 bis co. 2, 6 co. 1 e 22 co. 2 CAD, perché tale norma si riferisce alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico.
La richiesta va fatta per il solo esemplare esecutivo, in quanto per le altre copie eventualmente occorrenti è lo stesso avvocato ad avere la facoltà di renderle conformi ex art. 16 bis co. 9 bis d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012).