DOMANDA
Sono state emesse nei termini fatture elettroniche differite non rispettando la progressione della numerazione come viene rappresentato nello schema seguente:
- Fattura differita (TD24) ’29’31/03/22
- Fattura ’26’ 03/03/22
- Fattura differita (TD24) ’27’ 28/02/22
- Fattura differita (TD24) ’28’ 28/02/22
- Fattura ’24’ 16/02/22
- Fattura differita (TD24) ’25’31/01/22
Si chiede cortesemente come è possibile regolarizzare l’errata numerazione? La soluzione di emettere note di credito elettroniche a storno integrale di tutte le fatture elettroniche con numerazione non consecutiva non convince perché espone al rischio d sanzioni per tardiva emissione delle nuove fatture elettroniche da riemettere con la numerazione esatta consecutiva. Per esempio la nuova fattura sostitutiva della numero 25 dovrebbe essere emessa sempre in data 31/01 perché si tratta di fattura differita riferita al mese di gennaio.
RISPOSTA
Con l’avvento della fattura elettronica, il rispetto dell’obbligo di progressione della numerazione deve essere considerato in maniera diversa rispetto al passato. Vero è che la fattura ha una sua “data di emissione”, ma la data rilevante ai fini IVA, anche ai fini dell’assoggettamento ad eventuali sanzioni per tardività, è quella di trasmissione della fattura al sistema di interscambio. In particolare, l’articolo 21 del DPR 633/1972 prevede che nella fattura siano indicate due date: la “data di emissione” (comma 4, lettera a) e la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (comma 4 lettera g-bis). Tuttavia il tracciato della fattura elettronica non contiene i due campi sopra citati, bensì uno solo, per cui l’Agenzia delle Entrate ha interpretato la norma (direi in maniera condivisibile) attribuendo all’unico campo presente in fattura elettronica il significato di data di effettuazione della operazione (per le fatture immediate) ovvero di data di effettuazione dell’ultima operazione (o dell’ultimo giorno del mese), in caso di fatturazione differita, attribuendo di fatto alla data di trasmissione della fattura al SDI il valore di “data di emissione”, in coerenza col disposto dell’ultimo periodo del comma 1, a norma del quale “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Premesso ciò, nel caso da lei prospettato dovrebbe verificare la esistenza di progressione tra data di trasmissione al SDI e numero di fattura, ma anche in caso contrario ritengo che non sia il caso di emettere note di credito o fatture rettificative, posto che “il danno” è ormai stato fatto. Non penso che le verranno mai addebitate sanzioni, non mi risulta ciò sia mai stato fatto prima, ma se dovesse verificarsi potrà eccepire la natura “meramente” formale della violazione e invocare la esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, Decreto legislativo 472/1997, a norma di cui “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”; sempreché – ovviamente – la irregolarità da Lei segnalata non abbia generato violazioni di carattere sostanziale in relazione alla liquidazione e al versamento dell’imposta.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome