Il cyberbullismo rientra nelle condotte di violenza online o “cyberviolenza” che hanno conosciuto negli ultimi anni un considerevole incremento, con l’avvento e lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare, delle nuove modalità di interazione in rete (pensiamo ad esempio, tra le altre al “cyberstalking” o al “revenge porn”)[1].
In ragione della “nuova” dimensione nella quale si sviluppa, ossia la rete, la quale propone differenti modalità di comunicazione nonché di esplicazione delle condotte lesive, contro il cyberbullismo è stata necessaria una normazione specifica anche per contrastare fenomeni già esistenti nella dimensione reale ed extradigitale: è il caso, ad esempio, della l. n. 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Vediamo quali sono le insidie del fenomeno e le tutele offerte dalla legge.
Cyber bullismo, mobbing, stalking: i crimini relazionali nell’era digitale
Perché una legge specifica per il cyberbullismo
Come si evince anche dalla giurisprudenza, quando si parla di condotte violente online in molti casi non si tratta di nuovi illeciti, bensì di differenti modalità di esecuzione di fattispecie già esistenti: è questo, a esempio, il caso del cyberstalking[2] o, anche, di alcuni atti di cyberviolenza, come l’accesso ai dati sensibili o agli account della vittima, che sono stati ricondotti alla fattispecie della violenza domestica (Corte Europea dei diritti dell’uomo, n. 56867/2020).
Talvolta, invece, le condotte illecite assumono una peculiare ed autonoma qualificazione giuridica, come nel caso della diffusione online di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso[3].
Già dal 2016, si ritiene invece che le forme di bullismo si manifestino soprattutto online, anche a causa dell’ingente e, talvolta, incontrollato ed inconsapevole utilizzo che adolescenti e preadolescenti fanno delle piattaforme di comunicazione virtuale (CENSIS – Polizia di Stato, Verso un uso consapevole dei media digitali – Indagine sui dirigenti scolastici – Primi risultati, Roma, 10 marzo 2016).
I tratti che rendono insidioso il bullismo
I tratti che rendono particolarmente insidioso il cyberbullismo e che lo differenziano dal bullismo tradizionale sono l’anonimato degli autori dell’attacco, la facilità di azione, le maggiori abilità informatiche dei minori rispetto agli adulti che dovrebbero su essi vigilare, la potenziale espansione “virale” delle informazioni in internet[4] e la persistenza del dato in rete, con la connessa problematica del mutamento della signoria sui dati e sulle informazioni ivi presenti, raccolti senza che lo si sappia e divenuti, ormai, di fatto, di proprietà dei loro gestori e, non più, dei loro titolari[5].
In particolare, l’art. 1 della legge menzionata definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”; rientra, inoltre, nella categoria in esame anche la diffusione di contenuti online, anche a danno di un componente della famiglia della vittima, il cui scopo intenzionale e prevalente sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
Dubbi sono sorti in merito all’opportunità di tal definizione, sia con riguardo alla sovrapposizione di condotte di fatto e condotte normative[6], sia con riferimento alla ratio della disposizione di chiusura, che pare non ampliare quanto in realtà voluto lo spettro delle condotte punibili. Sembra, infatti, che il concetto di cyberbullismo debba intendersi con riferimento unicamente a condotte in danno di minori, diversamente da quanto previsto da normative regionali[7], che sembrano estendere l’ambito di applicazione del concetto anche a condotte in danno di una o più vittime, senza limitazioni di età.
Il profilo del cyberbullo
Giova, ora, riflettere brevemente sul profilo del cyberbullo, che, in parte, si differenzia rispetto a quello del bullo” tradizionale. Infatti, i mezzi attraverso i quali possono essere messe in atto i comportamenti lesivi online consentono una diversificazione e un ampliamento delle tipologie di soggetti interessati, con riferimento, soprattutto, alle condotte attive. La rete, attraverso molteplici strumenti facilmente accessibili, quali caselle di posta elettronica o profili sui social network, pagine, blog, permette all’agente di rimanere anonimo e di agire a distanza e senza il confronto diretto con il proprio interlocutore.
Ciò comporta, da un lato, una riduzione della percezione della pericolosità e della incisività delle proprie condotte e della consapevolezza dell’umanità e della intrinseca dignità della vittima; dall’altro, agevola l’esecuzione di tali condotte da parte di soggetti dotati di minori energia fisica, forza caratteriale e aggressività diretta e propensione al confronto frontale, in quanto è sufficiente accedere al proprio device per poter attaccare il bersaglio designato.
L’ascesa del cyberbullismo “al femminile”
La cospicua presenza tra i cyberbulli di soggetti fisicamente differenti dallo stereotipo del bullo tradizionale e all’apparenza “miti” si spiega esattamente anche in tale ottica[8]. Preme riflettere anche sul fenomeno, in costante espansione, del cyberbullismo “al femminile”, nel quale compare la figura della cyberbulla, che si differenzia parzialmente dal bullo di genere maschile sia per la tipologia di azioni prevaricatrici che mette in atto, sia per le motivazioni dalle quali è spinta.
Sotto il primo profilo, studi effettuati già nel 2005 hanno dimostrato che le bulle tendono a mettere in atto forme di prepotenza o violenza non fisiche, a loro volta suddivisibili in aggressività indiretta (maldicenze pronunciate in segreto o alle spalle della vittima), relazionale (minacciando la vittima di escluderla da un determinato gruppo), sociale (esplicite diffamazioni o ostracismo, al fine di estromettere la vittima dal gruppo e porre in essere l’esclusione). Le motivazioni che muovono la cyberbulla, spesso, riguardano il desiderio della stessa di consolidare il proprio status in un gruppo o aumentare la propria cerchia di sostenitori.
Come difendersi: le procedure di notice and takedown
La legge n. 71/2017 ha introdotto un procedimento accelerato di tutela, di natura amministrativa, ascrivibile alle procedure di notice and takedown. L’azione può essere esperita non solo dai genitori o dagli esercenti la responsabilità dei minori, ma anche dai minori ultraquattordicenni vittime di cyberbullismo. L’istanza va rivolta al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete, anche laddove le condotte non integrino reato, con particolare riferimento a quello di trattamento illecito dei dati (art. 167 del Codice privacy). La caratteristica peculiare dell’istituto è la celerità con la quale dovrebbe svolgersi la procedura. Infatti, se entro le 24 ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non informi di aver assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco del contenuto illecito o del dato segnalato ed entro 48 ore non vi abbia provveduto o, comunque, non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito, l’interessato può rivolgere analoga istanza al Garante per la privacy, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede all’inibizione e al blocco di cui agli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
L’ammonimento del questore
Un’ulteriore novità introdotta dalla legge n. 71/2017 è la previsione dell’istituto dell’ammonimento ad opera del questore, da rivolgersi a chi abbia perpetrato condotte di cyberbullismo, qualora non sia proposta denuncia o querela per i delitti di ingiuria (si tratta, tuttavia, di un illecito depenalizzato), diffamazione, minaccia, trattamento illecito di dati commessi mediante la rete da un minore di età superiore ai 14 anni nei confronti di altro minorenne. Tale provvedimento, di natura amministrativa e a carattere autoritativo, previsto anche per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), dovrebbe svolgere funzione dissuasiva, basandosi sull’autorevolezza del soggetto che lo pone in essere. Mentre dubbi permangono in merito alla efficacia di tale strumento nei confronti dello stalker, soggetto spesso adulto e mosso da complessi impulsi psicologici, maggiore utilità sembra che esso possa rivestire nell’ambito del cyberbullismo, in quanto l’agente è un minore, ancora soggetto alla responsabilità genitoriale e nel pieno del percorso di formazione e di crescita e, quindi, pare un destinatario sul quale sia possibile esercitare una maggiore operazione dissuasiva e correttiva.
Da un punto di vista pratico e concreto, la procedura si svolge mediante la convocazione, ad opera del questore, del minore e di un genitore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale e gli effetti dell’ammonimento cessano con il compimento della maggiore età. Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate, inoltre, in merito alla necessità della sussistenza di un fumus dei delitti menzionati, giungendo a conclusioni, almeno parzialmente, positive. È, infatti, indispensabile, se non la piena prova della responsabilità dell’ammonito, quantomeno l’emersione di un quadro indiziario che configuri come verosimile l’avvenuto compimento di atti che introducono elementi, anche potenziali, di pregiudizio[9].
È da sottolineare come la Suprema Corte, da anni, abbia inteso rafforzare la tutela riconosciuta a chi sia vittima di tali condotte, ritenendo che condotte moleste riconducibili all’illecito extrapenale del cyberbullismo possono anche integrare varie tipologie di reato, tra le quali figurano la diffamazione (art. 595, comma 3, c.p.), aggravata dalla natura di luogo aperto al pubblico o, comunque, di mezzo di pubblicità del cyberspazio, la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), in caso di creazione di falsi account o l’utilizzo delle altrui generalità o sembianze per l’esecuzione della condotta lesiva, il cyberstalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte reiterate e determinanti, nella vittima, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (ex multis, Cass. Pen. 9222/2015).
Il Codice Rosso
È appena il caso di ricordare che, fino all’entrata in vigore della l. 69 del 2019 (Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), cosiddetto “Codice rosso”, che ha introdotto lo specifico reato di diffusione online di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso (art. 612-ter c.p.), la giurisprudenza di legittimità, in un’ottica di maggior tutela della vittima, aveva ritenuto sussistente il reato di stalking e non quello più blando di trattamento illecito di dati personali in caso di diffusione non autorizzata di foto intime della vittima o ritraenti la stessa nel compimento di atti sessuali (Cass. pen., n. 21047/2015).
La legge n. 71/2017, inoltre, ha introdotto una serie di strategie mirate di contrasto al fenomeno, da attuare con una stretta collaborazione degli Istituti Scolastici e della Polizia Postale e mediante l’attuazione di Linee di Orientamento, da aggiornare ogni due anni.
Il ruolo degli insegnanti
Posto che, da più parti, si è rilevato come la legge in esame abbia introdotto strumenti di tutela e strategie senza, tuttavia, prevedere lo stanziamento di sufficienti fondi, a chi scrive preme sottolineare anche un altro profilo rilevante, relativo alla figura degli insegnanti.
Sembra, infatti, imprescindibile il possesso di qualità, quali empatia, sensibilità, attenzione alle dinamiche relazionali fra gli alunni, in capo ai docenti, senza che ciò debba intendersi, tuttavia, alla stregua di un luogo comune privo di reale significato. Il ruolo di chi forma e vigila soprattutto sui minori, a maggior ragione alla luce degli sviluppi della società digitale e iperconnessa, riveste un’importanza fondamentale nella prevenzione dei fenomeni esaminati e nel percorso di crescita dell’individuo in generale.
Adeguati percorsi di formazione, da aggiungere a efficaci campagne di sensibilizzazione dell’intera cittadinanza, sembrano un primo passo per affrontare in modo più consapevole la problematica.
Note
- Cfr., da ultimo, per una panoramica, F. Di Tano, I reati informatici e i fenomeni del cyberstalking, del cyberbullismo e del revenge porn, in Th. Casadei, S. Pietropaoli [a cura di], Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali, Wolters-Kluwer, Cedam giuridica, Milano, 2021, pp. 165-178 ↑
- Trib. Milano, 2568/2018; cfr. E. Buffagni, Cyberstalking: la vulnerabilità nella persecuzione online, https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/09/cyberstalking-vulnerabilita-persecuzione-online ↑
- art. 612-ter del codice penale; cfr. E. Buffagni, L’intimità digitale e le sue violazioni: il c.d. “revenge porn”, https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/10/intimita-digitale-e-le-sue-violazioni-revenge-porn ↑
- cfr., sul punto, L. Musselli, La legge 29 maggio 2017, n. 71 sul cyberbullismo: dal “limbo legale” ad una regolamentazione a carattere preventivo-amministrativo, in M. Orofino – F.G. Pizzetti [a cura di], Privacy, minori e cyberbullismo, Giappichelli, Torino, 2018, p. 44 ↑
- V. Colomba, I diritti nel Cyberspazio. Architetture e modelli di regolamentazione. Con un saggio di Lawrence Lessing, Diabasis, Parma, 2015, in part. p. 81 ↑
- M. Sartor, Un primo commento alla legge sul cyberbullismo, in Medialaws, settembre 2017, www.medialaws.eu ↑
- Come, ad esempio, legge reg. Campania 22 maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”, nella quale, all’art. 2, si legge: “ai fini della presente legge, con il termine “bullismo” si intendono i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali o sociali” ↑
- G. Ziccardi, Il cyberbullismo nella società tecnologica, in M. Orofino – F.G. Pizzetti [a cura di], Privacy, minori e cyberbullismo, cit., pp. 122-123 ↑
- Cons. Stato, sez. III, n. 1326/2015). La giurisprudenza amministrativa ritiene, peraltro, che, alla luce delle esigenze di celerità della procedura esaminata, possano essere derogate almeno alcune delle ordinarie garanzie di partecipazione previste dalla l. 241/1990, quali la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. III, n. 4241/2016 ↑