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Processo civile telematico, come funziona il deposito degli atti in Cassazione

Dal 31 marzo 2021 la disciplina speciale del processo civile telematico è stata estesa al giudizio di legittimità, di conseguenza il deposito telematico degli atti processuali ha assunto valore legale: vediamo quali sono le specifiche tecniche e le regole da seguire

Pubblicato il 23 Giu 2022

Ione Ferranti

Studio legale Ferranti

Giustizia digitale

A decorrere dal 31 marzo 2021, la disciplina speciale del processo civile telematico è stata estesa al giudizio di legittimità con conseguente valore legale del deposito telematico degli atti processuali redatti in conformità con le relative specifiche tecniche.

Tuttavia, nel giudizio di legittimità il deposito telematico rimane facoltativo, restando ferma la facoltà di procedere al deposito degli atti in modalità analogica. Ecco quali atti è possibile depositare telematicamente e le modalità di deposito digitale.

Processo civile telematico, come consultare il fascicolo digitale e chiedere copie dei provvedimenti

Il deposito telematico facoltativo a valore legale

L’applicazione della disciplina sul p.c.t. nel giudizio di legittimità è stata preceduta da una prolungata assenza dell’apposito decreto previsto dall’art. 16 bis co. 6 d.l. n. 179/2012 e dalla conseguente inammissibilità del deposito telematico dell’atto nella forma del documento informatico. A decorrere dal 31.3.2021 è attivo il servizio per il deposito telematico degli atti processuali civili e dei documenti nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativiProvv. 27.1.2021 DGSIA

Art. 16 bis co. 6 d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012)

Normativa emergenziale che ha esteso l’obbligatorietà del deposito telematico fino al 31.12.2022Art. 16 d.l. n. 228/2021 (conv. con in l. n. 15/2022)

Art. 221 co. 5 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. in l. n. 77/2020)

Art. 83 comma 11 bis d.l. n. 18/2020 (conv. con modif in l. n. 27/2020)

Con provv. 27.1.2021 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della Giustizia (emanato in base all’art. 221 co. 5 d.l. n. 34/2020 conv. con modif. in l. n. 77/2020) è stata accertata, a decorrere dal 31.3.2021, presso la Corte Suprema di Cassazione l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti.

Adempimenti e obblighi

Inizialmente, l’estensione del deposito telematico ai procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione è prevista dal comma 11 bis dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. con modif in l. n. 27/2020), il quale dispone che nei procedimenti civili il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La medesima norma prevede che l’attivazione del servizio deve essere preceduta da un provvedimento del DGSIA del Ministero della Giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché’ l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.

Successivamente, modificando il predetto art. 83, il comma 2 dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. l. n. 77/2020) ha disposto che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31.10.2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. Il comma 5 dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. l. n. 77/2020) ha disposto che: “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici”.

E ancora: “Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, co. 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Le modifiche normative

Recentemente, l’art. 16 d.l. n. 228/2021 (conv. con l. n. 15/2022) ha prorogato al 31.12.2022 le disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, già fatte oggetto della normativa emergenziale. In particolare, è prorogato al 31.12.2022 il deposito telematico dinanzi alla Corte di Cassazione.

La normativa richiamata non contiene una disciplina transitoria e, pertanto, secondo la regola generale stabilita dall’art. 11 disp. prel. c.c., ogni atto del processo è tendenzialmente regolato dalla legge in vigore al tempo in cui esso viene posto in essere. Di conseguenza, è possibile depositare telematicamente un atto (per esempio, una memoria ex art. 378 c.p.c.) quand’anche l’iscrizione del ricorso sia anteriore al 31.3.2021.

Deposito telematico a valore legale nel giudizio di legittimitàFacoltativo e non già obbligatorio dal 31.3.2021, resta ferma la possibilità di deposito cartaceo
Art. 11 Disp. Prel. Codice civilePossibile anche in caso di iscrizione del ricorso anteriore al 31.3.2021

Perché in Cassazione il deposito telematico è facoltativo

In Cassazione il deposito telematico è facoltativo. Le modalità di funzionamento sono le stesse previste per il deposito degli atti civili del processo presso gli altri Uffici giudiziari. In conformità con quanto previsto dal d.m. n. 44/2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento 16.4.2014, nel p.c.t. il deposito di un atto per via telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata (p.e.c.). In altri termini, l’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di p.e.c. indirizzato all’Ufficio giudiziario.

I soggetti abilitati esterni (es. avvocati) che vogliono depositare un atto telematico devono utilizzare un software “imbustatore”, che crea una c.d. busta telematica con formato *.enc (encripted). Tale busta telematica viene inviata all’Ufficio Giudiziario in modalità sicura. L’atto e gli allegati sono contenuti nella busta telematica, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici).

Deposito telematico
Professionista-depositante
  1. essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE)
  2. essere dotato di casella di p.e.c., regolarmente censita nel RegIndE
  3. essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB)
  4. disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provv. DGSIA.
Ufficio giudiziario destinatario del deposito telematicoÈ necessario reperire l’indirizzo esatto di p.e.c. dell’Ufficio nella cui Cancelleria va depositato l’atto
Oggetto del messaggio di p.e.c.La sintassi dell’oggetto della p.e.c. deve recare obbligatoriamente il termine “DEPOSITO” e di seguito può essere specificato il numero di ruolo e il tipo di atto oggetto del deposito:

DEPOSITO<spazio><qualsiasi carattere>

CorpoEventuale testo libero (che viene ignorato dal sistema)
Deve essere allegato un unico file <qualsiasi_nome>.enc[qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a “Atto.enc”) come da specifiche tecniche. Il sistema accetta solo file con estensione .enc ed elabora solo quello

Come comporre la busta telematica

La busta telematica è ottenuta cifrando con la chiave pubblica dell’Ufficio giudiziario destinatario (reperibile nella posizione indicata dall’elemento PathCert del catalogo dei servizi telematici) il contenuto vero e proprio del deposito (Atto.msg) costituito da:

  • un file strutturato, IndiceBusta.xml, in cui sono elencati, con opportuni riferimenti, l’atto e gli eventuali allegati;
  • un file strutturato, DatiAtto.xml, specifico per ogni tipologia di atto, in cui sono riportate le informazioni fondamentali contenute nell’atto
  • l’atto vero e proprio (in formato PDF) firmato digitalmente
  • gli allegati all’atto che possono essere sottoscritti digitalmente o meno.

La dimensione massima della busta telematica è pari a 30 MegaByte.

Busta telematica
  • un file strutturato, IndiceBusta.xml, in cui sono elencati, con opportuni riferimenti, l’atto e gli eventuali allegati;
  • un file strutturato, DatiAtto.xml, specifico per ogni tipologia di atto, in cui sono riportate le informazioni fondamentali contenute nell’atto
  • l’atto vero e proprio (in formato PDF) firmato digitalmente
  • gli allegati all’atto che possono essere sottoscritti digitalmente o meno
Dimensione massima e deposito telematico plurimoDimensione massima: 30 MegaByte (art. 14 provv. DGSIA 16.4.2021)

Quando il messaggio di p.e.c. eccede la dimensione massima di 30 MB stabilita dal provv. DGSIA, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di p.e.c. (art. 16 bis comma 7 ultima parte d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012), invii c.d. complementari

Per chiarimenti sull’avvio del p.c.t. dinanzi alla Corte di Cassazione è stato istituito un helpdesk telefonico, che risponde al numero verde SPOC 800868444, post-selezione opzione 3. Il servizio è attivo dal 7.4.2021 dalle 9.00 alle 14.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Deposito telematico in Cassazione, per quali atti è possibile

Dal 31.3.2021 tutti gli atti del processo di legittimità possono essere depositati telematicamente. A mero titolo esemplificativo ricordiamo:

  • il ricorso
  • il controricorso
  • il controricorso con ricorso incidentale
  • le istanze generiche
  • la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione
  • la rinuncia al mandato
  • la memoria ex art. 378 c.p.c.
  • la memoria ex art. 380 bis c.p.c.
  • la memoria ex art. 380 bis, 1, c.p.c.
  • la memoria ex art. 380 ter c.p.c.
  • i depositi ex art. 372 c.p.c.
  • la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso
  • la documentazione relativa ai condoni fiscali
  • il ricorso per correzione d’errore materiale
  • l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite
  • l’istanza di riunione dei ricorsi
  • l’istanza di sollecita fissazione
  • l’istanza di rinnovo della notifica del ricorso
  • l’istanza di rinnovo notifica
  • il deposito del provvedimento impugnato
  • l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere
  • l’istanza di sospensione del giudizio
  • l’istanza di rimborso delle spese di giustizia
  • la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore
  • l’integrazione del contributo unificato
  • ogni altra istanza sotto forma di “atto generico”

L’art. 11 d.m. n. 44/2011 disciplina il formato dell’atto del processo in forma di documento informatico e prevede che l’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 d.m. n. 44/2011, pubblicate sul portale dei servizi telematici. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 d.m. n. 44/2011.

L’art. 34 dispone che le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L’art. 12 (rubricato Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento) Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone che l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

1. è in formato PDF;

2. è privo di elementi attivi;

3. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

4. è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna.

Nel p.c.t. non vi sono limitazioni relative ai singoli file ma al loro insieme posto che la “busta telematica” non può avere un peso superiore ai 30 MB.

Formato consentito atto da depositare telematicamente dal 31.3.2021
  1. pdf nativo: è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti
  2. firmato digitalmente o firma elettronica qualificata esterna
Formato non consentito atto da depositare telematicamente
  1. non deve contenere elementi attivi (es. macro e campi variabili)
  2. non deve essere una copia per immagine o scansione di atto analogico
Formato consigliabileGli atti di parte depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica (v. Protocollo 17.12.2015 tra Corte Suprema di Cassazione e CNF) e possono contenere link ipertestuale

La firma digitale

Nel p.c.t. è possibile sottoscrivere digitalmente l’atto sia con la modalità CADES che con quella PADES. Infatti, l’art. 12 Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone, fra l’altro, che l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CA-dES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario.

La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione .p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.

Firma digitale consentita dal 31.3.2021
  1. PAdES-BES (o PAdES Part 3)
  2. CAdES-BES
Firma consentita dal 31.3.2021Firma elettronica qualificata

Prova della notifica telematica e valore della ricevuta di avvenuta consegna

Fino al 30.3.2021, il difensore del ricorrente o del controricorrente che deve depositare la prova di una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 53/1994 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione deve necessariamente procedere ai sensi dell’art. 9, co. 1 bis e 1 ter l. n. 53/1994, stampando l’atto notificato e gli altri allegati (procura e relata di notifica), nonché il messaggio p.e.c. di invio, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna della p.e.c. e redigere l’attestazione di conformità analogica.

Analogamente, per documentare la data di notifica del provvedimento impugnato, fino al 30.3.2021 il difensore deve depositare la stampa della sentenza, della relata e del messaggio p.e.c. con cui è stata ricevuta la notificazione, attestando la conformità di tale copia analogica ai predetti documenti informatici, ai sensi dell’art. 9, co. 1 ter l. 53/1994.

A decorrere dal 31.3.2021, a seguito della estensione del p.c.t. al giudizio di legittimità, essendo possibile il deposito telematico delle ricevute di accettazione e di quelle di avvenuta consegna in formato .eml, fermo restando la facoltà della parte di costituirsi mediante il deposito del ricorso in forma cartacea, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione non saranno più utilizzabili le copie analogiche formate ai sensi dell’art. 9, co. 1 bis e 1 ter l. n. 53/1994, restando obbligatoria la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo p.e.c. degli atti processuali, esclusivamente con la modalità telematica, nel termine ex art. 372 c.p.c.

Fino al 30.3.2021Stante la impossibilità di procedere al deposito telematico, era necessario che il Difensore estraesse le copie analogiche dell’atto notificato, della relazione di notifica con messaggio p.e.c. nonché relative ricevute e le depositasse munite di attestazione di conformità ex art. 9 co. 1 bis e 1 ter l. n. 53/1994
Dal 31.3.2021Data la possibilità di deposito telematico delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di p.e.c. in formato EML, ferma restando la possibilità di deposito analogico, non è più applicabile la disciplina art. 9 co. 1 bis e 1 ter l. n. 53/1994
Valore della RAC completaLa ricevuta completa di avvenuta consegna rilasciata dal gestore della p.e.c. del destinatario costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio di p.e.c. è pervenuto nella casella di p.e.c. del destinatario ex art. 3 bis co. 3 l. n. 53/1994, art. 18 co. 6 D.M. n. 44/2011 e art. 48 CAD

Secondo la giurisprudenza, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna della p.e.c. nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista dall’art. 1335 c.c. in materia di dichiarazioni negoziali. Conseguentemente, spetta al destinatario rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento informatico.

Ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegnaPresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. della comunicazione da parte del destinatario

Deposito telematico dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’art. 369 co. 1 n. 4, c.p.c. non richiede il deposito integrale dei fascicoli atti e documenti dei gradi precedenti ma solo degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (v. Protocollo 17.12.2015 tra Corte Suprema di Cassazione e CNF).

L’obbligo di pagamento telematico delle spese di giustizia

Recentemente, l’art. 16 d.l. n. 228/2021 (conv. con l. n. 15/2022) ha prorogato al 31.12.2022 l’obbligo di pagamento telematico; in particolare, ha prorogato al 31.12.2022 le disposizioni di cui all’art. 221, co. 5 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. con l. n. 77/2020);

Il comma 5 dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. l. n. 77/2020) ha disposto, fra l’altro, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 14 d.P.R. n. 115/2002 (recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia), nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del medesimo T.U., connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte Suprema di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, co. 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Inizialmente, l’estensione del pagamento telematico è prevista dal comma 11 bis dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 (conv. con modif in l. n. 27/2020), successivamente modificato dal co. 2 dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. l. n. 77/2020).

L’art. 13 co. 2 bis Testo Unico in materia di spese di giustizia stabilisce che per i processi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, oltre al contributo unificato e alla somma di 27,00 euro di cui all’art. 30 Testo Unico in materia di spese di giustizia, è dovuto un importo di 200,00 euro pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Considerato che il Portale dei pagamenti telematici prevede due soli campi, per il “contributo unificato” e i “diritti di cancelleria”, con comunicato 12.4.2021, la Corte Suprema di Cassazione ha invitato gli Avvocati ad aggregare i due versamenti che hanno lo stesso codice (contributo unificato e imposta fissa di registrazione), aggiungendo all’importo del contributo unificato dovuto, l’importo di 200,00 euro.

Pagamento telematico contributo unificato e anticipazione forfettaria nei giudizi di legittimitàcon sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art. 5 co. 2 CAD
Pagamento telematico dell’imposta fissa di registrazione nei giudizi di legittimitàÈ possibile aggregare i due versamenti (contributo unificato e imposta fissa di registrazione), aggiungendo all’importo del contributo unificato dovuto l’importo di euro 200,00

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