web e immagine sociale

Reputazione digitale: ecco perché servono nuove tutele e responsabilità

In un ambiente come quello virtuale, dove il danno alla reputazione può essere catastrofico, servirebbero differenti forme di tutela e responsabilità: quelle attuali non sono funzionali al ripristino della legalità e al ristoro dei danni effettivamente subìti. I limiti delle attuali normativi, i paradossi,

Pubblicato il 04 Lug 2022

Davide Biondini

avvocato esperto in diritto del web e partner di Fabricamente

Social network e app di dating

“Ci vogliono venti anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se ci pensi imparerai a fare le cose diversamente”[1].

Questa celebre frase di un noto economista statunitense, pur rimarcando una verità eterna, trova il suo limite nella ingovernabilità dell’odierna società dell’informazione.

In uno spazio dove il reale viene costantemente filtrato da schermi virtuali, regolamentati più da logiche di potere e business che dall’etica e dal diritto, siamo tutti esposti al “verdetto valoriale dell’infosfera[2]. Giudizio che, purtroppo, non sempre dipende da nostre azioni o pensieri ma, piuttosto, dalle modalità di funzionamento del web che ha prevalentemente lo scopo di capitalizzare l’attenzione altrui[3] monetizzando opinioni e apprezzamenti a danno degli utenti.

Reputazione online, come difenderla? Guida pratica per aziende e professionisti

Web e lesione alla propria immagine sociale

Se a ciò si aggiunge che qualsiasi spazio virtuale è caratterizzato da meccanismi virali, ovvero da strumenti e logiche che permettono di moltiplicare esponenzialmente le interazioni dei contenuti senza che l’interessato possa esercitare un controllo sugli stessi, il danno alla reputazione può divenire catastrofale. La sensazione di impotenza rispetto alla incontrollabilità dell’informazione e alla ineluttabilità della lesione della propria immagine sociale può essere letale.

Infatti, se la ricerca costante dell’altrui stima è sempre stata una necessità primaria di ogni essere umano, oggi più che mai, ciò che la community pensa di noi può determinare il nostro destino, non solo come persone fisiche ma anche come imprenditori e come attori di ruoli sociali per mezzo dei quali quotidianamente cerchiamo di costruire la nostra identità personale, il nostro brand e la nostra reputazione.

Peraltro, se in passato il problema di “apparire” era croce e delizia di pochi personaggi noti che catalizzavano l’attenzione dei media tradizionali, oggi siamo tutti esposti al pubblico e alla gogna mediatica.

Reputazione, perché le attuali tutele non sono più adeguate

Dunque, in conseguenza delle mutate dinamiche di socializzazione e di estrinsecazione del sé, la reputazione, quale diritto fondamentale di ogni essere umano[4], meriterebbe da parte del legislatore una differente tutela, oggi non aderente ai reali rischi connessi alla sua lesione.

Purtroppo, però gli attuali istituti giuridici, posti a protezione della reputazione, almeno sotto il profilo interpretativo, pagano lo scotto di epoche in cui il valore della libertà, gravemente compromessa dai totalitarismi, ha sempre avuto un peso maggiore nelle logiche di bilanciamento dei contrapposti diritti costituzionali. La libertà di manifestazione del pensiero[5] e quella di iniziativa economica privata[6] necessitavano, al fine di favorire il processo di democratizzazione, di essere svincolate da autorizzazioni, censure o ingerenze da parte di coloro che ostacolavano il diritto all’informazione.

Tali esigenze, protrattesi fino all’avvento di internet, si sono tradotte nel principio di “neutralità della rete” che, imperante nella stragrande maggioranza degli ordinamenti giuridici comunitari, ha fondato il proprio dogma nella non responsabilità dell’internet service provider[7], soprattutto in ambito penale dove l’imputazione non può mai prescindere dalla colpa, quasi mai sussistente in assenza di un generale obbligo di sorveglianza[8] dei dati immessi dagli utenti nelle loro piattaforme.

Del resto, internet non sarebbe mai entrato nelle nostre case se non si fosse permesso ai fornitori di connettività (e non solo) di costruire le infrastrutture dell’attuale società dell’informazione. Se il danno conseguente all’attività d’impresa fosse stato imputato ai provider in base al criterio del rischio anziché a quello della colpa, alla stregua di qualsiasi altra attività pericolosa,[9] si sarebbe posto un freno allo sviluppo della tecnologia, della scienza e di ogni altra attività umana.

Social zombing: ricercare se stessi online non è onanismo ma difesa

Social zombing: ricercare se stessi online non è onanismo ma difesa

Guarda questo video su YouTube

Maggiori responsabilità in capo alle big tech: pro e contro

Ora che le Big Tech sono “uscite dai loro garage”, diventando player indiscussi dell’intero sistema economico e sociale, sarebbe necessaria una diversa allocazione del rischio che, come avvenuto per la Direttiva Copyright, li responsabilizzasse maggiormente rispetto i rischi connessi al trattamento dei dati dei loro utenti. Dati che strutturano la nostra identità digitale e che contribuiscono alla costruzione della nostra reputazione.

Vero è che se l’eccessiva responsabilizzazione dovesse divenire il pretesto, come di fatto spesso è avvenuto, per interferire nella libertà di espressione degli utenti, si otterrebbe un effetto opposto a quello auspicato. Soprattutto in un sistema in cui l’“opacità algoritmica” viene “venduta” come ineliminabile poiché connaturata alle proprie logiche di calcolo che, spesso, sembra restituire risultati non prevedibili nemmeno da chi li ha progettati.

La verità è che le “istituzioni non sono state in grado di andare oltre il livello politico per trovare una soluzione al come bilanciare le libertà fondamentali con le esigenze di prevenzione e repressione”[10] di alcuni illeciti posti a tutela dell’onore e della reputazione.

Web reputation: come gestire un passo falso sui social media

I limiti delle norme italiane

Il nostro Codice penale infatti già prevede norme a tutela di contenuti offensivi diffusi in rete, quali ad esempio il reato di diffamazione[11] ma “lo scudo della tutela garantita da queste norme si infrange sotto il peso del carico del contenzioso penale, dei tempi e delle risorse necessarie ad eseguire le indagini e a celebrare i processi”[12] e di una spazio-temporale (nel quale l’illecito nasce e si sviluppa) su cui nessuno può vantare una potestà legislativa e giurisdizionale esclusiva.

Ad esempio, la diffamazione sui social network sovente finisce, nelle Procure italiane, nei registri “contro ignoti” – e quindi in una richiesta di archiviazione – per impossibilità di risalire all’autore del reato, spesso celato da un nickname indistinguibile se non mediante la collaborazione delle piattaforme, non sempre disposte a fornire informazioni. Soprattutto quando l’illecito non costituisce reato anche nel Paese dove il provider ha la propria sede legale (la diffamazione negli U.S.A non è un illecito penale).

Ecco che, di fronte alla mancata individuazione del responsabile dell’illecito, nemmeno la tutela risarcitoria[13], da sempre braccio armato dei diritti fondamentali degli individui, è ora in grado di ricucire gli strappi cagionati da condotte illecite.

Il dato veramente tragico è che il risultato di questo fallimento ha “portato ad una progressiva degiurisdizionalizzazione dell’attività di contrasto agli illeciti relativi ai contenuti on line e nella mortificazione di diritti fondamentali come quello di difesa”[14].

I paradossi dell’attuale situazione

Gli Stati hanno di fatto delegato la regolamentazione dell’ordine pubblico alle multinazionali ICT[15] attribuendogli anche poteri di prevenzione, svincolati però da corrispondenti responsabilità decisionali.

Il paradosso di questo nuovo paradigma regolamentare è che non solo rischia di comprimere i diritti della personalità, di cui la reputazione fa parte, ma anche la libertà di espressione e altri importati principi che costituiscono le fondamenta di una ogni società democratica.

L’era tecnologia ha definito “nuove geometrie di potere, facendo sbiadire il confine tra la dimensione pubblica sovrana e quella privata degli interessi particolari”[16] .

Pertanto, i diritti nel web sono oggi disciplinati da diversi ecosistemi di norme: quelle algoritmiche tipiche dell’informatica, quelle private dei colossi tecnologici e infine quelle emanate dalle Istituzioni che, perduto il monopolio statale, agiscono per lo più mediante strumenti di co-regolamentazione e softlaw.

Conclusioni

Al fine di garantire l’effettiva tutela dei diritti nella realtà digitale sarà quindi necessario costruire un diritto sovranazionale globale che sappia interfacciarsi con i diversi sistemi di regole dalle quali è oggi impossibile prescindere.

Tale trasformazione non potrà però attuarsi senza un adeguato processo di sensibilizzazione degli utenti rispetto ai danni cagionabili da illeciti commessi nel web che, come premesso, non hanno assunto solo una nuova pelle ma un contenuto tale da incidere sulle nostre scelte e sul nostro futuro.

Note

  1. Warren Buffett
  2. Daniele Chieffi. La reputazione ai tempi dell’infosfera. Franco Angeli 2020.
  3. Giovanni Boccia Artieri. Prefazione a la reputazione ai tempi dell’infosfera. Franco Angeli 2020.
  4. Cfr art 12 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
  5. Art 21 Costituzione
  6. Art 41 Costituzione
  7. Dir. 2000/31/CE recepita da D.lgs 70/2003
  8. Art. 17 Dir. 2000/31/CE recepita da D.lgs 70/2003
  9. Art. 2050 cod. civile
  10. Andrea Monti. Internet e ordine pubblico. Il diritto dell’internet nell’era digitale. Giuffré Francis Lefebvre. 2020
  11. Art. 595 cod. penale
  12. Ibidem
  13. Art 2043 cod. civile
  14. Andrea Monti. Internet e ordine pubblico. Il diritto dell’internet nell’era digitale. Giuffré Francis Lefebvre. 2020
  15. Codice di condotta sul contrasto all’hate speech
  16. Fernanda Faino. Regolazione della società e protezione dei diritti nell’era tecnologica. Il diritto dell’internet nell’era digitale. Giuffré Francis Lefebvre. 2020

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati