innovation policy

Tecnologie decentralizzate e cripto-attività: così la Banca d’Italia detta la linea

In una delicata fase di scelte e indirizzi strategici, la Banca d’Italia riempie di contenuto gli ambiti “laschi” del Pacchetto europeo MiCA, proponendo lo “statuto” degli schemi decentrati, nell’ottica della più efficace tenuta del sistema dal punto di vista delle regole e dei diritti. Ecco a chi si rivolge

Pubblicato il 14 Lug 2022

Valeria Falce

Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy; Professor in Digital Transformation and AI Policy; Ordinario di diritto dell’economia nell’Università Europea di Roma e Direttore ICPC – Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

La Banca d’Italia va dritta al cuore delle tecnologie decentralizzate (c.d. “distributed ledger technologies” o “DLT”) e delle cripto-attività, analizzandone opportunità e rischi per i soggetti che a vario titolo partecipano alla catena del valore.

Punto di partenza della comunicazione del 17 giugno 2022 è la descrizione del fenomeno: le soluzioni DLT realizzano ecosistemi complessi all’interno dei quali operano e interagiscono intermediari vigilati, fornitori di tecnologia, soggetti terzi, sviluppatori, fornitori di soluzioni IT e utenti con modalità estranee al sistema finanziario tradizionale in termini di organizzazione, processi ed attività.

La finanza decentralizzata sotto la lente di Bankitalia: rischi e opportunità

A tali novità – e correlate incertezze sotto il profilo delle regole – l’Europa risponde con la MiCA (“Markets in Crypto-asset Regulation”), Regolamento di imminente adozione, che insieme al regime pilota, definirà tanto i contorni dei mercati per le cripto-attività, quanto la “tokenizzazione” delle attività finanziarie tradizionali in funzione di un più ampio ricorso alla tecnologia DLT nei servizi finanziari.

A chi si rivolge la Banca d’Italia

Intercettando la disruption in atto, che si inserisce nel solco europeo del Pacchetto sulla finanza digitale, la Banca d’Italia si inserisce autorevolmente nel dibattito per la creazione di un quadro comune per l’emissione e la fornitura di servizi relativi alle attività crypto-attività.

Banche e intermediari finanziari

Sul piano delle proposte, si rivolge intanto alle banche e agli intermediari finanziari: richiama prima talune categorie di cripto-attività – a valenza speculativa e altamente rischiose – per poi anticipare che il Regolamento MiCA riconoscerà un ruolo cruciale agli intermediari finanziari vigilati all’interno degli ecosistemi di cripto-attività, sostenendo e facilitando:

  • il trasferimento dei token,
  • la custodia, le interazioni con i titolari,
  • i movimenti in entrata e in uscita dall’ecosistema,
  • la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività (portafoglio digitale (wallet), exchanger, piattaforma di trading, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi e consulenza).

Operatori e fornitori tecnologici

Indirizzandosi agli operatori e fornitori tecnologici (quali, ad esempio, i gestori di schemi e infrastrutture di pagamento e i wallet providers), la Banca d’Italia avverte la necessità di includere nel perimetro di controllo della sorveglianza anche cripto-attività con funzione di pagamento (si pensi ai cosiddetti stablecoins) e le funzionalità che ne supportano l’offerta e l’utilizzo (ad esempio, i wallets). Per attrarre nel perimetro della sorveglianza soggetti operanti in “ecosistemi cripto” che forniscono tecnologia a supporto dei servizi bancari, finanziari e di pagamento (già oggetto, a certe condizioni, di disposizioni prudenziali per l’outsourcing e di controlli di sorveglianza), la Banca guarda al cosiddetto “PISA Framework” (Payment Instruments, Schemes and Arrangements), pubblicato a novembre 2021 ed in vigore da novembre 2022, che consentirà di presidiare il rischio sistemico e il corretto funzionamento del settore dei pagamenti.

I clienti che intendono acquistare cripto-attività

Rispetto alla clientela che intende acquistare o negoziare cripto-attività, la Banca d’Italia richiama l’attenzione sulle posizioni già espresse a livello nazionale (anche congiuntamente con la CONSOB) ed europeo (EBA, ESMA ed EIOPA), che, in linea con gli orientamenti internazionali (FSB, FATF), ribadiscono la rischiosità e speculatività delle cripto-attività inadatte, in quanto tali, a qualificarsi come forma “normale” di investimento o mezzo di pagamento o scambio.

Conclusioni

Certo, si potrebbe osservare, che è innanzitutto europeo il primo banco di prova dei nuovi schemi di business (rispetto alle finalità ispiratrici della finanza aperta e della strategia europea dei dati) e delle nuove norme che perseguono come obiettivi di lungo periodo la tutela degli investitori, la prevenzione e gestione dei rischi di stabilità finanziaria e la politica monetaria.

L’osservazione, tuttavia, sarebbe ed è vera solo a metà. Perché rimane il fatto che, in questa delicata fase di scelte e indirizzi strategici, la Banca d’Italia riempie di contenuto gli ambiti “laschi” del Pacchetto europeo, proponendo lo “statuto” degli schemi decentrati, nell’ottica della più efficace tenuta del sistema dal punto di vista delle regole e dei diritti.

*Questo articolo è parte della rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

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