L’Agenzia delle entrate potrà impiegare un nuovo tool che consentirà di incrociare i dati dei contribuenti presenti nelle banche dati e nel web, per effettuare un “verifica dei rapporti finanziari” (il cui acronimo è, per l’appunto, Vera). Vediamo come funziona e gli obiettivi.
Lotta all’evasione fiscale, cosa cambia con gli algoritmi: lo scenario
Che cos’è Vera
Vera è l’acronimo di “verifica dei rapporti finanziari”, è uno strumento di data analysis ed è finalizzata a contribuire alle analisi del rischio di evasione basate sui dati dell’Archivio dei rapporti finanziari in attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi da 681 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
In pratica è un nuovo applicativo, basato sull’intelligenza artificiale, che coadiuverà i funzionari dell’Agenzia delle Entrate (ADE) nella lotta all’evasione fiscale.
Come funziona l’algoritmo dell’Agenzia delle entrate
Il funzionamento di Vera è basato sull’utilizzo integrato dei dati presenti nella già nota Anagrafe tributaria, alla quale ora si uniscono le informazioni comunicate dagli operatori finanziari all’Archivio dei rapporti finanziari. Vera consentirà, quindi, l’incrocio fra i dati dell’archivio dei rapporti finanziari con le altre informazioni delle quali l’amministrazione finanziaria è in possesso.
In altri termini, i dati delle app di pagamento potranno essere incrociati con tutti gli altri dati già in possesso dell’ADE, per valutare se le operazioni effettuate dal contribuente sono in linea con i rediti che ha dichiarato.
Il precedente
In assoluto nulla di nuovo: già nel 2016 l’Agenzia aveva già confermato la possibilità di raccogliere informazioni sui contribuenti utilizzando anche le cosiddette fonti aperte; anche la Guardia di Finanza, dal 2018, può esaminare banche dati, siti internet, articoli stampa e social network incrociandoli con quelli contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
In estrema sintesi, si tratta di un tool di web scraping che dovrebbe produrre delle analisi preliminari per “targettizzare” i potenziali evasori sulla base delle informazioni lasciate sul web.
Vera verrà quindi utilizzata per predisporre delle liste di contribuenti a rischio che verranno poi inviate alle Direzioni regionali e provinciali, e consentendo a queste ultime di indirizzare l’ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione.
I criteri per l’accertamento
Il tool non verrà impiegato per determinare i criteri per l’accertamento, che vengono fissati dalla legge e individuati, nello specifico, attraverso circolari ministeriali e dirigenziali.
I criteri che consentono di indirizzare le attività di controllo fiscale si distinguono in base alla tipologia di contribuente (grande contribuente, imprese di medie e piccole dimensioni e persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali).
Per le piccole e medie imprese, alcuni indicatori di rischio sono individuabili, ad esempio:
- nell’esposizione di crediti IVA anomali rispetto ai dati economici ovvero alle particolari disposizioni normative di settore (assenza di aliquote differenziate tra acquisto e vendita);
- nell’effettuazione di acquisti da soggetti che operano in settori economici non coerenti con la filiera produttiva del soggetto;
- nella presenza di un elevato importo dei costi c.d. “residuali”;
- nella presenza di bassa o costante redditività anche a fronte di ricavi in crescita nel tempo.
L’applicativo Vera consente la rapida comparazione di dati di varia natura, bancari, fiscali commerciali, e pertanto potrà di individuare le ipotesi di anomalia che orienterà l’attività controllo degli uffici, il personale dei quali potrà determinare una concreta ipotesi di rischio fiscale su cui effettuare un accertamento o una contestazione.
Gli obiettivi
La posizione del contribuente dovrà poi essere gestita secondo principi di legalità processuale e dovrà essere consentito al contribuente di esercitare i suoi diritti di difesa e di rettifica.
La Circolare Ade numero 21/e del 20/6/2022 sul tema “Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti” stabilisce che verrà data priorità alle “posizioni riguardanti fattispecie e comportamenti che risultano di particolare disvalore. In particolare, saranno oggetto di contrasto i fenomeni evasivi ed abusivi maggiormente lesivi delle ragioni erariali, quali, come anticipato in premessa, le frodi, l’abuso del diritto, le false compensazioni, l’indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno previste per fronteggiare le conseguenze negative prodotte dalla pandemia da COVID-19”.
Il parere del Garante privacy
L’esigenza di contrasto all’evasione permette, in linea di principio, la compressione del diritto alla riservatezza che spetta ad ogni cittadino. Correttamente, però, il Garante per il Trattamento dei Dati personali ha messo dei paletti, così come aveva fatto all’alba dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. In primo luogo, i dati dovranno essere anonimizzati nella fase preliminare.
In altri termini, se l’operazione di data analysis non darà risultati di rilievo – se, cioè, non ci sarà nemmeno una parvenza di evasione fiscale – i funzionari dell’ADE non conosceranno il nome del soggetto su cui hanno eseguito la verifica.
In secondo luogo, la minimizzazione: Ade e Guardia di Finanza potranno trattare esclusivamente dati personali indispensabili al raggiungimento delle finalità di analisi del rischio di evasione ai sensi della legge 190/2019, nonché di mettere in atto azioni e misure finalizzate ad evitare l’utilizzo di dati non aggiornati o inesatti e l’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecnica e organizzativa, per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni elaborate.
È stato poi fissata una specifica policy di conservazione dei dati, in base alla quale questi non potranno essere conservati oltre il secondo anno successivo a quello in cui matura l’accertamento ed in nessun caso, comunque, la conservazione potrà estendersi dopo la chiusura di eventuali contenziosi che dovessero instaurarsi.
Conclusioni
Che l’intelligenza artificiale arrivasse, prima o poi, anche a far pagare le tasse era cosa ovvia; meno ovvio è il valore probatorio che verrà attribuito al report del data analysis. Nelle contestazioni tributarie il contribuente deve già difendersi da presunzioni ed accertamenti induttivi che non facilitano l’attività di tutela.
Uno strumento come questo può determinare un rafforzamento delle tesi dell’AdE come ente “tiranno”: si deve sempre tenere presente che buona parte del contenzioso civile pendente avanti alla Corte di cassazione proviene da impugnazioni proposte proprio dall’Agenzia delle Entrate avverso sentenze favorevoli al contribuente.