esperto risponde

Scontrino invece della fattura, come rimediare e ottenere il bonus mobili

Vediamo il caso di un commerciante che, a causa di un errore, ha emesso lo scontrino invece della fattura precludendo a un cliente la possibilità di ottenere il bonus mobili: ma si può rimediare

Pubblicato il 04 Ago 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

bollo fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Lavoro in un negozio di arredamento, il 27 febbraio 2021 un cliente acquista un divano versando acconto di euro 800 e richiedendo fattura per Bonus Mobili. Purtroppo qualcuno il giorno dopo ha battuto lo scontrino e la stessa cosa di conseguenza è stata fatta anche per il saldo di euro 2.000 versato nel mese di maggio. In data odierna 14 luglio 2022 il cliente chiama in negozio per reclamare le fatture ovviamente mai pervenute. Non c’è nessun modo per porre riparo a tal disservizio? Il cliente deve rinunciare alla detrazione per uno sbaglio altrui? E quali possono essere le ripercussioni nei riguardi del negozio?

RISPOSTA

Può emettere la fattura elettronica con la stessa data dei documenti commerciali, e inviarle al SDI, tenendo presente le indicazioni fornite con FAQ 45 del 21 dicembre 2018, che così prevede: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero Doc. Commerciale”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”.

Per l’emittente c’è un problema di tradiva emissione della fattura, ma in caso di irrogazione di sanzioni potrebbe difendersi eccependo che la omissione è meramente formale, posto che la certificazione fiscale della operazione è tempestivamente avvenuta con la emissione del documento commerciale, e la fattura è pertanto ridondante e non determina alcun maggior debito di imposta o alcun maggiore imponibile (art.6 comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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