Dal primo ottobre 2022 stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica dei forfettari: andrà emessa fattura entro dodici giorni dal momento in cui si è effettuata l’operazione, non più entro il mese successivo. La progressiva estensione della fatturazione elettronica anche ai soggetti forfettari contribuisce a completare il database di informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Questa è una scelta strategica del legislatore più che condivisibile, direi tardiva, in quanto il progetto “fattura elettronica” non può essere parziale, perché altrimenti non si capisce quanto sia fedele l’immagine che l’Agenzia delle Entrate potrà ricavare dai dati (incompleti) in suo possesso.
Considerato che il regime forfettario è visto, anche in prospettiva, come un punto di forza per il perseguimento di fini propagandistici-elettorali, dobbiamo prendere atto che una sua eccessiva dilatazione di fatto preclude all’Agenzia Entrate di realizzare l’immagine “ad alta definizione” che si era prefissata con la introduzione della fattura elettronica.
Obbligo fattura elettronica forfettari, come si fa e novità per partite IVA
Sanzioni fattura elettronica forfettari, come funzionano
I termini per la emissione della fattura elettronica sono perentori, e non sono suscettibili di essere differiti sia nel caso in cui il termine scada di giorno festivo, sia nel periodo in cui operano le sospensioni generalizzate del mese di agosto. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020[1]. La ragione addotta dall’Agenzia – in verità poco convincente a parere di chi scrive – sarebbe che questa disposizione riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (sia analogica che elettronica) è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo).
Qualora la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97, in misura pari a un importo:
- tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni della sanzione minima a:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).
Si ricorda infine che la possibilità di avvalersi del ravvedimento deve essere esaminata valutando il numero delle infrazioni commesse. Infatti, con l’aumentare del numero delle infrazioni commesse potrebbe essere più conveniente attendere che l’Ufficio notifichi il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, e definirlo col pagamento di 1/3 del minimo (articolo 16, c.3, decreto legislativo 472/1997) e fruendo dell’applicazione della “continuazione” prevista dall’articolo 12 del medesimo Decreto (sanzione base aumentata di un quarto). Infatti la “continuazione” non può essere fruita in sede di ravvedimento, può essere applicata solo dall’Ufficio.
Obbligo fattura elettronica per i forfettari: la fase transitoria per il terzo trimestre 2022
Il regime forfettario – soprattutto nella sua versione “potenziata” a 65.000 euro, salvo eventuali innalzamenti del limite – corre il rischio di essere in evidente contrasto con i principi costituzionalmente previsti della proporzionalità della tassazione[2] e col rispetto della libera e leale concorrenza. Non si può pertanto non nutrire forti perplessità sulla legittimità della presenza di un simile istituto nel nostro sistema tributario.
Appare chiaro come l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari sia stato frutto di un compromesso politico, perché sotto il profilo logico-sistematico un esonero non avrebbe avuto alcun senso: abbiamo avuto tutti modo di verificare che l’adempimento, dopo un minimo training iniziale, non presenta difficoltà che non siano controbilanciate dai benefici e semplificazioni gestionali e per il sistema paese.
Il legislatore ha adesso tentato di rimediare introducendo, con gradualità, l’obbligo di fatturazione elettronica:
- a partire dal primo luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000;
- a partire dal primo gennaio 2024 per i restanti soggetti.
La misura è stata accompagnata dalla indiretta estensione dei termini per la emissione della fattura elettronica limitatamente al terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, attuata mediante la non applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 nel caso in cui la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ciò comporta che è considerata tempestiva una fattura emessa (e quindi, datata) il 31 agosto 2022 per una operazione effettuata il 1° luglio 2022 e così via sino al 31 ottobre 2022, termine entro cui potranno essere emesse le fatture per operazioni effettuate nel mese di settembre.
Si ricorda che per effettuazione della operazione si intende, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, la consegna o spedizione dei beni per le cessioni e il pagamento per le prestazioni di servizi. Poiché la emissione di fattura, in assenza dei presupposti sopra indicati, determina comunque effettuazione della operazione, non rientra nella moratoria una fattura trasmessa al sistema di interscambio il giorno 4 settembre con data 31 luglio.
I termini “a regime” per la emissione della fattura elettronica
Si ricorda che il termine per la emissione della fattura elettronica segue le regole dettate dall’articolo 21, comma 4, DPR 633/1972, che sono stabilite:
- al momento della effettuazione della operazione se si tratta di fattura immediata (che deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione, ossia dalla consegna dei beni o, se antecedente, al pagamento del corrispettivo), con tipo documento TD01 (articolo 21, comma 4);
- entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna dei beni qualora questa risulti da un DDT o altro documento idoneo ad individuare i soggetti tra cui è avvenuta l’operazione, la data e la descrizione dei beni, con tipo documento TD24 (articolo 21, comma 4, lettera a);
- entro la fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa, con tipo documento TD25 (articolo 21, comma 4, lettera b).
Il documento idoneo per consentire la fatturazione differita (articolo 21, comma 4, lettera a) è qualsiasi documento che contiene la indicazione della data in cui è stata effettuata l’operazione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, la qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati.
__
Note
- In verità solo per i caso di scadenza del termine in un giorno festivo, ma vista la ragione addotta dall’Agenzia delle Entrate, il principio è estensibile anche alla sospensione “estiva”. ↑
- Si pensi, tra l’altro, alla strumentale ipotesi di aggregazione di 3/4 lavoratori autonomi, in maniera che scientificamente si possano smistare i fatturati per consentire la osmosi tra i partecipanti al progetto: ci troviamo in presenza di una “struttura” potente, che paga meno tasse e che fa uno sconto a tutti i suoi clienti del 22%. Senza considerare la insita istigazione al lavoro dipendente in nero, posti i limiti di permanenza al regime riguardo la presenza del personale dipendente. ↑