L’effettiva penalizzazione della formazione erogata dalle piccole e medie imprese e la mancata proroga del credito di imposta Formazione 4.0 ai prossimi anni, mal si inseriscono nei programmi di modernizzazione tecnologica di un Paese, come il nostro, ove le Pmi rappresentano circa il 90% delle imprese attive.
Se si crede che la formazione rappresenti un volano strategico per la trasformazione tecnologica in ambito 4.0 e per il rafforzamento delle nostre Pmi sui mercati internazionali anche in termini di mantenimento e consolidamento della competitività, non si comprende la scelta del legislatore che depotenziando la misura di fatto diminuisce l’incentivo e si pone in direzione contraria anche in relazione agli obiettivi indicati nel PNRR e ci si auspica che il prossimo Governo ritorni sul tema sostenendo la formazione 4.0 con una proroga ragionata dell’agevolazione che da subito definisca compiutamente tutti gli aspetti da considerare per poter accedere all’agevolazione, dando così il tempo alle Pmi di effettuare una programmazione dei programmi formativi.
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Formazione 4.0, cosa cambia
Il Decreto Aiuti entrato in vigore il 18 maggio 2022 sembrava aver dato nuovo impulso al credito di imposta Formazione 4.0, misura istituita in origine dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogata, con modifiche, di anno in anno sino a tutto il 2022, ultimo periodo per poter usufruire di questa interessante iniziativa destinata a sostenere e incoraggiare le imprese a investire nella formazione per “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”.
Per i progetti formativi erogati a partire dal 18 maggio 2022 sono state infatti maggiorate le percentuali da applicare al costo del personale formato nelle tecnologie abilitanti 4.0 per le Pmi, mentre rimangono invariate quelle per le grandi imprese, in presenza di nuove condizioni da applicare alla formazione erogata.
La prima condizione è relativa ai soggetti erogatori della formazione che devono essere necessariamente soggetti qualificati esterni alle imprese, mentre la seconda riguarda i requisiti di verifica delle competenze acquisite o consolidate al termine dell’attività formativa.
Il Decreto Aiuti ha però anche previsto che per i progetti formativi che non rispettino le condizioni per la maggiorazione, le imprese dovranno applicare nuove percentuali inferiori rispetto alle precedenti del 10% per le piccole e del 5% per le medie imprese.
L’attesa del decreto del Mise
Per l’esatta definizione delle nuove condizioni in presenza delle quali è consentito applicare le nuove percentuali maggiorate del 20% per le piccole e del 10% per le medie imprese, l’articolo 22 del Decreto Aiuti (convertito dalla Legge 91 del 15 luglio 2022) rimanda ad un Decreto applicativo del Ministro dello Sviluppo Economico.
In effetti, il primo luglio scorso, il Ministro Giorgetti ha firmato il Decreto applicativo che, all’articolo 2, riporta le condizioni per l’applicazione della maggiorazione e, al comma 3, introduce due ulteriori vincoli (non presenti nel Decreto Aiuti):
- di contenuto, ove fa riferimento alle “tecnologie abilitanti che saranno indicate in un successivo Decreto Direttoriale”
- di durata minima delle attività formative (24 ore).
Al momento, però, il Decreto del Ministro Giorgetti non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e del successivo Decreto Direttoriale, necessario al completamento delle disposizioni tecniche e attuative ivi previste, non c’è traccia.
Si consideri inoltre che tale misura non è stata prorogata dall’ultima Legge di Bilancio, contrariamente a quanto avvenuto per gli altri incentivi del pacchetto “Industria 4.0”.
I problemi per le PMI
Le conseguenze di tale mancata attività normativa risultano pertanto essere il depotenziamento dell’unica misura in grado di convertire in credito di imposta una parte del costo del personale impegnato in attività di formazione 4.0.
Al momento attuale nessun piano formativo erogato dalle piccole e medie imprese a partire dal 18 maggio 2022 è in grado di poter accedere alle percentuali maggiorate considerato che non sono stati definiti compiutamente i criteri per l’accesso, ma dovrà applicare percentuali inferiori a quelle originariamente previste.
Le aliquote
Ai fini del calcolo del credito di imposta formazione 4.0 spettante per il 2022 ci troviamo pertanto nella seguente situazione in relazione alle percentuali da applicare:
- per progetti formativi erogati dall’01/01/2022 al 17/05/2022:
- 50% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
- 40% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000);
- per progetti formativi erogati dal 18/05/2022 al 31/12/2022:
- 40% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
- 35% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000);
Diversa è invece la situazione delle grandi imprese che non sono state coinvolte dalle modificazioni introdotte dal Decreto Aiuti e per le quali permane la percentuale originaria pari al 30%.
Ricordiamo, però, che non è stata modificata la percentuale di agevolazione delle spese ammissibili sostenute per la formazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come definiti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017, pari al 60% per imprese di ogni dimensione, fermi restando i massimali previsti. E’ appena il caso di osservare che, tra gli altri, appartengono alla categoria dei cd. Svantaggiati, quei lavoratori che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o abbiano compiuto 50 anni.