DOMANDA
Sono sono la vedova di un piccolo imprenditore di 89 anni che aveva posto l’attività in liquidazione volontaria e dal 2006 ha cessato l’attività e chiuso la partita Iva pochi giorni prima del decesso avvenuto il 23 settembre 2022 . Ho riscontrato che non si era autofatturato i pochi beni (vetusti e obsoleti) che un commerciante acquisterebbe in blocco per 3/4.000 euro. Se non ho male inteso – non esistendo più la partita Iva – non mi sarà possibile l’inoltro del documento elettronico, ancorché tardivo (autofatturazione), volto all’attribuzione dei medesimi cespiti, sempre a me quale persona fisica. Mi pare di capire, infatti, che il Sistema di Interscambio – stante la cessazione della partita Iva – non dovrebbe “accettare” la fatturazione. Lei pensa che potrebbe esistere un qualche modo per risolvere il pasticcio, considerando che la chiusura della partita Iva risale, come decorrenza, al 19 settembre 2022?
RISPOSTA
Il sistema di interscambio verifica se la partita IVA del cedente è presente in anagrafe tributaria. Presente non vuol dire “attiva”, quindi la partita IVA è presente anche se viene cessata l’attività. Le specifiche tecniche prevedono inoltre che la fatture viene scartata “… se la partita IVA risulta cessata in data antecedente o uguale alla data del documento e se il TipoDocumento è diverso da TD16 e TD20. Se invece il TipoDocumento è pari a TD16 o TD20 e la partita IVA risulta cessata da oltre 5 anni rispetto alla data del documento, il file viene scartato con codice errore 00323”. Quindi Lei può emettere la fattura (Tipo documento TD24 se si tratta di beni ammortizzabili) purchè indichi una data che sia antecedente a quella di cessazione dell’attività (ossia data massima 18 settembre 2022”. Ovviamente la emissione sarà tardiva e Lei potrà regolarizzarla mediante il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome