Biologia forense

Rilievi sulla scena del crimine e prove biologiche, ecco le linee guida

L’Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani ha stilato un documento – condiviso con tecnici, magistrati e studenti – in cui si stabiliscono le corrette metodologie scientifiche per lo svolgimento di questa delicata fase delle indagini tecniche. Nel segno della specializzazione

Pubblicato il 02 Dic 2022

Eugenio D’Orio

Bio Forensics Research Center, Direttore

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In ambito di investigazioni tecnico-scientifiche, la scena del crimine è l’ambiente in cui sono presente le tracce tipiche del dato reato posto in essere (esempi sono l’omicidio, la violenza sessuale, ovvero un po’ tutti i reati contro la persona). Questi delitti sono oggetto routinario delle investigazioni della magistratura inquirente e della polizia giudiziaria, che le svolge sia per delega del magistrato che di propria iniziativa, ex art. 55 c.p.p.

INTERPOL CBRNE - Biological Crime Scene Training Video

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Rilievi sulla scena del crimine e repertazione delle prove biologiche

Le indagini che hanno luogo sulla scena del crimine sono volte a scoprire la dinamica del fatto reato ed identificare il/i colpevole/i. Per questo scopo, le tecniche delle scienze criminalistiche sono assolutamente importanti; si basano sull’applicazione di metodologie scientifiche per la ricerca di fonti di prova di tipo scientifico, ovvero elementi da cui – potenzialmente – possono scaturire informazioni di tipo tecnico che possono essere di aiuto per la ricerca della verità e per l’identificazione del reo.

La criminalistica è un ramo scientifico assai vasto; in esso confluiscono scienze “storiche” come la medicina legale, la balistica, la biologia forense, e scienze “moderne” come la digital forensics nelle sue varie applicazioni, ma anche innovative tecnologie che possono essere congruamente utilizzate nelle scienze storiche prima citate.

Le tracce biologiche

Sulla scena del crimine assumono particolare importanza le tracce biologiche, essendo queste in grado potenzialmente di far addivenire alla identificazione del soggetto che le depositò ed anche alla natura della traccia (trattasi di sangue, liquido seminale, saliva, altro). Queste informazioni, nel moderno processo e nelle moderne indagini, assumono spesse volte un ruolo centrale.

L’omicidio di Meredith Kercher a Perugia

Altrettanto storicamente nota è la vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher, in Perugia nel 2007, in cui le tracce biologiche repertate sulla scena del crimine dalla polizia giudiziaria furono dapprima utilizzate come principale “prova della colpevolezza” degli allora imputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito ma il processo venne definito con assoluzione degli imputati da parte della Suprema Corte di Cassazione in quanto le tracce biologiche da cui emergeva il DNA ascrivibile ai due imputati erano state acquisite in modo assolutamente difforme alle linee guida della comunità scientifica.

Un documento per le metodologie da seguire

Per tali motivi, la comunità scientifica di riferimento, in modo assolutamente complementare a quanto viene già fatto in termini di elaborazione e revisione delle linee guida per le analisi di genetica forense (in laboratorio), si è attivata per produrre un documento condiviso il cui fine è proprio quello di stabilire corrette metodologie scientifiche supportate dall’uso appropriato delle strumentazioni tecniche nello svolgimento di questa delicata fase delle indagini tecniche.

Su UniBioFor

UniBioFor – Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani – è la comunità scientifica che si è fatta carico della problematica e, tramite un articolato gruppo di lavoro, ha sviluppato le linee guida “Svolgimento del sopralluogo specialistico di Biologia Forense e revisione dei rilievi specialistici consultabile liberamente qui .

L’Associazione Unione dei Biologi Forensi Italiani (UniBioFor) costituisce il gruppo di biologi che esercitano la propria professione in maniera unica ed esclusiva nel settore forense, ovvero curano l’assunzione e la valutazione, anche critica, delle fonti di prova del DNA, ovvero fonti di prova di interesse biologico.

Particolare attenzione è riposta in ordine alle procedure per la corretta identificazione, repertazione ed assicurazione dei reperti e delle tracce biologiche sulla scena del crimine; in tale contesto, l’associazione ha al suo interno un gruppo di professionisti dotati della certificazione della competenza specialistica “sopralluogo specialistico di biologia forense” in conformità agli standard previsti dalla norma ISO/IEC 17024:2012.

La conformità agli standard scientifici

Il documento, conformemente agli standard scientifici, è un documento pubblico, gratuitamente accessibile a tutte le parti coinvolte, tecnici del settore, magistratura e studenti della materia. In rispetto degli standard scientifici e delle procedure alla base della produzione delle linee guida – a prescindere dalla loro applicazione specifica – è stato creato un gruppo di lavoro formato da professionisti specialisti nel settore muniti di apposita certificazione della competenza specialistica “sopralluogo specialistico di biologia forense” in conformità agli standard previsti dalla norma ISO/IEC 17024:2012.

Per la produzione delle linee guida è stato identificato un coordinatore dei lavori, e sono stati identificati dei revisori esterni, anch’essi dotati di comprovate esperienze tecniche di settore nonché di esperienza pluridecennale proprio nel settore di riferimento.

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La lacuna tecnico-scientifica da colmare

La produzione e la pubblicazione di queste linee guida è stata ritenuta essere un atto di fondamentale rilevanza da parte della comunità scientifica. Le linee guida attualmente disponibili per la gestione della scena del crimine, da un punto di vista delle indagini criminalistiche, erano piuttosto generiche ed inglobavano diverse competenze tecniche e specialistiche in un unico documento.

Linee guida specialistiche

La storia processuale, soprattutto con riferimento al già menzionato caso dell’omicidio di Meredith Kercher, ha dimostrato l’assoluta necessità di avere linee guida di settore che abbiano un carattere assolutamente specialistico e non più generico. La disponibilità di linee guida specialistiche garantisce che tracce forensi di natura diversa, presenti sulla scena del crimine, siano acquisite da operatori con competenze tecnico-scientifiche diverse.

Con la pubblicazione di questo documento, sono state stabilite nel dettaglio le procedure tecniche e le metodologie scientifiche con cui gli operatori dovranno attuare il proprio operato sulla scena del crimine per l’identificazione, repertazione ed assicurazione delle tracce di interesse biologico.

Maggiori garanzie per i magistrati

La presenza di queste dettagliate linee guida, inoltre, dà maggiori garanzie al magistrato in ordine alla qualità con cui sono stati posti in essere i rilievi specialistici che hanno portato – come spesse volte avviene – all’identificazione del DNA che viene utilizzato come fonte di prova nel processo.

Inoltre, il documento condiviso contiene, all’interno della Sezione III, anche specifiche in ordine alla tipologia di documentazione necessaria allorquando si svolgono i predetti atti specialistici; questa documentazione – che costituisce un requisito minimo – è di per sé una garanzia tecnica e processuale in quanto consente, anche ex post, la contro-verifica in ordine al rispetto delle procedure da parte degli operatori.

Ciò concorre ad assicurare la qualità dei lavori tecnici e la validità del risultato tecnico ottenuto nel contesto processuale-probatorio.

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Le tecnologie approvate dalle linee guida

In materia di tecnologie utilizzate per l’esecuzione dei rilievi specialistici, il documento offre interessanti spunti. Infatti le tecnologie risultano essere uno strumento assolutamente imprescindibile per gli operatori che sono nell’atto di svolgere i rilievi specialistici.

E’ doveroso sottolineare il fatto che specifici strumenti accompagnano tutto l’iter tecnico dei rilievi specialistici, dalla fase iniziale, in cui gli operatori sono volti a ricercare ed identificare fonti di prova di tipo biologico, alla fase documentativa, che va eseguita con specifiche modalità e con specifiche tecnologie, sino alla fase operativa, in cui particolari strumenti tecnici vengono utilizzati per l’acquisizione e poi per la messa in sicurezza della traccia biologica – o reperto – che viene acquisito ed inviato al laboratorio per successive analisi tecniche.

All’interno del documento, queste tecnologie – e le relative metodologie, sono evidenziate in tutte e tre le Sezioni di cui si compone il documento; ciò a testimonianza di quanto gli elementi tecnologici siano essenziali ed imprescindibili per il corretto svolgimento dei rilievi specialistici.

L’importanza di un documento condiviso per tecnici e Magistrati

Da un punto di vista tecnico-scientifico, il fine del processo penale è quello di verificare se le fonti di prova tecniche acquisite nel corso delle investigazioni siano utilizzabili come “prova” nel processo.

Precedenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in materia di acquisizione e valutazione della cd. “prova scientifica”, hanno stabilito che possono assumere una rilevanza probatoria quei dati tecnici che provengono da reperti, o fonti di prova, i quali sono stati oggetto di un iter analitico che è perfettamente conforme a quanto stabilito dalle linee guida (o dai protocolli, ove presenti) condivise da parte della comunità scientifica di riferimento.

Per contro, tutti quei dati tecnici che provengono da un iter tecnico scientifico che – in tutto o in parte – è difforme dalle linee guida condivise non può assumere alcuna rilevanza probatoria.

Che cosa fa la differenza nei processi

Nel caso di specie, queste linee guida si concentrano su rilievi specialistici – non più generici – che riguardano l’importantissimo ambito della ricerca, acquisizione ed assicurazione dei reperti e/o tracce biologiche sulla scena del crimine.

Tramite il predetto documento tutti gli atti e le procedure poste in essere nel corso dell’iter investigativo saranno sempre contro-verificabili – sia nell’immediatezza che ex post.

Ciò dà garanzie di assoluto rilievo al magistrato che dovrà decidere se acquisire elementi tecnici come il DNA presente su un dato reperto presente su una scena del crimine” come prova o meno.

Ciò potrà fare la differenza sia in termini processuali che scientifici e costituisce un segno tangibile di come le competenze tecniche e le tecnologie possano correttamente concorrere a dare un contributo all’amministrazione della Giustizia.

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