Registrare un nome di dominio è un’operazione alla portata di tutti e persino scontata e, tuttavia, può essere fonte di dissidi tra aziende e di pericoli per la privacy e la cybersicurezza. Esiste una fattispecie di illecito configurabile attraverso l’uso distorto dei nomi di dominio, non nuova in verità, che di recente pare aver patito una spiacevole recrudescenza.
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I nomi di dominio
L’ottenimento degli indirizzi di dominio con estensione .it delle imprese è stato solo il primo passo di una strategia finalizzata a recare danni di diversa natura alle imprese stesse.
Qualche esempio, utilizzando nomi di fantasia, ne potrà chiarire meglio i contorni. Ipotizziamo che l’impresa “Tizio&Caio” abbia registrato il dominio “tizioecaio.com”, corrispondente alla propria ragione sociale, e vi abbia appoggiato un sito web che ne descriva le attività. Visto il periodo immaginiamo che produca e pubblicizzi, tramite la rete, i propri panettoni di Natale.
L’impresa “Filano&Martino”, per altro verso, produce lenticchie, e a sua volta ha registrato il dominio “filanoemartino.com” attraverso il quale prova a vendere online i propri legumi.
Cos’hanno in comune queste due imprese? Entrambe hanno lasciato disponibile l’indirizzo .it, e qualcuno ne ha approfittato.
Servendosi della facilità con cui è possibile registrare un dominio .it, qualche malintenzionato si è finto “Tizio”, legale rappresentante della prima impresa, ha fornito informazioni del tutto inattendibili e registrato “tizioecaio.it”.
Prendendosi palesemente gioco del sistema, costui non ha nemmeno fatto grossi sforzi per coprire le tracce del proprio illecito: si è presentato come Tizio, ma ha indicato come mail di contatto nonsonotizio@…com e come recapito fisico “via dei matti n. 0”. Qualcun altro, invece, si è finto “Filano”, e con informazioni inventate, è agevolmente riuscito ad ottenere la disponibilità di “filanoemartino.it”. Dopo l’ottenimento, al primo dominio è stato associato un sito che non pubblicizza panettoni, bensì un’attività di assistenza caritatevole ai senzatetto, proposta sul web con l’indicazione della sede e dei riferimenti telefonici della vera “Tizio&Caio”.
Forse, è stato persino più malevolo il secondo criminale (perché, fuor di equivoco, di crimini e non di burle si tratta), che ha costruito sul dominio “filanoemartino.it” un sito che reclamizza le lenticchie dell’azienda, ma le descrive come prodotti di scarto, di infima qualità, in una parola immangiabili.
“Tizio&Caio” si è accorta dell’accaduto perché, d’un tratto, un buon numero di senzatetto ha bussato alla sua sede legale e richiesto l’assistenza gratuita promessa sul dominio .it. “Filano&Martino” ha compreso che qualcosa non andava quando ha iniziato a ricevere mail di protesta da parte di consumatori delusi e preoccupati per l’acquisto di lenticchie che la stessa impresa aveva pubblicizzato come disgustose.
A chiusura del cerchio, le competenti Autorità in materia alimentare le hanno fatto visita per eseguire gli opportuni controlli del caso. Immaginiamo, infine, lo stupore delle due società quando, all’esito di qualche semplice controllo, hanno scoperto che a compiere quelle azioni è stato qualcuno che si è finto “Tizio” nel primo caso e “Filano” nel secondo. Il povero Tizio non se l’è sentita di chiedere chiarimenti all’indirizzo nonsonotizio@….com.
Gli strumenti per difendersi
Come è possibile opporsi a tali condotte illecite? Quali gli strumenti per contrastare questi fenomeni, sempre più diffusi e pericolosi?
Anche se gli esempi che precedono chiariscono l’eccessiva facilità con cui è possibile nascondere un’identità tra le maglie del web, non ci si può comunque esimere dal partire ripercorrendo a ritroso le tracce lasciate dai delinquenti.
Alcuni siti (per esempio Whois) consentono di ottenere le informazioni formalmente indicate in fase di registrazione del dominio, mentre altri, da utilizzare con grande cautela, offrono possibili indicazioni sull’intestatario di un indirizzo email o di numeri di telefono comparsi nei risultati della ricerca.
Questi stessi strumenti permettono di individuare i provider e i soggetti presso i quali è stato registrato il dominio, che possono essere contattati per richiedere un intervento cautelare immediato, anche avvalendosi dei servizi specifici a tutela del dominio in caso, ad esempio, di violazione di marchi o dell’utilizzo degli stessi per finalità lesive della reputazione del marchio originale.
In simili situazioni, è senza dubbio necessario effettuare opportune segnalazioni alla Polizia Postale e alle Autorità Garanti, ad esempio quella della Concorrenza e del Mercato. Ciò è possibile tramite i siti web degli enti indicati, i quali prevedono procedure semplificate e snelle per consentire una segnalazione rapida e accessibile anche agli utenti privi di esperienze informatiche significative.
Anche inoltrare segnalazioni ai motori di ricerca, tramite le pagine web dedicate, può rivelarsi un mezzo efficace per contrastare i fenomeni illeciti di cui si è detto, onde impedire l’accesso degli utenti della rete ai siti diffamatori.
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Configurare gli illeciti
Resta da comprendere che tipo di illeciti configurino queste condotte, sicuramente antigiuridiche, e da questo punto di vista si può solo azzardare qualche ipotesi, poiché il reale inquadramento delle fattispecie dipende dai comportamenti in concreto tenuti dai malfattori.
Sotto il profilo civilistico, la realizzazione di siti web recanti informazioni false e dannose relative ad un soggetto terzo può essere fonte di responsabilità civile da fatto illecito, come da articolo 2043 e seguenti del Codice civile, in quanto foriera di un danno all’immagine e alla reputazione della vittima.
Nel caso di utilizzo improprio o illecito di segni distintivi, peraltro, potrebbero risultare violati anche gli articoli 2563, 2568, 2569 del Codice civile.
Qualora gli atti illeciti siano compiuti da soggetti che operano nello stesso stadio della catena produttivo-distributiva di mercato, si potrebbe configurare anche una situazione di concorrenza sleale, disciplinata e sanzionata dagli artt. 2598-2601 del Codice civile.
Ove il sito abbia contenuto diffamatorio, l’autore potrebbe essere chiamato a rispondere del corrispondente reato di cui all’articolo 595 del Codice penale, verosimilmente aggravato, in ragione dell’utilizzo del mezzo informatico.
Nel caso in cui il reo abbia utilizzato un’identità fittizia, come in quelli utilizzati in premessa, potrebbe risultare applicabile anche l’articolo 494 del Codice penale, recante la disciplina del delitto di sostituzione di persona.
Consigli
In definitiva, onde evitare di trovarsi invischiati in problemi del genere, un suggerimento a chi esercita un’attività d’impresa appare ovvio: quando si approda sul web non ci si può limitare alla registrazione di un solo dominio.
Serve, difatti, ottenere tutti gli indirizzi più riconosciuti dai consumatori, almeno .it e .com, e poi reindirizzare a quei riferimenti il proprio sito web.
Lasciare scoperto un riferimento facilmente utilizzabile potrebbe rivelarsi davvero pericoloso.