DOMANDA
Il mio Comune mi ha inviato una fattura per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2020. A quanto letto il documento è stato datato 20 dicembre 2022. Io l’ho ricevuto il 26 gennaio 2023. Ho il sospetto che la data non sia stata scelta per caso, ma per non andare in prescrizione: purtroppo non risulta nessun timbro con la data dell’invio.
Come mi posso difendere?
RISPOSTA
A norma dell’art. 2943 del Codice Civile, la prescrizione è interrotta da qualunque atto idoneo a costituire in mora il debitore, intendendo per tale una intimazione fatta per iscritto che possa assicurare la certezza del recapito. A tal fine, ammesso che la fattura a lei trasmessa possa avere i requisiti formali richiesti dalla Legge per essere considerata come atto di messa in mora, ritengo che la fattura elettronica, trasmessa mediante il sistema di interscambio, offra adeguate garanzie riguardo la sua idoneità ad assicurare il recapito, ma la data del recapito non può essere considerata la data della fattura, ma la data in cui il Sistema di Interscambio ha messo la fattura elettronica a Sua disposizione, ossia nel momento in cui Lei avrebbe potuto essere a conoscenza. Pertanto la eventuale retrodatazione della fattura non rappresenta un accorgimento utile per evitare l’intervento della prescrizione: ciò che conta è la data di spedizione della richiesta e, se Lei l’avesse ricevuto il 6/1/2023, difficilmente l’Ente potrebbe averlo spedito prima del 31 dicembre 2022, posto che il recapito delle fatture elettroniche avviene in tempi molto più brevi.
Tuttavia, il termine di prescrizione della TARI è di cinque anni, che decorrono dal primo giorno successivo a quello di riferimento della tassa, per cui la prescrizione della TARI dell’anno 2020 si verifica il 1/1/2026. Il Suo quesito mi offre l’opportunità per chiarire un argomento sul quale ci sono spesso equivoci: chiedere il pagamento di un credito prescritto non è un abuso, ma un diritto, a cui tuttavia non corrisponde un simmetrico obbligo di pagamento da parte del debitore, che appunto può rifiutarsi di pagare eccependo l’intervento della prescrizione. Nel suo caso, ammesso che sia intervenuta la prescrizione, a dolersi della richiesta non dovrebbe essere lei, che avrebbe dovuto onorare tempestivamente il suo debito – ovviamente se esistente – ma la collettività, che a causa del ritardo con cui viene richiesto il pagamento e della possibilità che Lei possa eccepire la prescrizione, subisce un danno sotto forma di minori entrate per l’Ente creditore, che dovrà controbilanciare tale gap con altre entrate – quindi verosimilmente maggiori tasse – ovvero con minori uscite. Ovviamente – sempre nel caso che l’Ente abbia causato con la sua inerzia la prescrizione – i responsabili dell’inerzia ne risponderebbero personalmente alle Autorità Competenti al controllo a titolo di danno erariale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eumailto
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome