Per garantire la massima celerità nella rimozione dal web dei contenuti illegali, il legislatore europeo ha previsto un’articolata procedura per la segnalazione degli utenti ai prestatori di servizi di hosting.
La finalità è semplificare la modalità di segnalazione, con una standardizzazione delle notifiche e dei contenuti delle motivazioni.
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Il meccanismo di notifica e azione
L’articolo 14 del Digital Service Act, rubricato “Meccanismo di notifica e azione” dispone che:
“1. I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l’illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti: a) una spiegazione dei motivi per cui la persona o l’ente ritiene che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali; b) una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l’indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale; c) il nome e l’indirizzo di posta elettronica della persona o dell’ente che presenta la notifica, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE; d) una dichiarazione con cui la persona o l’ente che presenta la notifica conferma la propria convinzione in buona fede circa l’esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.
3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell’articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.
4. Se la notifica contiene il nome e l’indirizzo di posta elettronica della persona o dell’ente che l’ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia tempestivamente una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.
5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.
6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell’ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso”.
L’uso di strumenti automatizzati
Data la mole di potenziali notifiche che i prestatori di servizi di hosting possono ricevere, il Regolamento dà quasi “per scontato” che vengano impiegati strumenti automatizzati per trattare i processi decisionali.
Da qui la scrupolosa descrizione della procedura di notifica, del suo contenuto e dei requisiti legali perché possa definirsi ragionevolmente fondata (paragrafi 2 e 3 dell’articolo 14).
Proprio in ragione della natura verosimilmente automatizzata del processo decisionale, i destinatari sono avvisati in modo chiaro delle modalità con cui possono presentare ricorso contro la decisione presa dal prestatore di servizio di hosting.
I metodi di ricorso dovranno consistere in procedure interne, di natura semplificata, di riesame della decisione, per poi arrivare a procedure di natura non contenziosa avanti a soggetti abilitati, come potrebbe essere, in ipotesi il Corecom o suo omologo.
Questo passaggio è essenziale per la tutela del patrimonio aziendale di quei soggetti che operano sui social network in assoluta buona fede e si vedono cancellare pagine, profili o contenuti senza ragioni apparenti.
Allo stato, infatti, la tutela è farraginosa e costosa, perché necessita, sostanzialmente, di un’azione giudiziaria che, per natura e tempi, può portare solo a tutele risarcitorie postume. Queste azioni, peraltro vedono un ostacolo, ossia la difficile quantificazione del danno e della sua prova in giudizio.
Conclusioni
Il Digital Service Act regola il funzionamento del mercato dei servizi digitali e, in ossequio al suo fine dichiarato, è stato scritto per garantire condizioni di mercato eque a soggetti con pochissimo potere contrattuale, se paragonato ai prestatori di servizi di hosting.
Non stupisce, quindi, che la procedura per la segnalazione dei contenuti illegali sia stata disegnata scrupolosamente, e che altrettanto scrupolosamente vengano indicati i rimedi per i soggetti “segnalati”.
La novità deve essere salutata con favore, perché garantisce la possibilità di ottenere una tutela effettiva, a fronte di quella attuale, che prevede l’azione giudiziaria civile.