La rapida espansione delle applicazioni di Intelligenza Artificiale è al centro di un acceso dibattito tra i fautori del libero utilizzo dei contenuti generati dall’ I.A. e tra i sostenitori delle teorie più ortodosse a tutela del copyright.
Le posizioni più restrittive ritengono, ad esempio, che i software di generazione grafica derivativa com Midjourney, Dall-E o Stable Diffusion siano endemicamente illegittimi, potendo strutturalmente funzionare solo grazie ad una violazione di massa dei contenuti coperti dal diritto d’autore.
A sostegno di tale tesi è nata ad esempio la European Guild for Artificial Intelligence Regulation, un progetto ideato dal fumettista Lorenzo Ceccotti e da MeFu – Mestieri del Fumetto per intervenire sulla proposta di regolamento “AI Act” al vaglio della Commissione Europea. Ed è proprio dal mondo del fumetto che arriva un’importante decisione dello United States Copyright Office, che ha mutato una decisione precedente e disciplinato nuovamente l’ambito di registrazione di un fumetto generato tramite l’app di Intelligenza Artificiale Midjourney.
Come salvare la creatività dalla minaccia IA: la proposta degli artisti
Il caso al vaglio dell’US Copyright Office
È importante sottolineare che, sebbene i tribunali federali statunitensi non siano vincolati dalle decisioni dell’Ufficio del Copyright, le valutazioni teoriche che esso fornisce rappresentano comunque un utile punto di riferimento per i giudici che devono affrontare questioni legate alle opere prodotte dall’AI generativa durante eventuali contenziosi.
L’originaria richiesta di registrazione, avanzata il 15 settembre 2022 dall’autrice Kristina Kashtanova in relazione al fumetto “Zarya of the Dawn” aveva ottenuto la piena e completa registrazione dell’opera.
Il copyright office statunitense aveva successivamente preso atto dai social media che il fumetto era stato creato utilizzando l’intelligenza artificiale di Midjourney.
Questo elemento sostanziale è stato alla base di una nuova determinazione relativa alla registrazione del fumetto.
Il risultato della valutazione finale sugli elementi meritevoli di tutela, è indubbiamente significativo ed analizza in maniera molto dettagliata e tecnica la creazione di content mediante l’app di intelligenza artificiale.
Si legge nella movitazione che:
“Ms. Kashtanaova è l’autrice del testo così come del coordinamento, dell’organizzazione del lavoro testuale e degli elementi visuali.
Tutto ciò è protetto dal copyright.
Ad ogni modo, le immagini incluse in tale lavoro sono state generate dalla tecnologia Midjourney, e non sono prodotto di un autore umano.
Visto che la registrazione non ha dichiarato la presenza di contenuti generati da Midjourney, intendiamo cancellare il certificato originale e rilasciato a Ms. Kashtanova, e rilasciare un nuovo certificato che copre solo il materiale espressivo da lei creato.”
Poiché la domanda di registrazione non aveva rivelato l’uso dell’intelligenza artificiale, l’Ufficio ha quindi stabilito che la domanda era incorretta o, almeno, sostanzialmente incompleta.
A leggerla così parrebbe una questione burocratica, ma lo U.S. Copyright Office interviene invece anche nel merito della vicenda.
Nella decisione viene infatti affermato che le immagini generate da Midjourney non sono protette da copyright in quanto non sono prodotte da un’autorità umana.
Un copyright ibrido per le opere dell’IA
Secondo la legge sul copyright degli Stati Uniti, solo le opere d’autore originali create da un’autorità umana sono protette dal diritto d’autore.
Il documento indica che le immagini create da Midjourney sono il risultato di un processo meccanico e non creativo, e che queste non possono essere considerate opere soggette a diritto d’autore.
L’interpreta giunge a tale valutazione sostenendo che Midjourney “non comprende la grammatica, la struttura delle frasi o le parole come gli umani”, ma “converte le parole in piccoli pezzi, chiamati “tokens”, che sono comparati ai training data ed utilizzati per generare un’immagine” e questo comporta che “il procedimento con cui un utente di Midjourney ottiene un’immagine soddisfacente attraverso lo strumento non è la stessa di quella di un’artista, uno scritto o un fotografo umano”.
Se la tutela delle singole immagini (e dei relativi prompt) viene quindi rigettata, il Copyright Office riconosce invece come meritevole di tutela l’aspetto creativo dell’opera complessiva per ciò che concerne elementi come l’organizzazione, l’ideazione ed il concept generale.
La decisione sottolinea inoltre un passaggio importante che renderebbe i lavori prodotti da Midjourney suscettibili di tutela: questo potrebbe accadere ad esempio laddove una modifica significativa con un programma di elaborazione grafica acome Photoshop conferisse all’opera un “sufficient amount of original authorship”.
Una sfumatura che setta teoricamente un asse giuridico flessibile ma dai contorni ben definiti.
Un freno allo sviluppo dell’IA?
Pare quindi farsi sempre più spazio una forma di copyright ibrida che protegge l’intero scheletro dell’opera, ma non le sue singole parti costitutive, le quali vengono considerate come elementi strutturali sprovvisti di una proprietà in capo al titolare dell’opera stessa.
Questa interpretazione potrebbe essere estesa anche ad altri modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, Dall-E e Stable Diffusion, e la protezione del diritto d’autore sarebbe quindi influenzata dall’equilibrio tra l’input umano e quello generato dall’intelligenza artificiale, creando un quadro giuridico potenzialmente fluido.
Da un punto di vista giuridico, il passo “laterale” del Copyright Office americano appare coerente con le leggi esistenti sul diritto d’autore e del Fair Use statunitense, anche se ha destato qualche preoccupazione per il fatto che questa decisione possa frenare l’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale e limitare eccessivamente la possibilità di ottenere diritti d’autore per le opere generate dall’IA.
Appare comunque indubbia la necessità di accompagnare le decisione degli organi preposti, come lo U.S. Copyright Office, ad una riforma che intervenga in maniera chiara sui diritti delle opere generate dall’IA, anche al fine di prevenire la creazione di monopoli sulle tecnologie di intelligenza artificiale.
La linea europea
Il 6 dicembre 2022, il Consiglio dell’UE ha adottato la propria proposta con una posizione comune in merito all’AI Act, volto ad introdurre una regolamentazione europea,sui sistemi di intelligenza artificiale (AI).
La novità sostanziale dell’approccio europeo in merito all’intelligenza artificiale, rispetto a quello statunitense, è nell’avere stabilito una classificazione dei sistemi di AI in base ai rischi che questi pongono per i diritti fondamentali.
Dal punto di vista del diritto d’autore in relazione ai contenuti “token” che compongono e alimentano i modelli di AI, la Direttiva Copyright 2019/790/UE ha introdotto l’eccezione “Test and Data mining“, consentendo l’estrazione e la riproduzione massiva di dati digitali a condizione che i titolari dei diritti non riservino l’uso delle loro opere e materiali estratti.
Per ciò che riguarda il copyright dei contenuti grafici generati, è plausibile ipotizzare che anche in Europa l’ assenza della “sufficient amount of original authorship” non permetterà la registrazione delle opere realizzate dai modelli di intelligenza artificiale grafica.
In assenza di regolamentazione sembra plausibile ipotizzare che tali opere generate dall’Intelligenza Artificiale, ove non registrabili, diventino di pubblico dominio.