Con decreto n. 35/2023 di modifica di alcuni avvisi pubblici relativi alla Missione 1 del PNRR è stata introdotta la possibilità per le PA di sottoporre istanze di modifica a candidature già finanziate.
Ci sarà la possibilità di cambiare i servizi per impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di realizzare le attività oggetto del finanziamento.
Decreto PNRR, ecco le pseudo-semplificazioni: tutte le novità su digitale, procedure e governance
Cosa dice il decreto
In particolare, si dice nella comunicazione inviata via email agli enti che “nello specifico, per aggiornamenti tecnici, come nei casi dei servizi deprecati per le candidature agli Avvisi 1.4.3 pagoPA e quindi non più disponibili, o per sopravvenienza normativa. Quest’ultimo caso in particolare fa riferimento alle candidature per gli Avvisi 1.4.1 (Comuni), in cui era possibile scegliere tra i flussi di servizio finanziati la voce concorso pubblico”.
Il contesto
Il decreto si somma a una serie di semplificazioni avvenute nel tempo che permettono di risolvere eventuali anomalie riscontrate in fase di candidatura già sottomessa o finanziata, senza doversi ricandidare. La prima è stata la possibilità di variare lo stato “avviato dopo il giorno.mese.anno/da avviare” mediante ticket in caso di errore dopo caricamento della candidatura, senza dover “scandidare” e ricandidare. La seconda è stata considerare “migliorativo” l’aggiornamento in sicurezza rispetto al trasferimento insicurezza, qualora ci si accorgesse di aver candidato quest’ultimo ma di volere (o potere) in verità candidare l’aggiornamento in sicurezza.
Il terzo è stato il caso “Cup corporate”, che si è potuto lasciare dopo una verifica tra Dipartimento e PagoPA. Il quarto il caso degli albi pretori per l’avviso 1.2, risolto con la verifica che si tratta di un software sia di backend che di frontend.
Probabilmente ci sono altri casi non menzionati nell’elenco, che voleva solo ricordare alcune situazioni sanate e non essere esaustivo.
Quando si può evitare la ricandidatura
Il decreto aggiunge la possibilità di non ricandidare in caso di servizi deprecati in tassonomia pagoPA, comunque caricati all’epoca dell’avviso perché possibile (es. “spese pubblicazione bandi pubblici”). Inoltre risolve un’anomalia nelle possibilità di candidatura dell’avviso 1.4.1. Questo sarà possibile dalla Piattaforma PA digitale 2026, dove si possono già variare i cronoprogrammi dalla propria area riservata. Le candidature saranno sono modificabili a partire dal 3 aprile 2023.
La modifica della domanda, non modifica il decreto di finanziamento e non comporta in ogni caso variazione dell’importo del lump sum già assegnato al soggetto attuatore tramite decreto di finanziamento. Il decreto certifica in caso fosse ulteriormente necessario, la volontà del Dipartimento di semplificare l’asseverazione, aiutando gli enti a correggere errori da loro stessi generati per sviste in buona fede, o generati dai numerosi cambiamenti in corsa effettuati su tutti gli strumenti e argomenti del PNRR Digitale non imputabili agli enti.
Conclusione
Si tratta di un’attenzione necessaria in un contesto dinamico come il PNRR Digitale, che è una sorta di “sviluppo in produzione” di un sistema complesso sia tecnicamente, che amministrativamente che legalmente e quindi che necessità di continue correzioni e anche di mutuo supporto e soccorso da parte degli enti coinvolti, soprattutto lato decisori centrali. In fondo se i territori non ce la faranno, sarà colpa e problema di tutti.