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Responsabilità da prodotto difettoso: le novità della Product Liability Directive



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Verso un aggiornamento della Direttiva risalente al 1985 , che comprenda anche disposizioni specifiche sui prodotti digitali e sull’IA. Le novità più rilevanti

Pubblicato il 16 mag 2023

Marco Martorana

avvocato, studio legale Martorana, Presidente Assodata, DPO Certificato UNI 11697:2017

Roberta Savella

Docente in materia di diritto delle nuove tecnologie e responsabile per la formazione presso Istituto di Formazione Giuridica SRLS Unipersonale



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L’aumento della complessità dei prodotti, anche a causa dei nuovi strumenti digitali, sta portando le istituzioni europee allo studio di norme che siano adeguate al momento storico in cui ci troviamo.

In particolare, per quanto riguarda l’aspetto della responsabilità da prodotto difettoso, la normativa rilevante risale al 1985, quando è stata adottata la Direttiva 85/374/CEE. Il 28 settembre 2022 la Commissione europea ha quindi presentato una proposta per “rinfrescare” le regole in questo settore: la nuova Product Liability Directive, o “PLD”.

Vediamo le novità più rilevanti.

L’interazione con le altre proposte normative

Il nuovo testo normativo è volto a sostituire la storica Direttiva del 1985 che prevedeva il regime di responsabilità oggettiva per i produttori di prodotti difettosi. Sempre lo scorso 28 settembre la Commissione ha proposto anche una Direttiva sulla responsabilità dei danni causati dall’IA (AI Liability Directive).

I due documenti, tuttavia, hanno ambiti di applicazione ben distinti: nel primo si disciplina la responsabilità oggettiva di alcuni soggetti in caso di difetto del prodotto, mentre il secondo armonizza degli aspetti procedurali per le richieste di risarcimento ai sensi di normative nazionali che fondano la responsabilità sulla base della violazione colposa di obblighi e requisiti previsti dal futuro AI Act.

Altri importanti elementi di distinzione tra nuova PLD e la AI Liability Directive riguardano:

  • la tipologia di danno risarcibile: mentre la prima, come vedremo meglio sotto, copre solo i danni materiali, la seconda riguarda anche l’uso improprio dell’IA, compresi i casi in cui gli utenti non seguono le istruzioni fornite dai produttori e quelli in cui il danno si concretizza nella violazione di diritti fondamentali.
  • Le tecnologie per le quali è possibile avere accesso a informazioni durante i procedimenti: mentre l’AI Liability Directive consente ai reclamanti di accedere (previa autorizzazione giudiziale) alla documentazione tecnica che i produttori sono obbligati a tenere per i sistemi ad alto rischio, la nuova PLD prevede che il giudice possa richiedere la produzione di qualsiasi informazione su ogni tipo di prodotto, comprese tutte le tipologie di sistemi di IA (non solo quelli ad alto rischio).

L’ampiamento della definizione di prodotto

Una delle novità più rilevanti della proposta di PLD attualmente in esame è l’ampiamento della definizione di prodotto per ricomprendere:

  • I software (con i relativi aggiornamenti), che siano o meno integrati in dispositivi, compresi i sistemi di Intelligenza Artificiale;
  • I file per la manifattura digitale che consentono il controllo automatizzato di macchinari o strumenti tecnologici come, ad esempio, le stampanti 3D;
  • I servizi digitali, quando sono necessari perché dei prodotti funzionino come componenti di altri prodotti con cui sono interconnessi o integrati (come, ad esempio, i servizi di navigazione nei veicoli autonomi).

Negli ultimi anni, infatti, è stato oggetto di dibattito tra gli esperti se il software potesse rientrare nel concetto di prodotto così come definito nella vecchia Direttiva del 1985 e, quindi, soggetto alla relativa tutela. Con la nuova PLD la questione verrebbe risolta a livello normativo. Tuttavia, farebbero eccezione i software gratuiti e open-source sviluppati o distribuiti al di fuori di una attività commerciale e il codice sorgente del software stesso.

I soggetti responsabili per il prodotto difettoso

Vi è poi una estensione anche della categoria dei soggetti che potrebbero rispondere per il danno derivante dal prodotto difettoso. Nell’articolo 7 della proposta di nuova PLD viene introdotto un approccio multilivello: il produttore è responsabile per i danni causati da un difetto del proprio prodotto o di una componente che ha sviluppato, ma viene ulteriormente previsto che qualsiasi operatore economico che abbia modificato il prodotto stesso in modo sostanziale e al di fuori del controllo del produttore “originario” è considerato a sua volta “produttore” e, quindi, responsabile per eventuali difetti che emergano. Se il produttore ha sede al di fuori dell’Unione Europea, la responsabilità ricade sull’importatore e sul rappresentante autorizzato nell’UE; ma se anche questi ultimi soggetti sono stabiliti al di fuori nell’Unione, la responsabilità viene attribuita al soggetto che ha offerto almeno due dei seguenti servizi: stoccaggio, imballaggio, spedizione e consegna del prodotto.

Il concetto di “modifica sostanziale

Per quanto riguarda il concetto di “modifica sostanziale” di un prodotto che è stato immesso sul mercato, nell’ultima proposta di testo che è stata fatta circolare dalle istituzioni europee viene chiarito che, nel caso in cui questa locuzione non venga meglio definita da ulteriori leggi dell’UE o nazionali, devono essere presi in considerazione, come fattori per determinare se vi sono state modifiche di questo tipo, i cambiamenti non previsti dal produttore iniziale e relativi al funzionamento originario del prodotto, al suo scopo o alla sua tipologia, specialmente se tali trasformazioni portano a nuovi pericoli o aumentano il livello di rischio. Possono costituire modifiche sostanziali anche aggiornamenti di software o upgrade dovuti a processi di machine learning di un modello di IA alla base del prodotto.

Vi è poi una esclusione di responsabilità del produttore per i casi in cui il difetto che ha causato il danno non poteva essere conosciuto a causa dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche del momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

L’estinzione del diritto al risarcimento

Il diritto a chiedere il risarcimento del danno da prodotto difettoso si estingue dopo 10 anni dall’immissione sul mercato del prodotto stesso. Questo termine ricomincia a decorrere da 0 nei casi di modifica sostanziale; tuttavia, limitati aggiornamenti dei software non producono questo effetto.

Nel caso in cui i sintomi del danno alla salute causato dal prodotto difettoso siano lenti a emergere, il termine viene esteso a 20 anni (nella proposta iniziale erano 15, ma questo elemento è stato modificato nell’ultima bozza di testo).

I danni risarcibili

Il regime attualmente previsto dalla Direttiva del 1985 prevede la responsabilità del produttore per i prodotti difettosi che causano morte, lesioni personali e danni a cose usate per finalità non professionali. Nella nuova proposta, il concetto di danno risarcibile viene esteso anche ai danni alla salute psicologica e alla perdita o danneggiamento di dati che non sono utilizzati esclusivamente per finalità professionali. Quest’ultima previsione è un chiaro indice delle nuove questioni poste dall’emersione delle economie digitali, nelle quali i dati hanno assunto un ruolo fondamentale.

Non sono risarcibili, invece, tipologie di danno come quello da discriminazione, violazione della privacy o lucro cessante. Tuttavia, l’ultima versione della bozza specifica che queste disposizioni non precludono la possibilità di chiedere il risarcimento di danni non materiali sulla base di altri presupposti normativi.

Le presunzioni per tutelare i consumatori

La proposta di nuova PLD prevede alcuni meccanismi procedurali per favorire la tutela dei consumatori anche in settori, come quello dei prodotti che incorporano IA, caratterizzati da un alto grado di opacità (il c.d. fenomeno “black-box”). Per questo sono state inserite alcune presunzioni.

Non è necessario per il danneggiato provare la difettosità del prodotto quando:

  • Il produttore viola obblighi riguardanti la fornitura di informazioni;
  • Il prodotto non rispetta dei requisiti obbligatori di sicurezza;
  • Il danno è causato da un evidente malfunzionamento del prodotto.

Viene invece presunto il nesso di causalità tra difetto e danno quando:

  • La tipologia di danno è coerente con il difetto in questione;
  • Vi sono delle difficoltà derivanti dalla complessità tecnica o scientifica del prodotto (è il caso dei sistemi di IA che funzionano con meccanismi di “black-box”).

Conclusioni

L’ultima versione del testo della proposta di nuova PLD è stata fatta circolare dalla presidenza svedese del Consiglio dell’Unione Europea lo scorso aprile, ma siamo ancora in una fase piuttosto embrionale per cui è probabile che vi saranno ulteriori modifiche, visto oltretutto il fatto che questa normativa riguarderebbe anche elementi in continua e rapida evoluzione come l’Intelligenza Artificiale.

Certo è che, per quanto i principi generali della Direttiva del 1985 siano ancora pienamente applicabili e funzionali a garantire, nella maggior parte dei casi, una adeguata tutela dei consumatori, alla luce dell’importante sviluppo tecnologico a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi sembra ormai fondamentale avere, il prima possibile, un aggiornamento della normativa che comprenda anche disposizioni specifiche sui prodotti digitali e sull’IA.

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