Dal primo marzo 2023 tutti i protagonisti del processo hanno l’obbligo di effettuare i relativi depositi esclusivamente con modalità telematiche. Ma un deposito effettuato presso la Corte di Cassazione in modalità non telematica è improcedibile?
L’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti
L’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile era già contenuta nell’art. 16 bis del D.L. 179/2012; la riforma Cartabia, con l’art. 11 del decreto legislativo 149/2022 ha abrogato l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 il cui contenuto è stato “trasferito” nell’art. 196 quater delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile.
Tale norma dispone l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti dinanzi il Tribunale, la Corte di appello e la Corte di Cassazione, nonché quelli che si svolgono dinanzi il Giudice di Pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici, al tribunale superiore delle acque pubbliche anche se con diverse date di entrata in vigore.
L’obbligo del deposito telematico riguardava inizialmente solo i difensori e i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria mentre, il magistrato, come già disponeva l’art. 16 bis del D.L. 179/12 (abrogato, come detto, ex art. 11 D.lgs. 149/2022), doveva attenersi a tale obbligo solo per il procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione (procedimento di ingiunzione).
L’art. 35 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, ha modificato il citato art. 196 quater delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile estendendo l’obbligo del deposito telematico anche alle attività del pubblico ministero e deposito dei verbali di udienza e dei provvedimenti da parte dei magistrati.
La sentenza della Cassazione
Fatta questa premessa al fine di rendere più agevole i passaggi normativi citati nell’ordinanza in commento, passiamo alla disamina di quanto deciso dai Giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza n. 10689 del 20/04/2023.
La questione è quella della validità o meno di un deposito effettuato presso la Corte di Cassazione in modalità non telematica, successivamente al 1° gennaio 2023 e quindi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.
La Suprema Corte dichiara improcedibile il ricorso e nessuna critica può essere mossa per aver assunto una così grave e drammatica decisione.
La Corte, infatti, giustifica l’improcedibilità posto che il deposito effettuato in modalità non telematica costituisce violazione dell’art. 369 c.p.c., la cui novità discende direttamente dall’estensione generalizzata, anche in Cassazione, del processo telematico.
Effettuata una precisa ricognizione e ricostruzione della normativa di riferimento, perviene alla conclusione secondo la quale, a far data dal primo gennaio 2023, tutti i ricorsi per Cassazione debbono essere depositati in modalità telematica sotto pena di improcedibilità, poiché questa è adesso la modalità di legge alla quale allude l’art. 369 c.p.c., salve le eccezioni appositamente specificate.